Legge regionale n. 23 del 13 ottobre 2004  ( Versione vigente )
"Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione".
(B.U. 15 ottobre 2004, n. 41)

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I. 
FINALITÀ, SOGGETTI ED ATTRIBUZIONI
Art. 1. 
(Principi e finalità)
1. 
La Regione, ispirandosi ai principi fissati dall' articolo 45 della Costituzione e dall' articolo 4 dello Statuto , promuove la cooperazione nei vari settori, e ne riconosce il ruolo economico e sociale quale idoneo strumento per avviare processi di imprenditoria diffusa e partecipata e per la realizzazione delle pari opportunità, nonchè quale elemento di coesione sociale e fattore di sviluppo economico, dell'occupazione e di radicamento territoriale.
2. 
Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, con il concorso delle sezioni regionali delle associazioni nazionali, giuridicamente riconosciute, di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, nonchè degli enti locali, degli enti strumentali regionali e delle forze sociali, favorisce la promozione, la formazione, lo sviluppo ed il consolidamento delle società cooperative, dei loro consorzi, ed incentiva i valori e la cultura della cooperazione.
3. 
La presente legge definisce gli strumenti per la promozione, il sostegno, il controllo e lo sviluppo della cooperazione in osservanza delle disposizioni di cui all' articolo 26 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 , di attuazione del d.lgs. 112/1998 , e stabilisce le finalità, la tipologia degli incentivi e le caratteristiche dei loro destinatari.
Art. 2. 
(Destinatari degli interventi)
1. 
Possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge le cooperative a mutualità prevalente ed i loro consorzi, nonché le sezioni regionali delle associazioni nazionali, giuridicamente riconosciute, di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo.
[1]
2. 
Ai fini dell'ammissione ai benefici legislativi, i soggetti di cui al comma 1, sottoposti alla vigilanza ai sensi della normativa vigente, sono tenuti al rispetto dei seguenti requisiti:
a) 
operare in conformità ai principi di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione) e al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366 );
b) 
essere iscritti all'Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero delle attività produttive ai sensi dell'articolo 223 sexiesdecies, comma 1, delle norme di attuazione e transitorie del codice civile ;
c) 
avere sede legale, amministrativa e prevalente attività nel territorio della Regione Piemonte.
Art. 3. 
(Centri di consulenza tecnica)
1. 
La Regione può incentivare i servizi prestati da appositi centri di consulenza tecnica, di seguito denominati centri, al fine di sostenere i processi di sviluppo, il consolidamento, la riqualificazione e la riconversione delle società cooperative.
2. 
I servizi prestati dai centri a favore delle società cooperative sono definiti dall'atto deliberativo di cui al comma 5, lettera b).
3. 
I centri sono accreditati dalla Regione, in misura massima di uno per soggetto costituente, qualora siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) 
disponibilità di una struttura articolata e funzionante in almeno cinque province del territorio regionale;
b) 
presenza di uno statuto che preveda lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 a favore di tutte le società cooperative richiedenti le prestazioni.
4. 
I soggetti che costituiscono e partecipano ai centri possono essere le sezioni regionali delle associazioni nazionali, giuridicamente riconosciute, di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo o altri soggetti interessati rappresentativi delle società cooperative operanti sul territorio regionale secondo i dati rilevati al 31 dicembre dalle Camere di commercio, industria, artigianato, e agricoltura (CCIAA).
5. 
La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione regionale della cooperazione di cui all'articolo 9, definisce con propria deliberazione:
a) 
i requisiti, le modalità, ed i termini di presentazione delle richieste di accreditamento e la relativa documentazione;
b) 
le tipologie dei servizi prestati dai centri;
c) 
la quantità dei servizi di cui alla lettera b) utili ai fini dell'accreditamento dei centri;
d) 
l'autorità competente al rilascio, alla sospensione o alla revoca dell'accreditamento;
e) 
i controlli sulla documentazione prodotta e sulle attività esercitate;
f) 
i criteri e modalità di incentivazione dei servizi;
g) 
le verifiche per il mantenimento dell'accreditamento.
