Legge regionale n. 12 del 18 maggio 2004  ( Versione vigente )
"Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004".[1][2]
(B.U. 20 maggio 2004, n. 20)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCESSIONI E DI CONSORZI
Art. 1. 
(Modifica della l.r. 20/2002 , e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni)
1. 
Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l'anno 2002), dopo la parola: "
idrauliche
" sono inserite le seguenti: "
nonchè alla determinazione dei relativi canoni
".
2. 
Ai fini della predisposizione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 1, lettere b) e c), della l.r. 20/2002 , la Giunta regionale, per ciò che concerne il rilascio delle concessioni relative all'utilizzo delle pertinenze idrauliche e la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni stesse, si attiene alle disposizioni e ai criteri di seguito indicati:
a) 
l'occupazione di aree del demanio idrico, con o senza realizzazione di manufatti, è soggetta al rilascio di concessione da parte della Regione. Possono essere individuate forme semplificate per il rilascio di concessioni ai gestori di servizi a rete nonché di concessioni per l'attraversamento di corsi d'acqua;
[3]
b) 
per il caso di presentazione di domande concorrenti sul medesimo bene, si procede all'aggiudicazione della concessione a seguito di procedure ad evidenza pubblica; salva l'ipotesi di esistenza del diritto d'insistenza sul bene ove concorra il precedente concessionario in sede di rinnovo, purché non si tratti di provvedimenti preordinati all'esercizio di attività di servizi;
[4]
c) 
i canoni da applicare alle concessioni sono definiti nella tabella di cui all'allegato A della presente legge e sono soggetti a rivalutazione triennale sulla base del tasso di inflazione programmato per ciascun anno del triennio precedente. Il coefficiente di aggiornamento è individuato alla scadenza di ciascun triennio con apposito provvedimento del responsabile della struttura regionale competente. Nel medesimo provvedimento viene altresì stabilito il coefficiente di aggiornamento dei valori unitari per il calcolo del canone di cui alla lettera h) della tabella in misura tale da garantire un incremento pari a quello complessivamente applicato agli altri canoni ivi previsti. La presente disposizione si applica a decorrere dal triennio 2010-2012. La tabella dei canoni può essere integrata o modificata con provvedimento della Giunta regionale, previa informativa alla commissione consiliare competente, nel rispetto di criteri di analogia e proporzionalità con i canoni già definiti. Il responsabile della struttura regionale competente provvede a predisporre, con valore meramente ricognitivo, tabelle aggiornate con le rivalutazioni, le modifiche e le integrazioni di volta in volta approvate.
[5]
d) 
a decorrere dal 1. gennaio 2004, sono previste riduzioni ed esenzioni dal canone a favore degli enti pubblici e delle loro associazioni, nonchè per particolari tipologie di concessione, come meglio precisato nella tabella di cui all'Allegato A;
e) 
la durata della concessione non può essere superiore a nove anni e può essere estesa fino a diciannove anni nel caso di concessione rilasciata ad enti pubblici, o comunque per l'esercizio di una pubblica funzione, o per garantire un pubblico servizio, ovvero in considerazione di particolari finalità perseguite dal richiedente e tenuto conto degli oneri di ripristino o di bonifica del bene e degli investimenti effettuati;
[6]
f) 
il procedimento per il rilascio della concessione è soggetto al pagamento di spese di istruttoria e sopralluogo, che sono definite diversamente in relazione al tipo di utilizzo richiesto, secondo quanto precisato nella tabella di cui all'Allegato A;
g) 
a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione, il concessionario è tenuto alla prestazione di una cauzione infruttifera a favore della Regione, restituibile alla scadenza su richiesta del concessionario; l'entità della cauzione è pari a due annualità del canone, ma può essere diversamente determinata in relazione alla durata della concessione o per particolari utilizzi;
h) 
le province, i comuni e le loro forme associative, non sono tenuti al versamento degli oneri di cui alle lettere f) e g).
[7]
3. 
I canoni come definiti dalla presente legge si applicano con decorrenza dal 1. gennaio 2004:
a) 
alle occupazioni autorizzate provvisoriamente dagli uffici regionali competenti;
b) 
alle occupazioni in corso al 31 dicembre 2000 e oggetto di trasferimento alla Regione ai sensi dell' articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (in materia di conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali) e delle relative disposizioni di attuazione, per le quali non risulti formalizzato un provvedimento di concessione.
4. 
