Legge regionale n. 10 del 14 maggio 2004  ( Versione vigente )
"Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2004/2006".
(B.U. 18 maggio 2004, n. 19)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Stato di previsione dell'entrata)
1. 
Il totale generale delle entrate di cui all'allegato A è approvato in euro 15.123.107.166,12 in termini di competenza e in euro 18.889.532.227,40 in termini di cassa.
2. 
Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi istituiti dalla Regione, ed il versamento alla cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti nell'anno finanziario 2004.
Art. 2. 
(Stato di previsione della spesa)
1. 
Il totale generale delle spese di cui all'allegato A è approvato in euro 15.123.107.166,12 in termini di competenza ed in euro 18.889.532.227,40 in termini di cassa.
2. 
È autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2004.
3. 
È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno 2004.
Art. 3. 
(Quadro generale riassuntivo)
1. 
È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 2004 con i prospetti di cui all' articolo 17 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) (Allegato A).
Art. 4. 
(Bilancio pluriennale)
1. 
È approvato il bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2004-2006, allegato alla presente legge (Allegato B).
Art. 5. 
(Autorizzazione a contrarre mutui a ripiano del disavanzo)
1. 
Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese, di cui si autorizza l'impegno, ed il totale delle entrate, che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio finanziario 2004, è autorizzata, ai sensi dell' articolo 10, comma 3, della l.r. 7/2001 , la contrazione di mutui per un importo di euro 1.096.052.540,65.
2. 
Le spese, al cui finanziamento è possibile provvedere mediante l'assunzione dei mutui a pareggio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004, sono esclusivamente quelle relative a spese di investimento.
3. 
I mutui sono stipulati ad un tasso massimo del 5 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di 30 anni.
4. 
La Giunta regionale è autorizzata a provvedere alla stipulazione dei mutui predetti nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste ai commi 1, 2 e 3.
5. 
Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui suindicati, previsti in euro 71.300.000,00 per l'anno finanziario 2004 e per ciascuno degli anni finanziari successivi, si provvede con le somme che sono state iscritte nell'ambito delle disponibilità delle Unità previsionali di base (UPB) 09021 (Bilanci e finanze - ragioneria - Titolo I - spese correnti) e UPB 09023 (Bilanci e finanze - ragioneria - Titolo III - spese per rimborso di mutui e prestiti) del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006.
Art. 6. 
(Spese obbligatorie e d'ordine)
1. 
Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 18 della l.r. 7/2001 , quelle descritte nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione della spesa.
Art. 7. 
(Garanzie prestate dalla Regione)
1. 
È approvato, ai sensi dell' articolo 10, comma 13, della l.r. 7/2001 , il prospetto delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti, di cui all'elenco n. 2 allegato allo stato di previsione della spesa.
Art. 8. 
(Fondi speciali)
1. 
Ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 22 della l.r. 7/2001 , è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2004:
a) 
del fondo denominato: "Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali", individuato nell'UPB 09011 (Bilanci e finanze - bilanci - Titolo I - spese correnti);
b) 
del fondo denominato: "Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo", individuato nella UPB 09012 (Bilanci e finanze - bilanci - Titolo II - spese di investimento).
Art. 9. 
(Accordi di programma e coofinanziamenti programmi comunitari)
1. 
È approvato il fondo di cui alla UPB 08032 (Programmazione e statistica - valutazione progetti proposte atti programmazione negoziata - Titolo II - spese di investimento) per la partecipazione finanziaria ad accordi di programma.
2. 
È approvato il fondo di cui alla UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - spese di investimento) per il coofinanziamento dei programmi comunitari.
3. 
È autorizzato con provvedimento amministrativo il prelievo dai fondi di cui ai commi 1 e 2 delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa relativi al finanziamento dei singoli accordi e al coofinanziamento dei singoli programmi comunitari.
Art. 10. 
(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)
1. 
Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui all' articolo 20 della l.r. 7/2001 , destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio finanziario 2004, sui singoli capitoli di spesa, è determinato in euro 278.573.088,17 ed è iscritto nella UPB 09011 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo I - spese correnti).
Art. 11. 
(Fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati)
1. 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2004 è iscritto nella UPB 09011 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo I - spese correnti) il fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati pari ad euro 340.223.747,59 in termini di competenza e di euro 238.650.659,42 in termini di cassa.
2. 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2005 è iscritto nella UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - spese di investimento) il fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali pari ad euro 794.296.651,55 in termini di competenza.
3. 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2006 è iscritto nella UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - spese di investimento) il fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali pari ad euro 700.000.000,00 in termini di competenza.
4. 
Dal fondo di riserva di cui ai commi 1, 2, 3, in attuazione al disposto dell' articolo 24 della l.r. 7/2001 , sono prelevate, con provvedimento amministrativo, le somme occorrenti ad integrare gli stanziamenti o ad istituire appositi capitoli per consentire la reiscrizione delle economie o delle somme non più conservabili nel conto dei residui passivi relative a previsioni di spesa derivanti da assegnazioni statali e comunitarie a destinazione vincolata.
Art. 12. 
(Utilizzo dell'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2003)
1. 
L'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2003, determinato in euro 582.901.183,04 ed applicato al bilancio di previsione per l'anno 2004, è utilizzato per la copertura del fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati iscritto nella UPB 09011 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo I - spese correnti) per l'importo di euro 340.223.747,59 mentre la differenza è utilizzata a copertura di spese regionali.
Art. 13. 
(Variazioni compensative)
1. 
Per l'anno finanziario 2004 sono consentite variazioni fra loro compensative, mediante atto amministrativo, tra le Unità previsionali di base quando:
a) 
siano da compensare, per i relativi pagamenti, le quote interesse e le quote in capitale delle rate di ammortamento dei mutui;
b) 
occorra, per una migliore definizione delle UPB, spostare i capitoli tra le diverse UPB.
Art. 14. 
(Variazione ai capitoli di spesa delle partite di giro)
1. 
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio provvedimento, le variazioni ai capitoli di spesa, delle partite di giro in relazione agli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.
Art. 15. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell' articolo 45 dello Statuto , ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 14 maggio 2004
Enzo Ghigo

Allegato A 
OMISSIS
Allegato B 
OMISSIS