Legge regionale n. 17 del 19 luglio 2004  ( Versione vigente )
"Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 )".
(B.U. 22 luglio 2004, n. 29)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1) 
1. Dopo il comma 8 dell'articolo 7 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 ), è inserito il seguente: "
8 bis.
Le modifiche alle aree di conurbazione individuate secondo le modalità previste al comma 8 sono definite dalla Giunta regionale previa intesa con la provincia ed i comuni interessati.
".
Art. 2. 
(Modifiche all' articolo 8 della l.r. 1/2000 )
1. 
Il comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 1/2000 è sostituito dal seguente: "
2.
Il consorzio, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 8 bis, gestisce tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico degli enti aderenti in ambito metropolitano ed in particolare quelle di programmazione unitaria ed integrata del sistema della mobilità e dei trasporti, di attuazione della programmazione e di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli enti aderenti relative all'ambito metropolitano.
".
2. 
Il comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 1/2000 è sostituito dal seguente: "
3.
Al fine di assicurare la concorrenza, i servizi extraurbani su gomma attribuiti al consorzio ed eserciti non prevalentemente nei confini dell'area della conurbazione di Torino, sono appaltati separatamente da quelli eserciti nell'area della conurbazione. I servizi eserciti prevalentemente nei confini dell'area della conurbazione di Torino possono essere suddivisi in più lotti ove ciò sia opportuno per garantire l'economicità, l'efficienza e la qualità del servizio. Per servizi eserciti prevalentemente nei confini dell'area della conurbazione di Torino, corrispondente ai confini esterni dei comuni aderenti al consorzio, si intendono quelli la cui produzione chilometrica annua sia svolta per almeno i due terzi all'interno dell'area della conurbazione.
".
Art. 3. 
(Inserimento dell'articolo 8 bis nella l.r. 1/2000 )
1. 
Dopo l' articolo 8 della l.r. 1/2000 è inserito il seguente: "
Art. 8 bis.
(Società delle infrastrutture regionali)
1.
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, può promuovere la costituzione di una o più società pubbliche, definite ai sensi dell' articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come da ultimo modificato dall' articolo 4, comma 234, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato - Legge finanziaria 2004), a cui conferire la proprietà o la gestione delle infrastrutture ferroviarie, metropolitane, tranviarie e, in generale, di impianti fissi di trasporto e di telecomunicazioni funzionali all'esercizio del trasporto. Proprietà e gestione delle infrastrutture possono essere unitariamente conferite.
".
Art. 4. 
(Modifiche all' articolo 11 della l.r. 1/2000 )
1. 
Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 1/2000 è sostituito dal seguente: "
1.
Gli enti contraenti gli accordi di programma di cui all'articolo 9 stipulano i contratti di servizio con i soggetti aggiudicatari o affidatari, a seguito dell'espletamento di gare con procedura ad evidenza pubblica o di altra forma di affidamento prevista dalla normativa nazionale vigente. I soggetti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale richiesti, ai sensi della normativa vigente, per il conseguimento della prescritta abilitazione all'autotrasporto di viaggiatori su strada.
".
2. 
Il comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 1/2000 è sostituito dal seguente: "
2.
Qualora il servizio sia affidato a seguito di espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica, l'aggiudicazione avviene sulla base del criterio previsto dall' articolo 24, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 (Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi), secondo le procedure previste dall'articolo 12, comma 2, e dall'articolo 13, limitatamente ai casi contemplati, del d.lgs 158/1995 , nonchè secondo quanto stabilito dall'articolo 18, comma 2, lettera a), ultimi tre periodi del d.lgs. 422/1997 e successive modificazioni.
".
3. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 1/2000 sono inseriti i seguenti: "
2 bis.