Per le occupazioni di cui al comma 2, lettera a), gli uffici regionali competenti provvedono d'ufficio al rilascio delle relative concessioni e procedono alla richiesta del canone dovuto per il 2004 e di un indennizzo per l'occupazione extracontrattuale per gli anni precedenti quantificato secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale n. 31-4182 del 22 ottobre 2001 e successivi provvedimenti attuativi.
5. 
Per le occupazioni di cui al comma 3, lettera b), per le quali, pur in mancanza di concessione, si riscontra la presenza di una regolare autorizzazione idraulica ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e sono stati sempre regolarmente effettuati i versamenti richiesti dallo Stato o dalla Regione, gli uffici regionali competenti provvedono a richiedere agli utilizzatori la presentazione dell'istanza di concessione in sanatoria.
5 bis. 
Ai fini del riconoscimento del diritto di insistenza, le domande di concessione in sanatoria presentate ai sensi del comma 5 sono equiparate alle domande di rinnovo.
[8]
5 ter. 
In deroga a quanto stabilito nella tabella di cui all'allegato A per gli attraversamenti di corsi d'acqua con ponti, guadi o passerelle di superficie fino a 15 metri quadrati utilizzati per l'accesso o il collegamento tra fondi situati nelle zone montane per finalità agro-silvo-pastorali non è dovuto alcun canone. Restano fermi i canoni previsti dalla tabella per gli attraversamenti utilizzati ad altro titolo. Con successiva deliberazione della Giunta regionale sono individuati i criteri e le modalità per la regolarizzazione tecnico-idraulica di ponti, guadi e passerelle di piccole dimensioni. Per la regolarizzazione contabile per gli anni pregressi è dovuto un versamento forfetario di euro 500,00.
[9]
Art. 1 bis.[10] 
(Sanzioni)
1. 
L'utilizzo o l'occupazione senza titolo delle aree del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00, fatta salva l'applicazione di sanzioni amministrative e pene previste da altre norme statali e regionali e ferme restando le responsabilità previste dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche).
2. 
Per le violazioni alle norme del regolamento disciplinante il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile diverse da quella indicata nel precedente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.000,00.
3. 
Gli utilizzatori senza titolo di cui al comma 1 sono i fruitori dei beni demaniali i quali occupano od utilizzano il bene demaniale in assenza di provvedimento concessorio, o di istanza di rinnovo o di istanza di regolarizzazione.
4. 
Nel caso di cui al comma 1 il trasgressore è tenuto anche a corrispondere un indennizzo pari all'importo del canone concessorio, calcolato sulla base della tabella canoni vigente, maggiorato del 30 per cento.
5. 
Il pagamento dell'indennizzo e della sanzione amministrativa non costituisce titolo per il rilascio della concessione, non ha effetti sananti delle eventuali opere o manufatti presenti né costituisce titolo per il prosieguo dell'occupazione; è fatta salva la facoltà per il soggetto interessato di presentare istanza di concessione.
6. 
In caso di mancato pagamento dell'indennizzo dovuto o anche, ove applicate, delle sanzioni si procede alla riscossione coattiva degli importi.
7. 
E' fatto salvo, in ogni caso, il potere dell'ente preposto alla gestione del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile di adottare i provvedimenti ritenuti opportuni, in particolare la rimozione delle opere abusive o la messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto responsabile. Nei casi di inadempienza all'ordine di ripristino, la Regione provvede d'ufficio, ponendo le relative spese a carico del trasgressore.
8. 
Alla spese per i ripristini d'ufficio si fa fronte con i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni.
9. 
Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
10. 
L'applicazione delle sanzioni ed il conseguente introito dei relativi proventi sono di competenza della Regione.
Art. 2. 
(Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di aree o beni appartenenti al demanio della navigazione interna)
1. 
(...)
[11]
2. 
(...)
[12]
3. 
(...)
[13]
4. 
(...)
[14]
5. 
(...)
[15]
6. 
(...)
[16]
7. 
(...)
[17]
8. 
L'occupazione di aree e beni del demanio della navigazione interna avvenuta in assenza della prescritta concessione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, e qualora ne sussistano le condizioni, ai sensi delle normative vigenti in materia, comporta il pagamento alla Regione, a far data dal 1° gennaio 2001, del canone relativo all'occupazione, nonchè gli interessi legali del canone dovuto riferito al periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 e la data di definizione della pratica amministrativa. Tali casi vengono sanati con il rilascio, da parte dell'autorità concedente territorialmente interessata, di apposite concessioni in sanatoria, a far data dal 1° gennaio 2001.