Capo II. 
AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 4. 
(Tipologia degli incentivi)
1. 
La Giunta regionale, per le finalità di cui all'articolo 1, può concedere alle cooperative a mutualità prevalente ed ai loro consorzi finanziamenti a tasso agevolato e/o contributi in conto capitale, nella misura e secondo le modalità previste dal programma degli interventi di cui all'articolo 6.
2. 
I contributi ed i finanziamenti di cui al comma 1 sono destinati alle seguenti finalità:
a) 
alla copertura delle spese generali di avviamento e delle spese di assistenza tecnica - gestionale connesse all'attività;
b) 
alla formazione professionale e manageriale dei soci;
c) 
alla realizzazione di investimenti, all'attivazione o adeguamento di impianti tecnici e dei locali necessari per l'esercizio dell'attività;
d) 
all'incremento del capitale sociale finalizzato alla realizzazione di programmi di investimento;
e) 
all'introduzione ed allo sviluppo dei sistemi di certificazione di qualità e della rintracciabilità dei prodotti;
f) 
alla creazione di reti commerciali, anche per via telematica;
g) 
all'utilizzo di servizi dei centri di ricerca pubblici e privati per l'innovazione di processo e/o di prodotto;
h) 
alla promozione e partecipazione alla costituzione di fondi per il sostegno alla capitalizzazione delle società cooperative e di fondi di garanzia per il credito;
i) 
ad agevolazioni e rimborsi tributari e fiscali;
l) 
ad altre forme di intervento individuate e definite dalla Giunta regionale.
3. 
La Giunta regionale può concedere alle sezioni regionali delle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute, contributi in conto capitale ripartiti sulla base dei criteri fissati annualmente dalla Commissione regionale della cooperazione e secondo le modalità stabilite dal programma degli interventi di cui all'articolo 6.
[2]
Art. 5. 
(Garanzia per l'accesso al credito)
1. 
Al fine di favorire l'accesso al credito da parte delle cooperative di cui all'articolo 2, comma 1, è istituito un apposito fondo di garanzia.
2. 
La gestione del fondo avviene mediante stipula di apposita convenzione con il soggetto gestore nel rispetto degli indirizzi formulati dalla Giunta regionale.
Art. 6. 
(Programma degli interventi)
1. 
In conformità agli indirizzi in materia di sviluppo delle attività produttive contenuti nel documento di programmazione economica-finanziaria o in altri strumenti di programmazione, la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione regionale della cooperazione di cui all'articolo 9, approva con propria deliberazione, il programma di interventi, finalizzato a definire:
a) 
l'importo massimo degli incentivi di cui all'articolo 4;
b) 
le eventuali dimensioni minime e massime delle società cooperative ammissibili;
c) 
eventuali priorità tipologiche, territoriali e settoriali per l'accoglimento delle domande;
d) 
le cause di inammissibilità, di revoca o decadenza dei benefici già concessi;
e) 
le procedure di monitoraggio e di valutazione degli interventi.
2. 
Il programma degli interventi di cui al comma 1 stabilisce le modalità applicative della legge, prevedendo in particolare, salvo quanto disposto, in materia di aiuti alle imprese, dalla specifica normativa regionale:
a) 
le procedure e la modulistica per la presentazione delle domande di contributo e finanziamento, la documentazione da allegare alle domande, i contenuti del progetto di sviluppo delle cooperative o dei consorzi;
b) 
le tipologie di spese ammissibili e l'arco temporale di realizzazione;
c) 
le modalità di rendicontazione delle spese realizzate e di controllo.
3. 
Con la procedura di cui al comma 1, la Giunta regionale può successivamente, entro il 30 novembre di ogni anno, apportare modifiche agli atti di indirizzo di cui al comma 1.
4. 
Il programma degli interventi è sottoposto al parere preventivo del Comitato per le attività produttive di cui all' articolo 19, comma 2, della l.r. 44/2000 , che si esprime inderogabilmente entro venti giorni dalla richiesta.
Art. 7. 
