Art. 2.
1.
Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, riferite alla rete degli impianti stradali, lacuali e ad uso privato, la Giunta regionale, sentite le rappresentanze degli enti locali, le organizzazioni regionali rappresentative dei consumatori, dei gestori e delle imprese del settore e le organizzazioni sindacali di categoria:
a)
individua i bacini di utenza anche non contigui, per garantire un'articolata presenza del servizio di distribuzione dei carburanti su scala regionale e per evitare fenomeni di squilibrio territoriale;
b)
definisce le zone omogenee comunali e le caratteristiche degli impianti esistenti o di nuova installazione nelle medesime, ai fini dell'attuazione degli interventi operativi sulla rete;
c)
definisce le tipologie dei nuovi impianti;
d)
determina le superfici minime, le distanze minime e gli indici di edificabilità degli impianti;
e)
determina gli obiettivi di bacino ed i conseguenti strumenti per il raggiungimento degli stessi;
f)
individua le aree carenti di servizio, territorialmente svantaggiate, e le eventuali altre aree in cui sia possibile installare impianti funzionanti esclusivamente con il servizio self-service pre-pagamento;
g)
determina e disciplina i criteri di incompatibilità;
h)
definisce l'articolazione degli orari e delle fasce orarie flessibilizzate secondo le caratteristiche e le esigenze del territorio;
i)
stabilisce le sospensioni facoltative dell'attività degli impianti;
l)
individua i criteri e le modalità per lo sviluppo negli impianti delle attività commerciali integrative, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande;
m)
individua le modifiche degli impianti e le relative modalità di realizzazione;
n)
stabilisce le modalità per il prelievo di carburanti in contenitori mobili;
o)
individua gli eventuali altri criteri e parametri.