9. 
L'occupazione di aree e beni del demanio della navigazione interna avvenuta in attesa di formale rilascio della concessione da parte dell'organo competente dello Stato, antecedentemente alla data del 1° gennaio 2001 e protratta nel periodo compreso tra il 1. gennaio 2001 e la data di entrata in vigore della presente legge, è considerata come "occupazione anticipata" di aree e beni del demanio della navigazione interna. Tali casi vengono sanati con il rilascio, da parte dell'autorità concedente territorialmente interessata, di apposite concessioni in sanatoria, a far data dal 1° gennaio 2001, ancorchè il soggetto interessato fornisca all'autorità stessa la corrispondenza avvenuta con l'organo statale competente concernente l'occupazione di cui trattasi nonchè, alla data di entrata in vigore della presente legge abbia versato in tutto o in parte i canoni annuali richiesti dall'organo statale.
10. 
In fase di prima applicazione della presente legge, in attesa della classificazione del territorio interessato in base all'alta, normale e minore valenza demaniale, di cui al comma 6, lettera a), tutti gli scenari appartenenti al demanio della navigazione interna piemontese sono classificati d'ufficio, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, nella categoria C, di cui al comma 6.
[18]
11. 
I canoni per le concessioni sul demanio della navigazione interna, di cui alla presente legge, restano in vigore sino al 31 dicembre 2006. Il regime concessorio previsto al comma 4 entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2007.
12. 
In fase di prima applicazione della presente legge, le concessioni sono rilasciate dalle autorità concedenti territorialmente interessate, in parziale sanatoria, a far data dal 1° gennaio 2001 e con scadenza al 31 dicembre 2006.
Capo II. 
NORME IN MATERIA DI POLITICHE DEL LAVORO
Art. 3.[19] 
(...)
Art. 4. 
(Disposizioni in merito alla Commissione regionale di concertazione di cui all' articolo 7 della l.r. 41/1998 )
1. 
Nelle more della costituzione della Commissione regionale di concertazione di cui all' articolo 7 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro), la Giunta regionale è autorizzata a surrogare i componenti della Commissione regionale per l'impiego dimissionari, rispettando i criteri di rappresentatività attualmente stabiliti.
Art. 5.[20] 
(...)
Art. 6. 
(Modifiche alla l.r. 67/1994 )
1. 
Il numero 4) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 dicembre 1994, n. 67 (Interventi per l'inserimento qualificato di giovani disoccupati e di lavoratori in cassa integrazione straordinaria o ex dipendenti da aziende in crisi, in cooperative già costituite o di nuova costituzione. Abrogazione della legge regionale 21 giugno 1984, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni) è sostituito dal seguente: "
4)
soggetti che alla data della loro associazione nella cooperativa, si trovino in stato di disoccupazione da almeno sei mesi, ai sensi del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 (Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 , recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell' articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144 ) e/o.
".
2. 
La lettera c) del comma 1 dell' articolo 2 della l.r. 67/1994 è sostituita dalla seguente: "
c)
le cooperative che prevedono, nell'arco di validità del progetto di sviluppo di cui all'articolo 3, sia un consistente e qualificato aumento dell'occupazione attraverso l'inserimento nella cooperativa di soggetti con le caratteristiche di cui alle lettere a) e b) sia l'inserimento di persone svantaggiate come definite dall' articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali).
".
3. 
Il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 67/1994 è sostituito dal seguente: "
3.
Le cooperative in possesso dei requisiti previsti dai commi 1 e 2 devono ispirarsi, per fruire dei benefici previsti dalla presente legge, ai principi di mutualità di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 ed al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366 ).
".
Art. 7.[21] 
(...)
Art. 8.[22] 
(Fondo di garanzia per l'accesso al credito a favore dell'imprenditoria femminile e giovanile e fondo di garanzia per il microcredito)
1. 
La Regione, mediante la concessione di garanzie agli istituti di credito, favorisce l'accesso al credito a breve e medio termine alle piccole imprese, anche individuali, come definite dalla normativa comunitaria, purchè siano formate da donne o da giovani di età tra i 18 e i 35 anni.
2. 
La Regione assicura priorità alle domande presentate da imprese a prevalente partecipazione femminile.
3. 
Ai fini di quanto previsto al comma 1, la Regione costituisce un fondo di garanzia e stipula apposita convenzione con la Finpiemonte s.p.a., per stabilire criteri, modalità e procedure per la concessione delle garanzie, e prevede altresì l'incremento annuale della propria quota di partecipazione al fondo.
