Legge regionale n. 30 del 04 novembre 2004  ( Versione vigente )
"Assestamento al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004, nonché disposizioni finanziarie per l'anno 2005".
(B.U. 08 novembre 2004, n. 44)

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Variazioni)
1. 
Nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004 sono introdotti, ai sensi dell' articolo 23, commi 2 e 3, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa riportati nell'allegato A.
Art. 2. 
(Utilizzo dell'avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2003)
1. 
L'avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 2003, applicato al bilancio di previsione per l'anno 2004, pari a euro 246.435.054,14, è utilizzato per la copertura delle spese iscritte nelle Unità previsionali di base (UPB) contenenti le economie su fondi statali ed europei.
Art. 3. 
(Integrazione dell'autorizzazione a contrarre mutui)
1. 
È autorizzata la contrazione di mutui per euro 398.235.983,09 a copertura del disavanzo derivante dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati a pareggio del bilancio per l'anno 2003.
2. 
Agli oneri ricadenti sull'anno 2004 si fa fronte con le risorse finanziarie delle UPB 09021 (capitolo 15862) e UPB 09023 (capitolo 30082) i cui stanziamenti, se necessario, vengono integrati mediante prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie.
Art. 4. 
(Disposizioni attuative della legge 30 luglio 2004, n. 191 )
1. 
In relazione a quanto disposto dall' articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191 , in deroga alle disposizioni di cui all' articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2004), è autorizzato il ricorso all'indebitamento per finanziare i contributi agli investimenti a privati relativi agli impegni già assunti al 31 dicembre 2003 risultanti dal prospetto di cui all'allegato B.
Art. 5. 
(Disposizioni finanziarie per l'anno 2005)
1. 
Gli stanziamenti iscritti alle UPB sotto elencate, per l'importo pari alla variazione in diminuzione effettuata in sede di assestamento, sono trasferiti all'anno 2005: - 06022 - 07992 - 08042 - 11032 - 14042 - 15102 - 16032 - 17072 - 21022 - 21042 - 22042 - 22052 - 22072 - 22992 - 25022 - 26012 - 26022 - 26032 - 26042 - 27022 - 28042 - 30032 - 31992 - 32022 - S1992.
Art. 6. 
(Anticipazioni finanziarie)
1. 
È autorizzata, per un importo pari a euro 12.477.000,00, l'anticipazione con risorse regionali delle rate relative all'anno 2004 del mutuo con oneri a carico dello Stato per la realizzazione delle opere connesse con le Olimpiadi "Torino 2006", stipulato nell'anno 2003 in attuazione dell' articolo 10 della legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi olimpici invernali "Torino 2006").
Art. 7. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi dell' articolo 45 dello Statuto , ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 novembre 2004
Enzo Ghigo

Allegato A 
OMISSIS
Allegato B 
OMISSIS