Legge regionale n. 22 del 13 ottobre 2004  ( Versione vigente )
"Disciplina del referendum popolare ai sensi dell' articolo 123 della Costituzione ".[1]
(B.U. 15 ottobre 2004, n. 41)

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I. 
REFERENDUM POPOLARE AI SENSI DELL' ARTICOLO 123 DELLA COSTITUZIONE
Art. 1. 
(Disposizioni generali)
1. 
A norma dell' articolo 123, comma 2, della Costituzione , le leggi di revisione dello Statuto regionale sono approvate dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi su identico testo.
2. 
Entro tre giorni dalla seconda deliberazione, il Presidente del Consiglio regionale, attestando l'intervenuta doppia deliberazione sull'identico testo, dispone l'immediata pubblicazione della legge sul Bollettino Ufficiale della Regione, con l'intestazione: "Testo di legge di revisione statutaria approvato in seconda votazione a norma dell' articolo 123 della Costituzione ", seguita dal titolo della legge, completato con l'indicazione della data della seconda approvazione, e dal testo della legge. Dopo il testo della legge è inserito l'avvertimento che entro tre mesi un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale possono chiedere che si proceda a referendum popolare, a norma dell' articolo 123, comma 3, della Costituzione .
3. 
La legge di cui al comma 2 è inserita sul Bollettino Ufficiale della Regione distintamente dalle altre leggi, senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione.
4. 
I tre mesi per la presentazione della richiesta di referendum e per la raccolta e la presentazione delle sottoscrizioni richieste decorrono dalla data della pubblicazione.
5. 
Il Bollettino Ufficiale contenente la pubblicazione di cui al comma 2 è immediatamente trasmesso al Governo.
Art. 2. 
(Richiesta di referendum)
1. 
La richiesta di referendum di cui all' articolo 123, comma 3, della Costituzione deve contenere l'indicazione della legge di revisione statutaria che si intende sottoporre alla votazione popolare, e deve altresì citare la data della sua approvazione finale da parte del Consiglio regionale e la data ed il numero del Bollettino Ufficiale della Regione sul quale è stata pubblicata.
2. 
Il quesito da sottoporre a referendum consiste nella formula seguente: "Approvate il testo della legge di revisione statutaria concernente .... (titolo della legge), approvata dal Consiglio regionale in seconda deliberazione il giorno ... e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione numero ... del ...?".
3. 
Il quesito non è corredato da alcun altro elemento di illustrazione.
Art. 3. 
(Decorrenza dei termini e mancata richiesta di referendum)
1. 
Se nel termine di tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 1 non vengono presentate richieste di referendum, e sempre che non risulti pendente il giudizio di legittimità costituzionale eventualmente promosso dal Governo ai sensi dell' articolo 123, comma 2, della Costituzione , il Presidente della Regione, decorsi i tre mesi, provvede alla promulgazione della legge con la formula seguente: "Il Consiglio regionale ha approvato; nessuna richiesta di referendum è stata presentata; il Presidente della Regione promulga la seguente legge: (testo della legge). La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte".
Capo II. 
RICHIESTA PRESENTATA DA UN CINQUANTESIMO DEGLI ELETTORI DELLA REGIONE
Art. 4. 
(Modalità di esercizio dell'iniziativa referendaria)
1. 
Al fine di esercitare l'iniziativa referendaria di cui all'articolo 1, almeno tre elettori del Piemonte, che assumono la qualità di promotori, depositano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, di seguito denominato Ufficio di Presidenza, la richiesta di referendum, secondo le modalità previste dall'articolo 2.
2. 
I promotori devono essere iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione. L'iscrizione può essere comprovata con dichiarazione, anche contestuale alla richiesta, sottoscritta dagli interessati ed autenticata nei modi previsti per l'autenticazione delle firme relative alla richiesta di referendum.
3. 
Un funzionario delegato dall'Ufficio di Presidenza redige apposito verbale, facente fede del giorno e dell'ora in cui il deposito è avvenuto. Il verbale è sottoscritto dai promotori e dal funzionario delegato, che ne rilascia copia a prova dell'avvenuto deposito.
4. 
L'Ufficio di Presidenza informa tempestivamente della presentazione dell'istanza il Consiglio regionale e dispone l'immediata pubblicazione del verbale sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 5. 
(Procedimento di verifica della richiesta)
1. 
Entro tre giorni dalla presentazione della richiesta, l'Ufficio di Presidenza verifica la ricevibilità della richiesta per quanto concerne il termine di presentazione, il quesito referendario, il numero e la qualità dei richiedenti.