4. 
La Regione, mediante la concessione di garanzie agli istituti di credito, favorisce l'accesso al microcredito ai seguenti soggetti:
a) 
imprese di nuova costituzione in forma giuridica di società di persone, società cooperative di produzione lavoro, incluse le società cooperative sociali e ditte individuali;
b) 
soggetti titolari di Partita IVA nella fase di avvio dell'attività.
5. 
Ai fini di quanto previsto al comma 4, la Regione costituisce un fondo di garanzia per il microcredito e stipula apposita convenzione con la Finpiemonte s.p.a., per stabilire criteri, modalità e procedure per la concessione delle garanzie, e prevede altresì l'incremento annuale della propria quota di partecipazione al fondo.
6. 
Per gli oneri derivanti dagli interventi di cui ai commi 3 e 5 si provvede per l'anno finanziario 2009 con le risorse iscritte nell'unità previsionale di base (UPB) DB15052 (Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro - Promozione e Sviluppo dell'imprenditorialità e della Cooperazione - Titolo II - spese d'investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e per il biennio 2010 e 2011 con risorse della stessa unità previsionale di base del bilancio pluriennale 2010-2011.
7. 
Gli interventi previsti dal presente articolo sono disposti nel rispetto della regola comunitaria ''de minimis'' ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006.
Capo III. 
MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI
Art. 9. 
(Modifiche alla l.r. 58/1987 )
1. 
L' articolo 17 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 58 (Norme in materia di Polizia locale) è sostituito dal seguente: "
Art. 17.
(Uniformità delle attrezzature. Divise)
1.
La Giunta regionale, sentita la commissione tecnica di cui all'articolo 16, stabilisce per i servizi di Polizia locale degli enti locali della Regione, al fine di assicurarne l'omogenea caratterizzazione e immediata riconoscibilità sul territorio:
a)
le caratteristiche delle uniformi e dei relativi simboli distintivi del grado, nel rispetto del divieto di assimilazione a quelli militari;
b)
le caratteristiche delle attrezzature e dei mezzi operativi di cui i servizi devono essere dotati;
c)
le caratteristiche di placca e tesserino personale di riconoscimento.
2.
A far data dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dei singoli provvedimenti di cui all' articolo 17, comma 1, della l.r. 58/1987 , come modificato dalla presente legge, sono rispettivamente abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 16 dicembre 1991, n. 57 (Integrazione alla legge regionale 30 novembre 1987, n. 58 , concernente 'Norme in materia di Polizia locale):
a)
i commi 2 e 4, nonchè l'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 4;
b)
l'articolo 5;
c)
i commi 2, 4 e 5 dell'articolo 6.
3.
Gli enti locali danno attuazione a quanto stabilito dalla Giunta regionale nei termini dalla stessa fissati nei singoli provvedimenti di cui all' articolo 17 della l.r. 58/1987 , come sostituito dalla presente legge.
4.
Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 7 e 10 della l.r. 57/1991 .
".
Art. 10. 
(Modifiche dell' articolo 13 della l.r. 24/2001 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali), le parole: "
la corresponsione anticipata dell'indennità di fine mandato
" sono sostituite dalle parole: "
la corresponsione di un acconto sull'indennità di fine mandato
".
2. 
Al comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 24/2001 , la parola: "
anticipazione
" è sostituita dalla parola: "
acconto
".
3. 
Al comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 24/2001 , la parola: "
anticipazione
" è sostituita dalla parola: "
acconto
".
4. 
Il comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 24/2001 è sostituito dal seguente: "
4.
Al termine definitivo del mandato consiliare, dall'ammontare dell'indennità di fine mandato calcolata ai sensi dell' articolo 11 della l.r. 24/2001 , come modificato dall' articolo 3, comma 2, della legge regionale 8 agosto 2003, n. 21 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003), viene dedotto quanto già erogato a titolo di acconto.
".
5. 
Per i consiglieri in carica nella presente legislatura, oltre al corrispettivo degli acconti di cui al comma 4, è detratta una ulteriore somma pari agli interessi legali conteggiati su ciascun acconto dalla data di corresponsione dello stesso fino alla data di entrata in vigore della l.r. 21/2003 .
Capo IV. 
OPERE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLE OLIMPIADI INVERNALI 2006
Art. 11. 
(Opere di accompagnamento alle Olimpiadi invernali 2006)
1. 
In funzione della realizzazione e del completamento di alcune delle infrastrutture turistiche e sportive ricomprese nel Programma previsto dall' articolo 21 della legge 1 agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), la Regione interviene finanziariamente, con le modalità di cui ai commi 2 e 3, in Terme di Acqui S.p.A. e Monterosa 2000 S.p.A..
2. 
Relativamente a Terme di Acqui S.p.A. la Regione concorre al reperimento delle risorse finanziarie occorrenti alla società per la riqualificazione e la nuova costruzione di stabilimenti termali e relativo sistema infrastrutturale mediante sottoscrizione, in proporzione alla quota azionaria posseduta ed in adesione all'aumento di capitale deliberato dalla assemblea della società, di un numero di nuove azioni di importo complessivo non superiore a euro 21.000.000,00.
3. 
Rispetto a Monterosa 2000 S.p.A., la Regione garantisce la provvista finanziaria occorrente per la realizzazione delle opere funzionali al completamento del comprensorio sciistico del versante valsesiano del Monte Rosa, mediante sottoscrizione, per un importo massimo di euro 5.200.000,00, di strumenti di debito o finanziari all'uopo emessi dalla società e caratterizzati dalla possibilità di conversione in quote partecipative.
4. 
Per le finalità di cui al comma 3 la Giunta regionale si avvale di Finpiemonte S.p.A. cui vengono trasferite le necessarie risorse finanziarie, secondo modalità e schemi negoziali riconducibili a quelli previsti dall' articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 29 (Partecipazione della Regione Piemonte alla Società Monterosa 2000 S.p.A.), che risultino comunque idonei a soddisfare l'esigenza di configurare la corretta esecuzione delle opere quale presupposto della conversione in capitale sociale.
5. 
Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dal presente articolo si fa fronte, sia in termini di competenza che di cassa, mediante l'utilizzo delle somme iscritte, nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004, all'interno dell'UPB 21022 (Turismo sport parchi - Offerta turistica interventi comunitari - Titolo II - spese di investimento).
Capo V. 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 12. 
(Contributi straordinari)
1. 
È autorizzata l'erogazione di un contributo straordinario di euro 50.000.000,00 a favore dell'Ordine Mauriziano. L'importo e le modalità di erogazione sono definite in base al protocollo d'intesa approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 57-11013 del 17 novembre 2003.
2. 
È attribuita a favore del Comune di Torino l'erogazione di un contributo straordinario di euro 12.042.215,00 per l'assistenza residenziale ed anziani non autosufficienti prestata in istituti del Comune di Torino.
3. 
Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2, si provvede con la disponibilità iscritte all'interno dell'UPB 28051 (Programmazione Sanitaria - Gestione e risorse finanziarie - Titolo I - Spese correnti).
Art. 13. 
(Provvedimenti in materia di personale di cui alle l.r. 33/1998 e 39/1998 e successive modificazioni)
1. 
Il personale non di ruolo, in servizio alla data dell'11 maggio 2004 presso i gruppi consiliari, ai sensi dell' articolo 2, comma 2, della legge regionale 11 novembre 1998, n. 33 (Nuovo assetto organizzativo dei gruppi consiliari e modifiche alla normativa sul personale dei gruppi), oppure presso gli uffici di comunicazione, ai sensi dell' articolo 1, comma 5, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato) e successive modificazioni, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, è inquadrato, a domanda, e con le modalità indicate nei commi successivi, nei ruoli della Giunta e del Consiglio regionale.
2. 
L'inquadramento è subordinato al superamento di apposito concorso ed al possesso dei requisiti di legge per l'accesso alle categorie previste dai contratti collettivi nazionali del comparto cui appartiene la Regione, nonchè di una anzianità lavorativa di almeno sei mesi maturata con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi sia della l.r. 33/1998 sia della l.r. 39/1998 , alla data di scadenza del termine previsto dal bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione.
3. 
La competente Direzione della Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale definiscono, per i rispettivi ruoli, modalità e contenuti delle prove concorsuali.
4. 
La dotazione organica del ruolo della Giunta regionale è incrementata di n. 11 posti di categoria D, di n. 9 posti di categoria C, di n. 4 posti di categoria B.
5. 
La dotazione organica del ruolo del Consiglio regionale è incrementata di n. 21 posti di categoria D, di n. 48 posti di categoria C, di n. 7 posti di categoria B.
6. 
Agli oneri previsti dal presente articolo in euro 1.500.000,00 si fa fronte con la UPB 09071 (Bilanci e Finanze - Trattamento economico del personale - Titolo I - Spese correnti).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 18 maggio 2004
Enzo Ghigo