(Attività di promozione)
1. 
La struttura regionale competente in materia di cooperazione svolge attività di informazione e di promozione agli interessati in merito alla creazione, consolidamento e sviluppo delle cooperative e di iniziative consortili, di concerto con le sezioni regionali delle associazioni nazionali, giuridicamente riconosciute, di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo.
Art. 8. 
(Gestione degli strumenti d'intervento)
1. 
Gli strumenti d'intervento di competenza della Regione sono gestiti con le seguenti modalità:
a) 
gestione diretta;
b) 
gestione mediante enti strumentali;
c) 
gestione mediante soggetti terzi.
Capo III. 
COMMISSIONE REGIONALE DELLA COOPERAZIONE
Art. 9. 
(Composizione e funzionamento)
1. 
La Commissione regionale della cooperazione è composta da:
a) 
il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore suo delegato che la presiede;
b) 
due componenti designati da ciascuna delle sezioni regionali di tutela del movimento cooperativo maggiormente rappresentative in base al numero complessivo dei soci aderenti e al volume di attività risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente e un componente designato da ciascuna delle altre sezioni regionali, operanti in Piemonte ed aderenti ad associazioni nazionali giuridicamente riconosciute;
[3]
c) 
tre rappresentanti del Consiglio regionale, di cui due in rappresentanza della maggioranza ed uno della minoranza;
d) 
un rappresentante dell'Istituto ricerche economiche e sociali (IRES);
e) 
una rappresentante della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna di cui alla legge regionale 12 novembre 1986, n. 46 (Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna).
2. 
I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Regione in base alle designazioni degli enti ed organismi suddetti.
3. 
Esplica le funzioni di segretario della Commissione un funzionario di ruolo della Giunta regionale designato dal Presidente.
4. 
La Commissione dura in carica quanto il Consiglio regionale.
5. 
Per la partecipazione alle sedute della Commissione si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'amministrazione regionale).
Art. 10. 
(Funzioni)
1. 
Alla Commissione regionale della cooperazione sono attribuiti i seguenti compiti:
a) 
studio della cooperazione, in relazione agli effetti che essa determina nell'economia regionale e nell'occupazione;
b) 
proposizione alla Giunta di indagini, studi e ricerche utili alla diffusione ed al consolidamento delle forme cooperative;
c) 
presentazione di proposte ed espressione di pareri sui programmi e sui criteri regionali di concessione degli incentivi in materia di cooperazione;
d) 
espressione di pareri su ogni altra questione in materia di cooperazione quando lo stesso sia richiesto da leggi o regolamenti, dal Consiglio o dalla Giunta regionale.
2. 
La Commissione regionale della cooperazione si avvale dell'Osservatorio regionale della cooperazione di cui all'articolo 11.
3. 
La Commissione regionale è convocata dal Presidente in seduta ordinaria ovvero in seduta straordinaria nel caso presenti richiesta un terzo dei componenti.
4. 
La struttura regionale competente in materia di cooperazione invia annualmente alla Commissione regionale una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dall'articolo 6.
Capo IV. 
OSSERVATORIO DELLA COOPERAZIONE
Art. 11. 
(Istituzione dell'Osservatorio regionale della cooperazione)
1. 
La Regione Piemonte promuove un'attività permanente di analisi e di studio delle problematiche del settore cooperazione.
2. 
Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede all'acquisizione di tutti gli elementi informativi necessari all'attuazione degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione della cooperazione attraverso l'istituzione di un Osservatorio regionale della cooperazione, operante all'interno della struttura regionale competente per la materia.
3. 
L'Osservatorio ha lo scopo di monitorare il fenomeno cooperazione nel territorio piemontese e di quantificarlo in termini di consistenza numerica, di tipologia e di impatto occupazionale.
4. 
L'Osservatorio svolge attività di analisi e di studio delle problematiche strutturali e congiunturali relative al settore cooperazione nel contesto del quadro economico regionale, nazionale ed internazionale.
5. 
