La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Nel comma 1 dell'articolo 1 il secondo periodo è stato sostituito ad opera del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 16 del 2020.
[2] L'articolo 5 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 11 del 2007.
[3] L'articolo 5 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 16 del 2020.
[4] Nella lettera a) del comma 3 dell'articolo 7 le parole "di comunità montana" sono state sostituite dalle seguenti: "di unioni montane" ad opera del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 15 del 2022.
[5] La lettera d bis) del comma 3 dell'articolo 7 è stata inserita dal comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 15 del 2022.
[6] La lettera d ter) del comma 3 dell'articolo 7 è stata inserita dal comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 15 del 2022.
[7] La lettera d quater) del comma 3 dell'articolo 7 è stata inserita dal comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 15 del 2022.
[8] La lettera d quinquies) del comma 3 dell'articolo 7 è stata inserita dal comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 15 del 2022.
[9] La lettera d sexies) del comma 3 dell'articolo 7 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 15 del 2022.
[10] Nel comma 5 dell'articolo 7 le parole "di comunità montana" sono state sostituite dalle parole "delle unioni montane" ad opera del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 15 del 2022.
[11] L'articolo 11 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 16 del 2020.