Note:

[1] Le modifiche all'allegato A della presente legge introdotte dall'art. 4 comma 6, della l. r. 9/2007 decorrono dal 1 gennaio 2007

[2] Le modifiche all'allegato A della presente legge introdotte dall'art. 23 comma 1, lettere a) e d) della l. r. 5/2012 decorrono dal 1 gennaio 2012 e si applicano con efficacia retroattiva alle concessioni e agli utilizzi in corso.

[3] Nella lettera a del comma 2 dell'articolo 1 le parole "Possono essere individuate forme semplificate per il rilascio di concessioni ai gestori di servizi a rete nonché di concessioni per l'attraversamento di corsi d'acqua;" sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 9 del 2007.

[4] Nella lettera b del comma 2 dell'articolo 1 le parole "purché non si tratti di provvedimenti preordinati all'esercizio di attività di servizi" sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 38 del 2009.

[5] La lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 25 del 2010.

[6] Nella lettera e del comma 2 dell'articolo 1 le parole "e degli investimenti effettuati;" sono state aggiunte ad opera del comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 9 del 2007.

[7] Nella lettera h del comma 2 dell'articolo 1 le parole "le comunità montane, nonchè" sono state soppresse ad opera del comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 17 del 2013.

[8] Il comma 5 bis dell'articolo 1 è stato inserito dal comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 9 del 2007.

[9] Nel comma 5 ter dell'articolo 1 dopo le parole "zone montane" sono state sostituite dalle parole "per finalità agro-silvo-pastorali" ad opera del comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 17 del 2013.

[10] L'articolo 1 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 7 del 2020.

[11] Il comma 1 dell'articolo 2 è stato abrogato dalla lettera i) del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 2 del 2008.

[12] Il comma 2 dell'articolo 2 è stato abrogato dalla lettera i) del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 2 del 2008.

[13] Il comma 3 dell'articolo 2 è stato abrogato dalla lettera i) del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 2 del 2008.

[14] Il comma 4 dell'articolo 2 è stato abrogato dalla lettera i) del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 2 del 2008.

[15] Il comma 5 dell'articolo 2 è stato abrogato dalla lettera i) del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 2 del 2008.

[16] Il comma 6 dell'articolo 2 è stato abrogato dalla lettera i) del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 2 del 2008.

[17] Il comma 7 dell'articolo 2 è stato abrogato dalla lettera i) del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 2 del 2008.

[18] Nel comma 10 dell'articolo 2 le parole "a far data da 1° gennaio 2001 e sino al 31 dicembre 2007," sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 22 del 2007.

[19] L'articolo 3 è stato abrogato dalla lettera q) del comma 1 dell'articolo 66 della legge regionale 34 del 2008.

[20] L'articolo 5 è stato abrogato dalla lettera q) del comma 1 dell'articolo 66 della legge regionale 34 del 2008.

[21] L'articolo 7 è stato abrogato dalla lettera q) del comma 1 dell'articolo 66 della legge regionale 34 del 2008.

[22] L'articolo 8 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 30 del 2009.

[23] L'allegato A è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 56 della legge regionale 19 del 2018.