La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 424 del 16/11/2005 pubblicata sulla G.U. n. 48 del 30/11/2005 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge della Regione Piemonte 31 maggio 2004, n. 13 (Regolamentazione delle discipline bio-naturali) e ha dichiarato, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale in via consequenziale degli artt. 8 e 9 della medesima legge.
[2] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 424 del 16/11/2005 pubblicata sulla G.U. n. 48 del 30/11/2005 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge della Regione Piemonte 31 maggio 2004, n. 13 (Regolamentazione delle discipline bio-naturali) e ha dichiarato, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale in via consequenziale degli artt. 8 e 9 della medesima legge.
[3] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 424 del 16/11/2005 pubblicata sulla G.U. n. 48 del 30/11/2005 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge della Regione Piemonte 31 maggio 2004, n. 13 (Regolamentazione delle discipline bio-naturali) e ha dichiarato, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale in via consequenziale degli artt. 8 e 9 della medesima legge.
[4] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 424 del 16/11/2005 pubblicata sulla G.U. n. 48 del 30/11/2005 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge della Regione Piemonte 31 maggio 2004, n. 13 (Regolamentazione delle discipline bio-naturali) e ha dichiarato, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale in via consequenziale degli artt. 8 e 9 della medesima legge.
[5] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 424 del 16/11/2005 pubblicata sulla G.U. n. 48 del 30/11/2005 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge della Regione Piemonte 31 maggio 2004, n. 13 (Regolamentazione delle discipline bio-naturali) e ha dichiarato, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale in via consequenziale degli artt. 8 e 9 della medesima legge.
[6] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 424 del 16/11/2005 pubblicata sulla G.U. n. 48 del 30/11/2005 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge della Regione Piemonte 31 maggio 2004, n. 13 (Regolamentazione delle discipline bio-naturali) e ha dichiarato, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale in via consequenziale degli artt. 8 e 9 della medesima legge.
[7] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 424 del 16/11/2005 pubblicata sulla G.U. n. 48 del 30/11/2005 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge della Regione Piemonte 31 maggio 2004, n. 13 (Regolamentazione delle discipline bio-naturali) e ha dichiarato, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale in via consequenziale degli artt. 8 e 9 della medesima legge.
[8] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 424 del 16/11/2005 pubblicata sulla G.U. n. 48 del 30/11/2005 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge della Regione Piemonte 31 maggio 2004, n. 13 (Regolamentazione delle discipline bio-naturali) e ha dichiarato, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale in via consequenziale degli artt. 8 e 9 della medesima legge.
[9] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 424 del 16/11/2005 pubblicata sulla G.U. n. 48 del 30/11/2005 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge della Regione Piemonte 31 maggio 2004, n. 13 (Regolamentazione delle discipline bio-naturali) e ha dichiarato, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale in via consequenziale degli artt. 8 e 9 della medesima legge.
[10] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 424 del 16/11/2005 pubblicata sulla G.U. n. 48 del 30/11/2005 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge della Regione Piemonte 31 maggio 2004, n. 13 (Regolamentazione delle discipline bio-naturali) e ha dichiarato, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale in via consequenziale degli artt. 8 e 9 della medesima legge.