La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Definizione degli strumenti di intervento (articolo 3, comma 3)
a) aiuti alle imprese: trasferimenti di risorse pubbliche alle imprese, singole od associate, al fine di agevolarne gli investimenti, lo sviluppo, il posizionamento sui mercati, la qualificazione, la riconversione nonché per il perseguimento degli altri obiettivi indicati all'articolo 2;
b) servizi alle imprese: consulenze e servizi strategici caratterizzati da un alto contenuto specialistico, finalizzati al rafforzamento della competitività delle imprese, con particolare riferimento alle consulenze di direzione e organizzazione aziendale, alle consulenze per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico, alle consulenze per l'ottenimento dei brevetti, alle consulenze in materia finanziaria e amministrativa, alle consulenze in materia di programmazione aziendale, ai servizi di marketing, all'introduzione e certificazione di sistemi di qualità, all'introduzione di sistemi di contabilità innovativa, alla certificazione di bilancio e della responsabilità sociale ed ambientale, ai servizi di scoring e rating;
c) ingegneria finanziaria:
1) prestiti partecipativi: finanziamenti concessi a piccole e medie imprese a fronte di programmi di investimento e di sviluppo produttivo ed occupazionale, di ampliamento dell'impresa e di introduzione di innovazioni tecnologiche, legati a piani di incremento patrimoniale dell'impresa;
2) fondi chiusi: strumenti finanziari per la raccolta di capitali presso investitori istituzionali (quali fondazioni, compagnie assicurative, fondi pensione) e presso soggetti privati, da investire in imprese non quotate ad alto potenziale di sviluppo;
3) supporto alle imprese finalizzato all'accesso ai finanziamenti mediante iniziative e interventi, diretti od indiretti, che agevolino le imprese beneficiarie nell'accesso ai finanziamenti o che consentano loro di ottenere una miglior valutazione di solidità nell'accesso al credito;
4) altri interventi di sostegno alla capitalizzazione delle imprese, di supporto per l'accesso al credito ed al mercato dei capitali;
d) infrastrutture per il sistema produttivo:
1) aree e siti per l'insediamento di attività produttive ed, in particolare:
1.1) aree attrezzate per attività economico-produttive destinate all'insediamento, in condizioni di compatibilità ambientale, di impianti produttivi industriali, artigianali e di servizi nonché, parzialmente, di attività commerciali;
1.2) aree ecologicamente attrezzate destinate all'insediamento di impianti produttivi industriali, artigianali e di servizi nonché, parzialmente, di attività commerciali, caratterizzate da una gestione centralizzata ed unitaria di servizi ed infrastrutture, ivi compresi gli impianti comuni per l'efficiente soddisfacimento del fabbisogno energetico delle imprese insediate, atti a garantire il corretto utilizzo delle risorse, la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, il risparmio energetico, la riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti, nonché la tutela della salute e della sicurezza, dotate di un sistema di monitoraggio costante delle emissioni inquinanti;
2) centri per servizi comuni alle imprese: strutture localizzate di norma in aree per insediamenti produttivi e finalizzate a fornire alle imprese i principali servizi necessari a soddisfare le esigenze di una moderna attività imprenditoriale;
3) recupero siti dismessi o degradati: recupero di aree, edifici ed altri immobili non più utilizzati od utilizzabili od in situazioni di degrado edilizio-urbanistico e socio-economico, da destinare all'insediamento di attività economico-produttive;
4) parchi scientifici e tecnologici: organizzazioni di risorse materiali ed immateriali che svolgono attività di ricerca (industriale e pre-competitiva) e sviluppo, trasferimento tecnologico, anche in ambito internazionale, tra il mondo della ricerca e delle imprese, attrazione ed insediamento di imprese innovative, alta formazione;
5) incubatori d'impresa: infrastrutture dedicate a favorire la creazione e lo sviluppo di nuove imprese, mediante l'insediamento di servizi per la creazione d'impresa e di accompagnamento nonché di spazi fisici per l'insediamento iniziale e temporaneo di nuove imprese;
6) reti infrastrutturali a servizio dei sistemi produttivi: reti e piattaforme di comunicazione tra imprese e tra queste e gli enti pubblici, gli utenti e i consumatori, reti energetiche, reti e nodi logistici, reti idriche, reti per la gestione ambientale;
7) altre strutture od infrastrutture, fisiche o virtuali, idonee a supportare il sistema delle imprese;
e) distretti industriali, filiere produttive e poli di specializzazione produttiva:
1) distretti industriali: contesti produttivi omogenei, caratterizzati da un'elevata concentrazione di imprese industriali, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, da una peculiare organizzazione interna nonché dalla specializzazione produttiva dei sistemi di imprese;
2) filiere produttive: insiemi di imprese di produzione e di servizio alla produzione nonché dei soggetti scientifici e istituzionali esterni alla catena del valore propriamente detta, ma detentori di competenze determinanti nel renderla efficiente, le cui attività sono necessarie alla produzione di un bene finale, in un quadro di interazione e integrazione plurisettoriale, multifunzionale e di rapporti di fornitura e subfornitura a diversi livelli di coordinamento;
3) poli di specializzazione produttiva: realtà territoriali che, pur prive dei requisiti di distretto industriale di cui al numero 1) della presente lettera, sono caratterizzate da specializzazione produttiva e da elevato livello tecnologico;
f) creazione d'impresa: insieme delle attività, dei servizi e degli investimenti necessari per la nascita e lo sviluppo di nuove imprese, ivi comprese quelle finalizzate all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca universitaria (spin-off accademici);
g) progetti strategici: iniziative ed interventi di rilevanza regionale e di importanza strategica, idonei, come tali, ad insediare nuove matrici tecnologico-produttive o a rinnovare le capacità produttive, scientifiche e tecnologiche già disponibili ed a consolidare la collocazione internazionale del sistema economico regionale;
h) strutture e servizi per l'internazionalizzazione: strutture e attività volte a favorire l'internazionalizzazione attiva e passiva del sistema produttivo regionale, la penetrazione e la cooperazione commerciale sui mercati mondiali da parte delle imprese piemontesi, la loro partecipazione a gare internazionali ed a sviluppare attività promozionali di rilievo regionale;
i) strutture e servizi per la ricerca di base e industriale, lo sviluppo e il trasferimento tecnologico: strutture e attività volte a favorire la produzione e diffusione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche a favore del sistema produttivo;
l) aiuti per la ripresa delle attività produttive a seguito di eventi calamitosi: interventi di sostegno finanziario, destinati alle imprese gravemente danneggiate da calamità naturali, al fine di consentirne l'immediata ripresa dell'attività produttiva, a condizione che il riconoscimento della sussistenza di evento grave e calamitoso sia dichiarato dalle autorità competenti;
m) programmazione negoziata: azioni ed interventi di promozione e sviluppo del territorio, che coinvolgano una molteplicità di soggetti pubblici e privati e comportino attività decisionali complesse nonché la gestione unitaria delle risorse finanziarie, da realizzarsi mediante intese istituzionali di programma, accordi di programma quadro, patti territoriali, contratti di programma, contratti d'area, progetti integrati di sviluppo socio-economico di area, patti per la competitività nonché altre forme di intervento basate su accordi o concertazione tra enti pubblici, imprese ed altri soggetti privati.
Note:
[1] L'articolo 7 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 19 del 2010.
[2] Il comma 2 dell'articolo 11 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 7 del 2007.
[3] La lettera g del comma 1 dell'articolo 16 è stata abrogata dalla lettera f del comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 1 del 2009.