Legge regionale n. 18 del 19 luglio 2004  ( Versione vigente )
"Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione della legge regionale 13 aprile 1992, n. 20 (Istituzione dell'anagrafe canina)".
(B.U. 22 luglio 2004, n. 29)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione istituisce l'anagrafe canina regionale informatizzata, presso cui sono registrati e identificati tutti i cani.
2. 
Decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'impiego del metodo elettronico mediante utilizzo di circuito elettronico integrato miniaturizzato a norma ISO, di seguito denominato 'microchip ', costituisce l'unico sistema di identificazione dei cani registrati.
3. 
Le Aziende sanitarie locali (ASL), i comuni, le comunità montane e collinari, con la collaborazione delle associazioni di volontariato interessate, sulla base delle indicazioni della programmazione regionale, gestiscono l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge e provvedono a definire ed attuare iniziative per la prevenzione e la lotta al randagismo.
Art. 2. 
(Istituzione dell'anagrafe canina regionale)
1. 
L'anagrafe canina regionale è istituita e gestita presso i servizi veterinari della ASL in collaborazione con i comuni, le comunità montane e collinari, anche tramite appositi accordi secondo le disposizioni della presente legge e gli indirizzi di coordinamento emanati dall'assessorato regionale competente in materia di sanità.
2. 
I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad informare periodicamente i cittadini sulle concrete modalità di svolgimento delle operazioni di registrazione ed identificazione.
3. 
È a carico del proprietario la corresponsione della tariffa stabilita dalla Regione a titolo di rimborso delle spese per l'identificazione elettronica, sulla base dei costi del materiale utilizzato.
Art. 3. 
(Obblighi dei proprietari o detentori)
1. 
Chiunque intende, a qualsiasi titolo, detenere un cane è tenuto ad accertarsi preliminarmente della registrazione e identificazione ai sensi dell'articolo 1.
2. 
Sono vietate la cessione, la vendita ed il passaggio di proprietà di cani non registrati all'anagrafe canina o non identificati ai sensi dell'articolo 1, comma 2.
3. 
I proprietari ed i detentori, a qualsiasi titolo, di cani provvedono entro sessanta giorni dalla nascita di cucciolate e comunque prima della loro cessione, alla identificazione tramite microchip dei cani, ai fini della registrazione nella banca dati dell'ASL.
3 bis. 
I proprietari ed i detentori, a qualsiasi titolo, di cani introdotti stabilmente da altre regioni provvedono, entro quindici giorni dall'inizio della detenzione, alla registrazione dei cani stessi ed alla contestuale applicazione del microchip. Per i cani introdotti stabilmente da altre regioni già identificati con microchip i proprietari ed i detentori sono tenuti, entro lo stesso termine, alla segnalazione dell'acquisizione del cane al servizio veterinario dell'ASL di residenza per la registrazione nella banca dati regionale. I cani privi di identificazione non possono essere condotti a mostre, gare ed esposizioni.
[1]
4. 
In caso di tatuaggio illeggibile è cura del proprietario provvedere alla nuova identificazione del cane mediante applicazione del microchip.
5. 
I proprietari di cani, anche per il tramite dell'eventuale detentore, sono tenuti a segnalare al servizio veterinario della ASL di registrazione degli animali, entro quindici giorni, la cessione definitiva o la morte degli stessi, nonché eventuali variazioni della sede di detenzione.
Art. 4. 
(Scheda di identificazione)
1. 
All'atto della identificazione, che prevede la registrazione delle generalità del proprietario, della sede di detenzione del cane e dell'eventuale detentore, il segnalamento dell'animale e la contestuale applicazione del microchip, il veterinario identificatore compila un'apposita scheda, secondo un modello predisposto dalla Regione.
2. 
Copia della scheda è consegnata al proprietario; la matrice è depositata agli atti del servizio veterinario dopo la registrazione nella banca dati informatizzata.
Art. 5. 
(Sedi di identificazione e periodicità degli interventi)
1. 
