La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Nel comma 1 dell'articolo 13 dopo le parole: "certificano all'amministrazione comunale" sono state inserite le parole "e all'ARPA Piemonte" e le parole "nell'autorizzazione" sono state sostituite dalle parole "nell'ambito delle procedure previste dal decreto legislativo 259/2003 per l'installazione, l'attivazione e la modifica degli impianti" ad opera del comma 1 dell'articolo 57 della legge regionale 3 del 2023.
[2] Il comma 2 bis dell'articolo 13 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 57 della legge regionale 3 del 2023.
[3] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 47 del 10/02/2015 pubblicata sulla G.U. n. 13 del 1/04/2015 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 14 della legge della Regione Piemonte 3 agosto 2004, n. 19 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici).
[4] Nel comma 1 dell'articolo 16 le parole "disposizioni di cui" sono state sostituite dalle parole "sanzioni previste" e le parole "Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all' articolo 4, comma 2, della l. 36/2001 , l'irrogazione delle sanzioni spetta alle amministrazioni preposte al rilascio delle autorizzazioni, sulla base degli accertamenti effettuati dall'ARPA." sono state soppresse. ad opera del comma 1 dell'articolo 58 della legge regionale 3 del 2023.
[5] Nel comma 2 dell'articolo 16 le parole "all'articolo 7, comma 1, lettera d)" sono state sostituite dalle seguenti "all' articolo 44 del decreto legislativo 259/2003" e le parole "Le suddette sanzioni sono irrogate dall'amministrazione competente a rilasciare l'atto autorizzatorio e da essa introitate." sono soppresse. ad opera del comma 2 dell'articolo 58 della legge regionale 3 del 2023.
[6] Il comma 2 bis dell'articolo 16 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 58 della legge regionale 3 del 2023.
[7] Nel comma 3 dell'articolo 16 la parola "duemila" è stata sostituita dalla parola "cinquecento" e le parole "irrogata ed introitata dal comune" sono state soppresse. ad opera del comma 4 dell'articolo 58 della legge regionale 3 del 2023.
[8] Il comma 3 bis dell'articolo 16 è stato inserito dal comma 5 dell'articolo 58 della legge regionale 3 del 2023.
[9] Nel comma 4 dell'articolo 16 le parole "irrogata ed introitata dal comune sulla base delle comunicazioni dell'ARPA," sono state soppresse ad opera del comma 6 dell'articolo 58 della legge regionale 3 del 2023.
[10] Il comma 4 bis dell'articolo 16 è stato inserito dal comma 7 dell'articolo 58 della legge regionale 3 del 2023.