Legge regionale n. 35 del 29 novembre 2004  ( Versione vigente )
"Provvedimenti in materia di castanicoltura".
(B.U. 02 dicembre 2004, n. 48)

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Oggetto della legge)
1. 
La Regione Piemonte considera l'infezione da cinipide galligeno del castagno, Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, un'emergenza regionale sotto il profilo economico, fitosanitario, ambientale, in quanto incombente minaccia per la castanicoltura, risanabile, allo stato delle attuali conoscenze scientifiche, soltanto in tempi medio-lunghi con la neutralizzazione biologica dell'agente patogeno.
Art. 2. 
(Finalità della legge)
1. 
La Regione Piemonte, al fine di fronteggiare l'emergenza di cui all'articolo 1, promuove, con le associazioni dei produttori, gli istituti universitari e di ricerca ed altri soggetti atti a concorrere all'individuazione degli interventi di risanamento, l'attività tecnico-scientifica necessaria ad individuare le forme d'intervento utili per l'estirpazione del fenomeno.
2. 
Ai fini di cui al comma 1, trattandosi di emergenza fitosanitaria ed agricola, la Regione assume a proprio carico gli oneri relativi alla ricerca, ai trattamenti ed alle operazioni di contenimento del danno ambientale.
Art. 3. 
(Norma attuativa)
1. 
Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale stabilisce con atto amministrativo i contenuti tecnici inerenti l'attuazione.
Art. 4. 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, è prevista, per gli anni 2005 e 2006, la spesa complessiva di un milione di euro.
2. 
Agli oneri di cui al comma 1, stimati in euro 500.000,00 per ciascun anno, in termini di competenza, imputati all'Unità previsionale di base (UPB) 12031 (Sviluppo dell'Agricoltura, Fito-sanitario regionale Titolo - I - Spese correnti) del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006, si fa fronte con le dotazioni finanziarie dell'UPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo - I - Spese correnti) del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006.
Art. 5. 
(Decisione dell'Unione europea)
1. 
L'attuazione della presente legge è subordinata alla decisione di approvazione dell'Unione europea.
Art. 6. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 45 dello Statuto , ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 29 novembre 2004
Enzo Ghigo