Le ASL, in collaborazione con i comuni, le comunità montane e collinari, definiscono la rete delle sedi di identificazione sulla base delle necessità territoriali e delle condizioni topografiche, in modo tale da garantire adeguata copertura del territorio di competenza.
2. 
La cadenza degli interventi di identificazione eseguiti nelle sedi di cui al comma 1 non può essere superiore ai trenta giorni.
3. 
I comuni singoli od associati, le comunità montane e collinari mettono a disposizione delle ASL, per la realizzazione delle rete dei servizi e l'attuazione delle operazioni di identificazione, locali idonei e personale tecnico ausiliario sufficiente.
Art. 6. 
(Compiti dei servizi veterinari e dei veterinari liberi professionisti)
1. 
Le operazioni di identificazione presso la rete territoriale, istituita ai sensi dell'articolo 5, sono effettuate dal servizio veterinario delle ASL.
2. 
È facoltà del proprietario o detentore ricorrere per l'intervento di identificazione alla prestazione di un medico veterinario libero professionista autorizzato, dietro corresponsione di relativa parcella. Il medico veterinario trasmette l'attestazione di registrazione e identificazione al competente servizio veterinario entro i cinque giorni successivi, trattenendone una copia agli atti e fornendone un'altra al proprietario o detentore.
3. 
L'inserimento dei dati nell'archivio anagrafico informatizzato e il suo continuo aggiornamento sono a carico del servizio veterinario delle ASL.
Art. 7. 
(Banca dati regionale)
1. 
Per adempiere alle finalità informative della presente legge e per razionalizzare la registrazione, lo scambio e l'uso delle informazioni dell'anagrafe canina, la Regione istituisce uno specifico sistema informatizzato di rete per gestire telematicamente i dati e metterli a disposizione di autorità ed enti interessati.
2. 
L'anagrafe canina regionale, contestualmente alla realizzazione del sistema informatizzato di rete, è organizzata in banca dati regionale.
3. 
Unitamente ai dati identificativi del cane, del proprietario e dell'eventuale detentore, sono registrati in banca dati informatizzata gli episodi di morsicature e di aggressioni nei confronti di persone o animali, al fine di costituire un osservatorio regionale riguardante i cani mordaci e potenzialmente pericolosi, nonchè i combattimenti fra cani.
Art. 8. 
(Ruolo dei comuni)
1. 
I comuni ricevono periodicamente dal servizio veterinario dell'ASL i dati di ritorno aggiornati relativi ai cani detenuti nel territorio comunale.
2. 
I dati necessari per il rintraccio di cani smarriti e rinvenuti sono messi a disposizione degli interessati, nel rispetto dei criteri di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Art. 9. 
(Identificazione dei cani vaganti)
1. 
Lo smarrimento di un cane è denunciato dal proprietario, anche per il tramite dell'eventuale detentore, entro tre giorni alla Polizia municipale del comune ove è detenuto l'animale.
2. 
La presenza di cani vaganti o randagi è segnalata agli organi di Polizia municipale del comune competente per territorio, che provvede all'attivazione del servizio pubblico di cattura, per il successivo trasferimento nel canile sanitario.
3. 
Dopo l'introduzione in canile, in caso di cattura di cani con tatuaggio o microchip, il servizio veterinario competente provvede a rilevare i dati identificativi e li trasmette alla Polizia municipale, per il reperimento del proprietario.
4. 
Per i cani ritrovati vaganti e non muniti di microchip, o tatuaggio, comunque reclamati per la restituzione, si procede all'identificazione ed all'inserimento nell'archivio anagrafico a spese del proprietario, prima della restituzione.
5. 
I cani vaganti senza proprietario sono identificati e registrati intestandone la temporanea proprietà al comune ove è avvenuto il ritrovamento.
6. 
Le spese di cattura e custodia del cane e le eventuali cure necessarie durante il periodo di custodia nel canile pubblico sono a carico del proprietario del cane, secondo le tariffe stabilite dal comune competente.
Art. 10. 
(Vigilanza)
1. 
