La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Nel comma 1 dell'articolo 3 al comma 2 della novella dopo le parole "i requisiti di merito fissati dalla Giunta regionale" sono state aggiunte le parole "secondo i criteri previsti, per la valutazione del merito, dalla normativa statale" e alla fine del comma 3 le parole "in applicazione dei criteri fissati, per la valutazione del merito, dalla normativa statale" ad opera del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 31 del 2004.
[2] Nel comma 1 dell'articolo 5 al comma 2 della novella dopo le parole "Le borse di studio sono concesse sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale" sono state aggiunte le parole "in applicazione di quanto disciplinato dalla normativa statale" ad opera del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 31 del 2004.