La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Il comma 1 dell'articolo 2 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 28 del 2008.
[2] Il comma 3 dell'articolo 4 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 28 del 2008.
[3] La lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 è stata sostituita dal comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 28 del 2008.
[4] La lettera b bis del comma 1 dell'articolo 12 è stata inserita dal comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 5 del 2012.
[5] Il comma 1 dell'articolo 16 è stato sostituito dal comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale 28 del 2008.