L'attività dell'Osservatorio regionale della cooperazione è svolta in coerenza con le finalità dei sistemi informativi nazionali e concorre alla attuazione dell'Osservatorio nazionale.
6. 
Per la realizzazione delle attività dell'Osservatorio, la Giunta regionale può stipulare convenzioni con enti, istituzioni, società, istituti di ricerca, organizzazioni professionali e sindacali, anche a carattere paritetico, nonchè esperti del settore, che abbiano competenza in materia di cooperazione.
Art. 12. 
(Obiettivi dell'Osservatorio)
1. 
L'attività dell'Osservatorio concorre al perseguimento dei seguenti obiettivi:
a) 
alla programmazione regionale nel settore della cooperazione;
b) 
alla valutazione dell'efficacia degli interventi regionali in materia di cooperazione;
b bis) 
favorire la tutela delle condizioni di lavoro dei lavoratori delle imprese cooperative, contrastare i fenomeni di dumping e di concorrenza sleale, favorire l'instaurarsi di rapporti contrattuali corretti, sia dal punto di vista normativo che dell'equa remunerazione, tra cooperative e pubbliche amministrazioni del territorio piemontese;
[4]
c) 
alla divulgazione, tra tutti i soggetti interessati, di dati ed elaborazioni per una migliore conoscenza del fenomeno della cooperazione piemontese, anche al fine di rafforzare la presenza delle aziende piemontesi sul mercato nazionale ed internazionale;
d) 
alla diffusione delle informazioni sulla cooperazione presso le istituzioni e le categorie economiche;
e) 
alla realizzazione del sistema informativo regionale sulla cooperazione, in raccordo con il sistema informativo nazionale.
Art. 13. 
(Funzioni dell'Osservatorio)
1. 
L'Osservatorio regionale della cooperazione, per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 12, promuove la conoscenza tra le imprese del settore di tutte le opportunità connesse alla realizzazione dei programmi rivolti allo sviluppo della cooperazione.
2. 
Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, l'Osservatorio esercita le seguenti funzioni:
a) 
cura la raccolta e l'aggiornamento, in una banca dati informatizzata, delle principali informazioni sul settore, acquisendo sistematicamente dati da fonti già disponibili e attivando specifiche collaborazioni con soggetti pubblici e privati;
b) 
promuove indagini, ricerche, studi e collaborazioni esterne in materia di cooperazione;
c) 
svolge attività di informazione socio-economica, anche attraverso l'organizzazione di seminari e convegni di studio sul territorio piemontese.
Art. 14. 
(Sistema informativo regionale sulla cooperazione)
1. 
Il sistema informativo regionale del lavoro del Piemonte (SILP) assicura la gestione delle basi dati e le elaborazioni necessarie all'attività dell'Osservatorio regionale e garantisce le funzioni di collegamento con l'osservatorio nazionale.
Capo V. 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE
Art. 15. 
(Norme transitorie e finali)
1. 
Le risorse finanziarie disponibili derivanti dal fondo rotativo istituito dall'articolo 5 e dal fondo di garanzia istituito dall' articolo 10 della legge regionale 21 dicembre 1994, n. 67 (Interventi per l'inserimento qualificato di giovani disoccupati e di lavoratori in cassa integrazione straordinaria o ex dipendenti da aziende in crisi in cooperative già costituite o di nuova costituzione - Abrogazione della L.R. 21 giugno 1984, n. 28 e successive modifiche e integrazioni) affluiscono dal momento dell'entrata in vigore della presente legge al bilancio regionale e sono destinati al finanziamento dei fondi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c) ed all'articolo 5.
2. 
Sono fatte salve le domande presentate dalle società cooperative prima dell'entrata in vigore della presente legge, alle quali si applicano le norme vigenti all'atto di presentazione delle domande.
Art. 16. 
(Parere dell'Unione europea)
1. 
La concessione dei contributi e dei finanziamenti di cui all'articolo 4 e l'accesso al fondo di garanzia di cui all'articolo 5 sono disposti nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento CE 15 dicembre 2006, n. 1998 (relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore 'de minimis ').
[5]
2. 