I comuni, attraverso la Polizia municipale, provvedono alla esecuzione di programmi di vigilanza sulla corretta attuazione della anagrafe canina.
2. 
Ai servizi veterinari dell'ASL compete il monitoraggio del livello di attuazione della anagrafe canina e la segnalazione ai comuni interessati di eventuali carenze o disfunzioni, unitamente alla attuazione di interventi di vigilanza in concomitanza con lo svolgimento di altri compiti di istituto.
Art. 11. 
(Revisione dell'anagrafe canina comunale)
1. 
I proprietari di cani non ancora identificati con tatuaggio alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono entro il 31 dicembre 2005, anche tramite eventuali detentori, alla registrazione dei cani stessi ed alla contestuale applicazione del microchip.
[2]
2. 
A tale fine i comuni, con la collaborazione dei servizi veterinari delle ASL, provvedono ad una revisione ed aggiornamento della anagrafe canina comunale, anche attraverso censimenti straordinari, tramite capillare informazione alla cittadinanza in ordine alle nuove modalità di registrazione e di identificazione dei cani.
Art. 12. 
(Sanzioni)
1. 
L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 3, commi 1, 3, 3 bis e 5, all'articolo 9, comma 1 ed all'articolo 11, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da euro 38,00 a euro 232,00.
[3]
2. 
Chiunque acquista, vende o detiene a scopo di commercio cani non registrati all'anagrafe canina e non correttamente identificati secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 2 è punito con la sanzione amministrativa da euro 77,00 a euro 464,00.
3. 
La rilevazione di violazioni agli obblighi di registrazione ed identificazione è seguita da registrazione della posizione anagrafica ed identificativa con addebiti al detentore delle relative spese, secondo il tariffario regionale.
Art. 13. 
(Clausola valutativa)
1. 
Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, e con successiva cadenza triennale, la Giunta regionale è tenuta a presentare al Consiglio regionale una relazione di natura informativa in ordine allo stato di attuazione delle strategie adottate in materia di lotta al randagismo.
2. 
La relazione di cui al comma 1 fornisce risposta documentata ai seguenti quesiti:
a) 
numero residuale dei cani identificati con la procedura del tatuaggio cutaneo;
b) 
numero dei cani identificati con la procedura del microchip;
c) 
strumenti informativi predisposti dagli enti locali in ordine alle metodologie di anagrafe canina;
d) 
periodicità media degli interventi di identificazione eseguiti presso ciascuna ASL;
e) 
interventi di identificazione eseguiti da veterinari liberi professionisti;
f) 
istituzione ed attività dell'osservatorio regionale sui cani potenzialmente pericolosi;
g) 
gestione, da parte degli enti locali, del servizio di rinvenimento e cattura dei cani smarriti;
h) 
natura ed entità delle sanzioni irrogate.
Art. 14. 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 2004 la spesa complessiva di euro 80.000,00.
2. 
All'erogazione di contributi alle ASL per la realizzazione di interventi di anagrafe canina si provvede nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 2004 iscrivendo lo stanziamento pari ad euro 80.000,00, in termini di competenza e di cassa, nell'Unità previsionale di base (UPB) 27031 (Sanità pubblica - Sanità animale igiene degli allevamenti - Titolo I - Spese correnti), che presenta la necessaria disponibilità finanziaria.
3. 
Agli stessi oneri di cui al comma 2, rispettivamente per gli anni 2005 e 2006, si fa fronte con la dotazione finanziaria della UPB 27031 del bilancio pluriennale 2004-2006.
Art. 15. 
(Abrogazione)
1. 
È abrogata la legge regionale 13 aprile 1992, n. 20 (Istituzione dell'anagrafe canina).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 19 luglio 2004
p. Enzo Ghigo Il Vice Presidente William Casoni

Note:

[1] Il comma 3 bis dell'articolo 3 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 9 del 2005.

[2] Il comma 1 dell'articolo 11 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 9 del 2005.

[3] Il comma 1 dell'articolo 12 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 9 del 2005.