Legge regionale n. 21 del 03 agosto 2004  ( Versione vigente )
"Rapporti tra il Consiglio regionale del Piemonte e i Consiglieri cessati dal mandato".
(B.U. 05 agosto 2004, n. 31)

il Consiglio regionale del Piemonte e i Consiglieri cessati dal mandato".

(B.U. 5 agosto 2004, n. 31)

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.[1] 
(Finalità)
1. 
Ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) e successive modificazioni, ai Consiglieri regionali cessati dal mandato è riconosciuto il titolo di Consigliere regionale seguito dall'indicazione della legislatura o delle legislature e dei relativi anni oppure degli anni in cui hanno ricoperto la carica.
2. 
I Consiglieri regionali cessati dal mandato beneficiano, al fine di poter espletare l'attività istituzionale, delle seguenti tutele e prerogative riconosciute ai Consiglieri in carica in quanto compatibili con la situazione di Consiglieri che non esercitano il mandato attivo:
a) 
il tesserino di riconoscimento;
b) 
il diritto di accedere alle banche dati o altre informazioni accessibili.
3. 
I Consiglieri regionali cessati dal mandato possono fruire dei servizi di biblioteca e documentazione del Consiglio regionale del Piemonte e, su richiesta, ricevere le pubblicazioni edite e distribuite dalla Regione e il Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, nonché ogni altra informazione inerente l'attività istituzionale del Consiglio regionale del Piemonte e le manifestazioni e gli eventi promossi dalla Regione.
4. 
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale possono richiedere ai Consiglieri cessati dal mandato di partecipare a manifestazioni, eventi o missioni promosse della Regione Piemonte.
5. 
L'Ufficio di Presidenza, senza oneri per l'Ente e nei limiti e secondo criteri definiti, può consentire ai Consiglieri regionali cessati dal mandato l'adesione alle convenzioni e ai servizi attivati per i Consiglieri regionali in carica.
6. 
Le modalità di accesso previste al comma 2, lettera b), e il diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione sono definite dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
7. 
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale adotta le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto stabilito ai commi 2, 3, 4 e 5, nell'ambito delle disponibilità del bilancio del Consiglio Regionale.
Art. 2. 
(Rapporti della "Associazione fra Consiglieri regionali già facenti parte del Consiglio regionale del Piemonte" con gli Organi regionali)
1. 
La Regione favorisce lo svolgimento delle manifestazioni e delle attività culturali e di informazione promosse dall'Associazione fra Consiglieri regionali già facenti parte del Consiglio regionale del Piemonte, di seguito denominato Associazione, di cui alla legge regionale 8 novembre 1989, n. 65 (Riconoscimento dell'Associazione fra Consiglieri regionali già facenti parte dal Consiglio regionale del Piemonte).
2. 
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale possono chiedere la collaborazione dell'Associazione per l'organizzazione e l'attuazione di convegni, manifestazioni ed altre attività socio-culturali rientranti tra i propri compiti istituzionali, ai sensi della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6 (Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni, per l'adesione ad Enti ed associazioni e per l'acquisto di documentazione di interesse storico ed artistico) e sue successive modificazioni.
Art. 3. 
(Istituzione dell'Archivio dei Consiglieri regionali cessati dal mandato)
1. 
È istituito, presso la Biblioteca del Consiglio regionale del Piemonte, l'Archivio dei Consiglieri regionali cessati dal mandato.
2. 
L'Archivio, di cui al comma 1, raccoglie, conserva e cura la sistemazione, anche con l'ausilio di strumenti informatici, dei documenti cartacei, audiovisivi ed elettronici conferiti dai Consiglieri regionali cessati dal mandato.
Art. 4. 
(Organizzazione e funzionamento dell'Archivio)
1. 
La gestione, l'organizzazione e le regole di consultazione dell'Archivio dei Consiglieri cessati dal mandato, sono stabilite con apposito regolamento dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Piemonte, su proposta della Commissione di Vigilanza della Biblioteca, prevista dall'articolo 20 del Regolamento interno del Consiglio regionale.
2. 
I documenti di cui all'articolo 3, comma 2, possono essere conferiti all'Archivio sotto forma di Fondo, di parte di esso ovvero di semplice documentazione non classificata.
3. 
Il conferimento avviene in forma volontaria e a titolo gratuito da parte dei Consiglieri regionali cessati dal mandato, dei loro famigliari, dei gruppi consiliari, di associazioni e fondazioni ovvero di altri soggetti.
Art. 5. 
(Interventi dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale)
1. 
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale garantisce, attraverso apposita struttura, il necessario supporto organizzativo per l'espletamento di tutte le funzioni e dei compiti propri dell'Associazione e fornisce alla stessa una sede adeguata.
2. 
La struttura regionale di cui al comma 1 supporta e gestisce, con riferimento all'articolo 1, anche l'attività istituzionale dei Consiglieri regionali cessati dal mandato e tiene aggiornato l'Albo di tutti i Consiglieri regionali già facenti parte dell'Assemblea regionale.
[2]

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 3 agosto 2004
Enzo Ghigo

Note: