Legge regionale n. 15 del 31 maggio 2004  ( Versione vigente )
"Disciplina dello stemma, del gonfalone, della bandiera, del sigillo, della fascia della Regione Piemonte. Abrogazione delle leggi regionali 16 gennaio 1984, n. 4 , 24 novembre 1995, n. 83 , 17 giugno 1997, n. 36".
(B.U. 04 giugno 2004, n. 22)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Oggetto)
1. 
La presente legge disciplina le caratteristiche dello stemma, del gonfalone, della bandiera, del sigillo, della fascia della Regione Piemonte e le modalità per il loro utilizzo. Istituisce altresì l'onorificenza della Presidenza del Consiglio regionale per meriti civili e detta norme integrative alla legge 5 febbraio 1998, n. 22 (Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea) ed al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121 (Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici).
[1]
Art. 2. 
(Caratteristiche e uso dello stemma)
1. 
Lo stemma della Regione Piemonte (allegato A) è così costituito: "di rosso alla croce d'argento spezzata da lambello azzurro di tre pezzi", già stemma del Piemonte dal 1424.
2. 
Lo stemma della Regione è rappresentato sul frontespizio del Bollettino Ufficiale, su ogni atto ufficiale, su ogni targa indicante gli uffici centrali e periferici della Regione, sulla carta destinata alla corrispondenza degli Organi ed uffici regionali; può essere utilizzato su atti o documenti di comunicazione istituzionale della Regione, nonchè su documenti promozionali di iniziative assunte in collaborazione con soggetti pubblici o privati esterni.
3. 
Per l'utilizzo di cui al comma 2, lo stemma viene di norma accompagnato dalla scritta "Regione Piemonte" o "Consiglio regionale del Piemonte", secondo grafica e modalità stabilite da apposito manuale d'uso definito in accordo tra le competenti strutture della Giunta e del Consiglio regionale.
4. 
Salvo quanto previsto dal comma 2, l'uso dello stemma è escluso per ogni soggetto non inserito nella struttura organizzativa dell'Ente.
Art. 3. 
(Caratteristiche e uso del gonfalone)
1. 
Il gonfalone della Regione Piemonte (allegato B) è così costituito: "interzato in fascia: nel primo di rosso, nel secondo di blu, nel terzo d'arancio, colori della Repubblica di Alba, proclamata il 25 aprile 1796, sul tutto lo stemma del Piemonte che è di rosso alla croce d'argento, spezzata da lambello d'azzurro di tre pezzi".
2. 
All'innesto del puntale sull'asta del gonfalone è annodato un nastro con i colori della bandiera nazionale, frangiato d'oro.
3. 
Il gonfalone è assegnato alla Giunta ed al Consiglio regionale e viene custodito presso le rispettive sedi. L'utilizzo compete ai rispettivi Presidenti, previa intesa, in occasione di manifestazioni ufficiali nel territorio della regione. La partecipazione del gonfalone a manifestazioni ufficiali fuori del territorio regionale è decisa dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale.
Art. 4. 
(Caratteristiche ed uso del sigillo)
1. 
Il sigillo della Regione (allegato C) è di forma circolare, riporta al centro lo stemma ed incorona la dicitura "Regione Piemonte".
2. 
Deve essere apposto in calce agli atti ufficiali degli organi regionali.
3. 
Sono responsabili della conservazione e dell'uso dei sigilli i dirigenti degli uffici regionali cui gli stessi sono assegnati.
4. 
Copie del sigillo possono essere riprodotte su materiali di pregio ed utilizzate quali oggetti di rappresentanza istituzionale.
Art. 5.[2] 
(Sigillo della Regione)
1. 
Il Consiglio regionale può conferire il sigillo della Regione, nella misura massima di due all'anno, anche alla memoria, a cittadini nati nella regione Piemonte o che vi abbiano risieduto per almeno dieci anni, meritevoli di particolare riconoscimento, con propria mozione motivata presentata da almeno un terzo e approvata da almeno otto decimi dei suoi componenti.
2. 
Il sigillo, con le stesse modalità di cui al comma 1, è attribuito, inoltre, per esaltare i loro particolari rapporti di collaborazione con la Regione, a persone fisiche, istituzioni, enti ed organismi italiani ed esteri meritevoli di particolare riconoscimento.
Art. 5 bis.[3] 
(Onorificenza al valore per meriti civili)
1. 
E' istituita l'onorificenza della Presidenza del Consiglio regionale per meriti civili conferita a persone fisiche e giuridiche, istituzioni, enti ed organismi italiani o esteri, che si sono distinti sul territorio regionale attraverso attività professionali, volontarie o benefiche volte a realizzare interventi per fare fronte a situazioni di carattere eccezionale che comportano grave danno o pericolo all'incolumità o alla salute pubblica nonché per contrastare emergenze sociali di particolare rilevanza.
2. 
Il Presidente del Consiglio regionale conferisce l'onorificenza di cui al comma 1, previa deliberazione del Consiglio regionale presentata da almeno un terzo e approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. 
L'Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, con deliberazione motivata individua le caratteristiche dell'onorificenza nonchè le modalità di conferimento ed i limiti all'utilizzo della stessa.
Art. 6. 
(Caratteristiche della bandiera)
1. 
La bandiera del Piemonte (allegato D) è costituita da croce bianca in campo rosso a lambello blu con contorno blu e frangia oro. La dimensione è di centimetri centocinquanta per cento. La larghezza della croce è di centimetri venti. La larghezza del contorno è di centimetri dieci. La frangia è di centimetri sette.
2. 
La bandiera è accompagnata da un nastro di colore arancione annodato al culmine dell'asta.
3. 
I colori richiamano nella simbologia quelli del gonfalone e dello stemma.
Art. 7. 
(Esposizione della bandiera)
1. 
Fatti salvi i disposti di cui all' articolo 12 del d.p.r. 121/2000 , l'esposizione della bandiera nella Regione ha luogo nei casi previsti dai commi 2 e 3 e, previa intesa tra i Presidenti della Giunta e del Consiglio regionale, in occasione di avvenimenti che rivestano particolare importanza e solennità regionale o locale.
2. 
La bandiera deve essere esposta all'esterno delle sedi della Giunta e del Consiglio regionale.
3. 
La bandiera viene altresì esposta:
a) 
all'esterno delle sedi dei consigli provinciali, di comunità montana, comunali e circoscrizionali;
b) 
all'esterno degli edifici scolastici;
c) 
all'esterno degli edifici sedi di seggi elettorali in occasione di votazioni per il rinnovo del Consiglio regionale;
d) 
ogni volta che vengono esposte le bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea.
4. 
Nell'ambito del territorio regionale la bandiera viene esposta, insieme a quella nazionale ed europea, in occasione delle festività nazionali, della festa del Piemonte e nei giorni indicati da disposizioni o autorizzazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri.
5. 
La bandiera è esposta, insieme a quelle nazionale ed europea, nelle sale di riunione della Giunta, del Consiglio regionale, dei Consigli comunali, provinciali e di Comunità montane, nonchè all'interno dell'Ufficio del Presidente della Giunta regionale, del Presidente del Consiglio regionale, dei Presidenti delle Province e delle Comunità montane, dei Sindaci.
Art. 8. 
(Modalità di esposizione)
1. 
L'esposizione della bandiera all'esterno degli edifici pubblici ha luogo dalle ore 8.00 al tramonto.
2. 
In casi e per luoghi particolari, si può disporre che la bandiera rimanga esposta anche dopo il tramonto. In tale ipotesi, la bandiera deve essere adeguatamente illuminata.
3. 
La bandiera non deve essere esposta in cattivo stato d'uso.
4. 
Sono fatte salve le disposizioni normative statali sull'uso della bandiera della Repubblica o di Paesi stranieri, delle bandiere militari, della marina mercantile e di altri Corpi od organismi dello Stato.
5. 
La bandiera esposta all'esterno degli edifici pubblici in segno di lutto deve essere tenuta a mezz'asta. Possono adottarsi, all'estremità superiore dell'inferitura, due strisce di velo nero. Dette strisce sono obbligatorie per la bandiera che viene portata nelle pubbliche cerimonie funebri.
6. 
La bandiera regionale non può essere utilizzata per alcun tipo di drappo o addobbo. Per drappeggiare palchi e balconate o comunque per decorare in occasione di riunioni istituzionali, possono utilizzarsi nastri o gonfaloni riproducenti i colori rosso, blu e arancio del gonfalone regionale.
7. 
Ai sensi dell' articolo 10 del d.p.r. 121/2000 , la Giunta regionale ed il Consiglio regionale individuano gli uffici responsabili per la verifica della esposizione corretta della bandiera all'esterno ed all'interno degli edifici di rispettiva competenza.
Art. 9. 
(Caratteristiche e uso della fascia)
1. 
La fascia riporta i colori della bandiera con lo stemma della Repubblica su un lembo e il simbolo dell'Unione europea sul lembo opposto (allegato E).
2. 
La fascia è assegnata al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale; l'utilizzo compete ad essi, previa intesa, in occasione di manifestazioni ufficiali e può essere delegato ad un assessore o ad un consigliere.
Art. 10. 
(Diploma di benemerenza)
1. 
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta motivata, è rilasciato un diploma di benemerenza a cittadini meritevoli di particolare riconoscimento. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, determina con atto deliberativo le procedure di proposta e rilascio nonchè le caratteristiche tecniche del diploma.
Art. 11. 
(Abrogazione di norme)
1. 
Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) 
legge regionale 16 gennaio 1984, n. 4 (Adozione del gonfalone e dello stemma della Regione Piemonte);
b) 
legge regionale 24 novembre 1995, n. 83 (Adozione della bandiera della Regione Piemonte);
c) 
legge regionale 17 giugno 1997, n. 36 (Disposizioni per l'uso e l'esposizione della bandiera della Regione Piemonte).
Art. 11 bis.[4] 
(Norma finanziaria)
1. 
Alle spese per l'attuazione dell'articolo 5 bis, quantificate in euro 2.000,00 per ciascuno anno del triennio 2020-2022, si provvede con le risorse stanziate alla Missione 01''Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo'', Programma 01.01 ''Organi istituzionali'', titolo I, spese correnti del bilancio di previsione finanziario 2020- 2022.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 31 maggio 2004
Enzo Ghigo

Allegato A 

Stemma

Allegato B 

Gonfalone

Allegato C 

Sigillo

Allegato D 

Bandiera

Allegato E 

Fascia


Note:

[1] Nel comma 1 dell'articolo 1 il secondo periodo è stato sostituito ad opera del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 16 del 2020.

[2] L'articolo 5 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 11 del 2007.

[3] L'articolo 5 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 16 del 2020.

[4] L'articolo 11 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 16 del 2020.