In coerenza alla normativa nazionale non sono ammessi a partecipare alle gare di cui al comma 2 le società che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonchè alle società controllate o collegate con queste ultime. Sono parimenti esclusi i gestori delle infrastrutture ferroviarie, metropolitane, tranviarie e, in generale, di impianti fissi di trasporto e telecomunicazioni funzionali all'esercizio del trasporto.
2 ter.
Il divieto di cui al comma 2 bis si applica a decorrere dalla scadenza del periodo transitorio di cui all'articolo 21, comma 1, salvo nei casi in cui si tratti dell'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto i servizi specifici antecedentemente forniti dalle società partecipanti alla gara stessa.
2 quater.
La Giunta regionale può prevedere criteri di gradualità nella scelta della modalità di conferimento del servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b).
".
Art. 5. 
1. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 1/2000 è inserito il seguente: "
1 bis.
Le norme per l'eventuale revisione delle tariffe di trasporto pubblico locale devono essere previste nei contratti di assegnazione dei servizi medesimi.
".
2. 
Il comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 1/2000 , è sostituito dal seguente: "
2.
Le tariffe dei servizi di trasporto pubblico locale sono indicate, in armonia con i criteri di cui ai commi 1 e 1 bis, nell'ambito dei contratti di servizio di cui all'articolo 10.
".
Art. 6. 
1. 
Il comma 6 dell'articolo 14 della l.r. 1/2000 è sostituito dal seguente: "
6.
L'eventuale risparmio, conseguito da appalti affidati all'offerta economicamente più vantaggiosa, rispetto alle risorse assegnate alla provincia, al comune o alla comunità montana, rimane a disposizione della provincia, del comune o della comunità montana con vincolo di destinazione alla funzione di trasporto pubblico.
".
Art. 7. 
(Modifiche all' articolo 21 della l.r. 1/2000 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 1/2000 prima delle parole: "
In fase di prima applicazione
" sono inserite le seguenti: "
Fermo restando quanto disposto dall'articolo 11, comma 2 quater
",.
2. 
Al comma 5 dell'articolo 21 della l.r. 1/2000 , le parole: "
, relativo al periodo 1° gennaio 2001 - 31 dicembre 2002,
" sono sostituite dalle seguenti: "
e successive proroghe, con scadenza entro la fine del periodo transitorio,
".
Art. 8. 
1. 
Dopo il comma 5 dell'articolo 22 della l.r 1/2000 è aggiunto il seguente: "
5 bis.
I contratti di servizio di cui al comma 5 possono essere prorogati o rinnovati sino al 31 dicembre 2005 o per tutto il periodo transitorio concedibile ai sensi dell'articolo 21.
".
Art. 9. 
1. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 26 della l.r. 1/2000 , è inserito il seguente: "
3 bis.
Il consorzio di cui all'articolo 8 è autorizzato a destinare, per far fronte agli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate, una somma non superiore al 2 per cento delle risorse ad esso assegnate per i servizi di trasporto pubblico locale.
".
Art. 10. 
(Differimento termine)
1. 
Il termine di cui all' articolo 21, comma 1, della l.r. 1/2000 è differito al 31 dicembre 2005 o, comunque, alla data di conclusione del periodo transitorio prevista dalla normativa nazionale in materia.
Art. 11.[1] 
(...)
Art. 12. 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare nell'anno 2004 euro 1.250.000,00 per le spese di funzionamento del consorzio di cui all' articolo 8 della l.r. 1/2000 nella sua fase di avvio.
2. 
La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare, a titolo di anticipazione, nei limiti di cui all'articolo 9, comma 1, della presente legge, le risorse finanziarie per far fronte alle spese di funzionamento del consorzio di cui all' articolo 8 della l.r. 1/2000 .
3. 
Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 si provvede con le disponibilità dell'Unità Previsionale di Base (UPB) 26031 (Trasporti - Trasporto pubblico locale - Titolo I - Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004 e del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2004-2006.
Art. 13. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 19 luglio 2004
p. Enzo Ghigo Il Vice Presidente William Casoni

Note: