Legge regionale n. 25 del 13 ottobre 2004  ( Versione vigente )
"Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1991, n. 49 (Norme per il sostegno delle attività formative nel settore bandistico, corale, strumentale, delle Associazioni, Scuole e Istituti musicali nella Regione Piemonte)".
(B.U. 15 ottobre 2004, n. 41)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 49 (Norme per il sostegno delle attività formative nel settore bandistico, corale, strumentale, delle Associazioni, Scuole e Istituti musicali nella Regione Piemonte) è sostituito dal seguente: "
3.
Ai componenti della Commissione per le attività di orientamento musicale, in deroga alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione regionale), per la partecipazione a ogni seduta valida della medesima, è corrisposto un gettone di presenza di euro 100,00 lordi, oltre il rimborso delle spese di viaggio.
".
Art. 2. 
1. 
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 2004 la spesa complessiva pari a euro 4.000,00, in termini di competenza e di cassa.
2. 
Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede con lo stanziamento dell'Unità previsionale di base (UPB) 32031 (Attività culturali istruzione spettacolo - Promozione attività culturali - Titolo - I - Spese correnti), del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004, unità che presenta la necessaria disponibilità.
3. 
Alla spesa prevista per gli anni 2005 e 2006, quantificata per ciascun anno in euro 4.000,00, in termini di competenza, si fa fronte con le dotazioni finanziarie del UPB 32031 del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2004/2006.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 13 ottobre 2004
p. Enzo Ghigo Il Vice President Gilberto Pichetto Fratin