2. 
Ove riscontri la necessità di rettifiche, integrazioni o correzioni l'Ufficio di Presidenza ne dà notizia ai promotori cui assegna, per una sola volta, un termine non superiore a dieci giorni per tutte le rettifiche, integrazioni ed eventuali controdeduzioni. Entro i successivi tre giorni l'Ufficio di Presidenza decide sulla ricevibilità della richiesta.
3. 
Se la richiesta di referendum è ritenuta irricevibile, essa è dichiarata improcedibile. L'Ufficio di Presidenza ne dà comunicazione immediata al Consiglio regionale, ai promotori di cui all'articolo 4, comma 1, e dispone l'immediata pubblicazione della decisione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Se non sono trascorsi i tre mesi di cui all'articolo 1 comma 4, possono comunque essere presentate nuove richieste.
4. 
Se la richiesta di referendum è ritenuta ricevibile, l'Ufficio di Presidenza ne dà comunicazione immediata al Consiglio regionale e ai promotori di cui all'articolo 4, comma 1, perchè procedano alla raccolta delle firme. L'Ufficio di Presidenza dispone l'immediata pubblicazione della decisione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 6. 
(Raccolta delle firme)
1. 
Per la raccolta delle firme necessarie alla presentazione di richiesta di referendum devono essere usati fogli di carta semplice di dimensioni uguale a quelli della carta bollata.
2. 
All'inizio di ciascun foglio deve essere stampato a cura dei promotori il quesito che si intende sottoporre al referendum, nella formula e con le indicazioni prescritte dall'articolo 2. Gli elettori proponenti apporranno la propria firma in calce al quesito stampato, dopo che il funzionario delegato entro cinque giorni dalla presentazione, avrà provveduto a vidimare ogni foglio recante a stampa il quesito stesso.
3. 
Per le modalità di apposizione delle firme degli elettori, le indicazioni, le autenticazioni e le certificazioni prescritte per la richiesta di referendum, nonchè l'entità e le modalità per il rimborso delle relative spese si applica quanto previsto dall' articolo 4 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 . (Iniziativa popolare e degli Enti locali e referendum abrogativo e consultivo) e dell' articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale) e successive modificazioni. Sono nulle le firme raccolte sui fogli non vidimati.
4. 
I fogli contenenti le firme, nonchè i certificati elettorali dei sottoscrittori devono pervenire all'Ufficio di Presidenza entro tre mesi dalla pubblicazione effettuata a norma dell'articolo 1, comma 3.
5. 
Un funzionario delegato dell'Ufficio di Presidenza dà atto, mediante processo verbale, dell'avvenuto deposito delle firme da parte dei tre promotori di cui all'articolo 4, comma 1, e della data relativa. Nel verbale deve essere indicato, su dichiarazione dei promotori stessi, il numero delle firme raccolte.
Art. 7. 
(Procedimento di verifica di regolarità della richiesta)
1. 
L'Ufficio di Presidenza, entro trenta giorni dalla data di deposito della richiesta di cui all'articolo 6, sentita la Commissione di garanzia di cui agli articoli 91 e 92 dello Statuto, verifica la regolarità della richiesta per quanto concerne il termine di presentazione, il quesito referendario, il numero e la qualità dei richiedenti.
[2]
2. 
Per rilevanti difficoltà nella verifica della documentazione il termine di cui al comma 1 può essere prorogato fino ad un massimo di 90 giorni con deliberazione motivata dell'Ufficio di Presidenza, da comunicare ai promotori di cui all'articolo 4, comma 1.
3. 
Se la richiesta di referendum è ritenuta irregolare, essa è dichiarata improcedibile. L'Ufficio di Presidenza ne dà comunicazione immediata al Consiglio regionale, ai promotori di cui all'articolo 4, comma 1, e dispone l'immediata pubblicazione della decisione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Se non sono trascorsi i tre mesi di cui all'articolo 1 comma 4, possono comunque essere presentate nuove richieste.
4. 
Nell'ipotesi di cui al comma 3, se è trascorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 1, comma 4, e se il Governo non ha promosso la questione di legittimità costituzionale della legge stessa, la legge di revisione statutaria è promulgata dal Presidente della Regione con la seguente formula: "Il Consiglio regionale ha approvato; la richiesta di referendum presentata in data ... è stata dichiarata irregolare dall'Ufficio di Presidenza, con atto pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione in data ... ; il Presidente della Regione promulga la seguente legge di revisione statutaria: (testo della legge). La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte".
5. 