La concessione di ulteriori finanziamenti saranno disposti a seguito del parere favorevole dell'Unione europea.
Art. 17. 
(Clausola valutativa)
1. 
La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale dello stato di attuazione delle disposizioni legislative e dei risultati ottenuti in termini di sviluppo e promozione della cooperazione.
2. 
Trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione dalla quale emerga una rendicontazione in merito all'istituzione della Commissione di cui all'articolo 9 e dell'Osservatorio di cui all'articolo 11 ed alle relative modalità organizzative, operative e funzionali.
3. 
Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione dalla quale emergano i seguenti dati di natura statistico-valutativa:
a) 
le dotazioni finanziarie attribuite a ciascuna tipologia degli interventi economici previsti dall'articolo 4 ed il rispettivo tasso di utilizzo;
b) 
la tipologia ed il numero dei beneficiari nonchè la descrizione qualitativa e quantitativa, sulla base dell'esemplificazione di cui all'articolo 4, comma 2, dei progetti ritenuti meritevoli di finanziamento;
c) 
la tipologia ed il numero delle domande non ammesse a contributo e le motivazioni dell'esclusione;
d) 
le modalità organizzative e procedurali adottate per la gestione del fondo di garanzia di cui all'articolo 5 ed il tasso di accesso a tale fondo;
e) 
le attività di promozione ed informazione promosse ed adottate al fine di divulgare la conoscenza degli incentivi legislativi.
4. 
La relazione di cui al comma 3 fornisce inoltre informazioni analitiche in ordine all'evoluzione dello sviluppo ed incremento del movimento cooperativo attribuibile all'attuazione degli interventi legislativi, nonchè in ordine alle opinioni prevalenti tra gli operatori del settore in relazione all'efficacia dei singoli strumenti di incentivazione previsti dalla legge.
Art. 18. 
(Abrogazione di norme)
1. 
A far data dall'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 6, che disciplinano la medesima materia, sono abrogate:
a) 
la legge regionale 21 dicembre 1994, n. 67 (Interventi per l'inserimento qualificato di giovani disoccupati e di lavoratori in cassa integrazione straordinaria o ex dipendenti da aziende in crisi in cooperative già costituite o di nuova costituzione - Abrogazione della l.r. 21 giugno 1984, n. 28 e successive modifiche e integrazioni);
b) 
la legge regionale 15 maggio 1978, n. 24 (Provvedimenti a favore del movimento cooperativo).
Art. 19. 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2 e dagli articoli 7 e 13 stimati per l'anno finanziario 2004 in euro 9.030.000,00, si provvede con le risorse iscritte nelle Unità previsionali di base (UPB) 15101 (Formazione professionale lavoro - Sviluppo dell'imprenditorialità - Titolo I - Spese correnti), 15102 (Formazione professionale lavoro - Sviluppo dell'imprenditorialità - Titolo II - Spese di investimento), e con le dotazioni dei fondi speciali di cui alle UPB 09011 (Bilancio e finanze - Bilanci Titolo I - Spese correnti) e 09012 (Bilancio e finanze - Bilanci Titolo II - Spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004, unità che presentano le necessarie disponibiltà.
2. 
Alla copertura finanziaria degli interventi previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2 e dagli articoli 7 e 13 per gli anni 2005 e 2006 stimati in euro 9.030.000,00 per ciascun anno, si fa fronte con le risorse delle UPB 15101, 15102, 09011 e 09012 del bilancio pluriennale 2004-2006.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 13 ottobre 2004
p. Enzo Ghigo Il Vice Presidente Gilberto Pichetto Fratin

Note:

[1] Il comma 1 dell'articolo 2 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 28 del 2008.

[2] Il comma 3 dell'articolo 4 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 28 del 2008.

[3] La lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 è stata sostituita dal comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 28 del 2008.

[4] La lettera b bis del comma 1 dell'articolo 12 è stata inserita dal comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 5 del 2012.

[5] Il comma 1 dell'articolo 16 è stato sostituito dal comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale 28 del 2008.