La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Le modifiche all'allegato A della presente legge introdotte dall'art. 4 comma 6, della l. r. 9/2007 decorrono dal 1 gennaio 2007
[2] Le modifiche all'allegato A della presente legge introdotte dall'art. 23 comma 1, lettere a) e d) della l. r. 5/2012 decorrono dal 1 gennaio 2012 e si applicano con efficacia retroattiva alle concessioni e agli utilizzi in corso.
[3] Nella lettera a del comma 2 dell'articolo 1 le parole "Possono essere individuate forme semplificate per il rilascio di concessioni ai gestori di servizi a rete nonché di concessioni per l'attraversamento di corsi d'acqua;" sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 9 del 2007.
[4] Nella lettera b del comma 2 dell'articolo 1 le parole "purché non si tratti di provvedimenti preordinati all'esercizio di attività di servizi" sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 38 del 2009.
[5] La lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 25 del 2010.
[6] Nella lettera e) del comma 2 dell'articolo 1 dopo la parola "effettuati" sono state aggiunte le seguenti: "; nel caso di occupazione, anche in subalveo o in proiezione, di un'area demaniale con manufatti e attraversamenti, la durata della concessione può essere estesa fino a trent'anni;" ad opera del comma 1 dell'articolo 62 della legge regionale 3 del 2023.
[7] Nella lettera h del comma 2 dell'articolo 1 le parole "le comunità montane, nonchè" sono state soppresse ad opera del comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 17 del 2013.
[8] Il comma 5 bis dell'articolo 1 è stato inserito dal comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 9 del 2007.
[9] Nel comma 5 ter dell'articolo 1 dopo le parole "zone montane" sono state sostituite dalle parole "per finalità agro-silvo-pastorali" ad opera del comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 17 del 2013.
[10] L'articolo 1 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 7 del 2020.
[11] Il comma 1 dell'articolo 2 è stato abrogato dalla lettera i) del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 2 del 2008.
[12] Il comma 2 dell'articolo 2 è stato abrogato dalla lettera i) del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 2 del 2008.
[13] Il comma 3 dell'articolo 2 è stato abrogato dalla lettera i) del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 2 del 2008.
[14] Il comma 4 dell'articolo 2 è stato abrogato dalla lettera i) del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 2 del 2008.
[15] Il comma 5 dell'articolo 2 è stato abrogato dalla lettera i) del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 2 del 2008.
[16] Il comma 6 dell'articolo 2 è stato abrogato dalla lettera i) del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 2 del 2008.
[17] Il comma 7 dell'articolo 2 è stato abrogato dalla lettera i) del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 2 del 2008.
[18] Nel comma 10 dell'articolo 2 le parole "a far data da 1° gennaio 2001 e sino al 31 dicembre 2007," sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 22 del 2007.
[19] L'articolo 3 è stato abrogato dalla lettera q) del comma 1 dell'articolo 66 della legge regionale 34 del 2008.
[20] L'articolo 5 è stato abrogato dalla lettera q) del comma 1 dell'articolo 66 della legge regionale 34 del 2008.
[21] L'articolo 7 è stato abrogato dalla lettera q) del comma 1 dell'articolo 66 della legge regionale 34 del 2008.
[22] L'articolo 8 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 30 del 2009.
[23] Al punto 1) della voce Esenzioni dell'allegato A, dopo la parola "associative" sono state aggiunte le parole ", dello Stato, anche in concessione, qualora il bene non produca reddito e sia di fruizione libera e gratuita"ad opera del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 10 del 2024.