Se la richiesta di referendum è ritenuta regolare, l'Ufficio di Presidenza ne dà comunicazione immediata al Consiglio regionale, ai promotori di cui all'articolo 4, comma 1, ed al Presidente della Regione, che provvede, entro trenta giorni dalla deliberazione stessa, con decreto da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale, ad indire il referendum, ai sensi dell'articolo 10.
Capo III. 
RICHIESTA DI REFERENDUM PRESENTATA DA UN QUINTO DEI CONSIGLIERI
Art. 8. 
(Presentazione della richiesta)
1. 
Qualora la richiesta di referendum di cui all'articolo 1 sia presentata da almeno un quinto dei componenti il Consiglio regionale, le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate dal Segretario generale del Consiglio regionale, il quale attesta al tempo stesso che i richiedenti sono Consiglieri regionali in carica.
2. 
Alla richiesta, presentata secondo le modalità previste dall'articolo 2, deve accompagnarsi la designazione di un incaricato come delegato, scelto tra i richiedenti, a cura del quale la richiesta è depositata all'Ufficio di Presidenza.
3. 
Il Segretario generale redige apposito verbale, facente fede del giorno e dell'ora in cui il deposito è avvenuto. Il verbale è sottoscritto dal delegato e dal Segretario generale, che ne rilascia copia a prova dell'avvenuto deposito. Della designazione del delegato è dato conto nel verbale.
4. 
Il Segretario generale, entro due giorni feriali dal deposito, invia il verbale di cui al comma 3, unitamente a copia della richiesta sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri e contenente il quesito referendario, all'Ufficio di Presidenza che ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
5. 
L'Ufficio di Presidenza informa tempestivamente della presentazione della richiesta il Consiglio regionale.
Art. 9. 
(Procedimento di verifica di regolarità della richiesta)
1. 
Entro sette giorni dalla data di ricevimento del verbale e della documentazione di cui all'articolo 8 comma 3, l'Ufficio di Presidenza, sentita la Commissione di garanzia, verifica la regolarità della richiesta per quanto concerne il termine di presentazione, il quesito referendario, il numero e la qualità dei richiedenti.
[3]
2. 
Ove riscontri la necessità di rettifiche, integrazioni o correzioni l'Ufficio di Presidenza ne dà notizia al delegato di cui all'articolo 8, comma 2, al quale assegna, per una sola volta, un termine non superiore a dieci giorni per tutte le rettifiche, integrazioni ed eventuali controdeduzioni. Entro i successivi tre giorni l'Ufficio di Presidenza decide sulla regolarità della richiesta.
3. 
Se la richiesta di referendum è ritenuta irregolare, essa è dichiarata improcedibile senza che sia pregiudicata la presentazione di nuove richieste. L'Ufficio di Presidenza ne dà comunicazione immediata al Consiglio regionale, al delegato di cui all'articolo 8, comma 2, e dispone l'immediata pubblicazione della decisione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. 
Nell'ipotesi di cui al comma 3, se è trascorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 1, comma 4, e se il Governo non ha promosso la questione di legittimità costituzionale della legge stessa, la legge di revisione statutaria è promulgata dal Presidente della Regione con la seguente formula: "Il Consiglio regionale ha approvato; la richiesta di referendum presentata in data .... è stata dichiarata irregolare dall'Ufficio di Presidenza, con atto pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione in data ....; il Presidente della Regione promulga la seguente legge di revisione statutaria: (testo della legge). La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte".
5. 
Se la richiesta di referendum è ritenuta regolare, l'Ufficio di Presidenza ne dà comunicazione immediata al Consiglio regionale e al Presidente della Regione, che provvede, entro trenta giorni dalla comunicazione stessa, con decreto da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale, ad indire il referendum, ai sensi dell'articolo 10.
Capo IV. 
CONVOCAZIONE DEGLI ELETTORI. PROCEDIMENTO ELETTORALE. PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI
Art. 10. 
(Indizione del referendum)
1. 
La data del referendum è fissata in una domenica compresa tra il cinquantesimo ed il settantesimo giorno successivo alla emanazione del decreto di indizione.
2. 
Per il procedimento elettorale relativo al referendum consultivo si osservano le norme di cui agli articoli 22, comma 1, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 della l.r. 4/1973 .
3. 
A fini informativi, l'Ufficio di Presidenza predispone ed invia a ciascun nucleo familiare residente nel territorio della Regione, congiuntamente all'avviso di convocazione, una spiegazione breve ed oggettiva del quesito referendario, indicando le conseguenze che deriverebbero sul piano legislativo a seconda dell'esito positivo o negativo della consultazione.
Art. 11. 
(Ulteriori norme in materia di procedimento elettorale)
1. 
Al referendum consultivo partecipano gli elettori iscritti nelle liste per le elezioni del Consiglio regionale.
2. 
Le schede contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum così come determinato dall'articolo 2, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, cui seguono, bene in evidenza le due risposte proposte alla scelta dell'elettore: "Si" - "No".
3. 
L'elettore vota tracciando sulla scheda un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.
Art. 12. 
(Proclamazione dei risultati)
1. 
L'Ufficio regionale per il referendum, appena pervenuti i verbali di tutti gli Uffici provinciali ed i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, all'accertamento della partecipazione alla votazione degli aventi diritto ed alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari alla approvazione della legge di revisione statutaria.
2. 
Nel caso in cui le risposte "No" costituiscano la maggioranza dei voti validi, o siano in numero uguale ai voti validi contenenti la risposta "Si", la legge di revisione statutaria risulta non approvata dal referendum. Il Presidente della Regione, dopo aver ricevuto la relativa comunicazione dell'Ufficio regionale per il referendum, cura la pubblicazione del risultato sul Bollettino Ufficiale della Regione. La legge di revisione statutaria non approvata dal referendum decade.
3. 
Nel caso in cui le risposte "Si" costituiscano la maggioranza dei voti validi, il Presidente della Regione, in base al verbale che gli è stato trasmesso dall'Ufficio regionale per il referendum, procede alla promulgazione della legge di revisione statutaria con la formula seguente: "Il referendum svoltosi in data ... ha dato risultato favorevole; il Presidente della Regione promulga la seguente legge di revisione statutaria: (testo della legge). La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte".
Capo V. 
QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
Art. 13. 
(Questione di legittimità costituzionale. Sospensione dei termini)
1. 
Nel caso in cui il Governo della Repubblica promuova la questione di legittimità costituzionale della legge di revisione statutaria, il termine di tre mesi di cui all'articolo 1, comma 4, è sospeso e riprende nuovamente a decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della decisione della Corte Costituzionale.
2. 
Sino alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della decisione della Corte Costituzionale è preclusa ogni attività ed operazione referendaria.
3. 
Nel caso in cui il Governo della Repubblica promuova la questione di legittimità costituzionale della legge di revisione statutaria e sia stata nel frattempo presentata richiesta di referendum, le attività e le operazioni eventualmente compiute prima della sospensione conservano validità solo in caso di rigetto del ricorso da parte della Corte Costituzionale.
4. 
Il Presidente della Regione dà notizia dell'avvenuta proposizione del ricorso del Governo mediante avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e comunicazione al Consiglio regionale e ai promotori del referendum.
Art. 14. 
(Dichiarazione di illegittimità costituzionale)
1. 
Nel caso in cui la legge di revisione statutaria venga parzialmente dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale, il Consiglio regionale delibera sui provvedimenti consequenziali da adottare nella prima seduta successiva alla pubblicazione della sentenza della Corte.
2. 
Qualora il Consiglio deliberi di apportare modifiche non derivanti da esigenze di mero coordinamento testuale o formale, la deliberazione legislativa di modifica si considera nuova legge, ed è quindi approvata e pubblicata secondo il procedimento di cui all'articolo 1. Le attività e le operazioni referendarie eventualmente compiute sulla deliberazione legislativa oggetto di modifica perdono ogni validità.
Capo VI. 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 15. 
(Disposizioni transitorie)
1. 
Fino all'entrata in vigore della legge regionale di revisione dello Statuto della Regione Piemonte , nel caso di anticipato scioglimento del Consiglio regionale, i termini del procedimento per il referendum già indetto riprendono a decorrere dal giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 13 ottobre 2004
p. Enzo Ghigo Il Vice Presidente Gilberto Pichetto Fratin

Note:

[1] Le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 della l.r. 25/2006 si applicano a decorrere dalla data di insediamento della Commissione di garanzia.

[2] Nel comma 1 dell'articolo 7 le parole "Commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum, di cui all' articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 1990, n. 55 (Modificazione della l.r. 4/1973 in materia di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum)" sono state sostituite dalle parole "Commissione di garanzia di cui agli articoli 91 e 92 dello Statuto" ad opera del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 25 del 2006.

[3] Nel comma 1 dell'articolo 9 le parole "'sentita, ai sensi dell' articolo 5 della l.r. 55/1990 , la Commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum" sono state sostituite dalle parole "sentita la Commissione di garanzia" ad opera del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 25 del 2006.