Art. 1.
(Modifica della
l.r. 20/2002
, e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni)
2.
Ai fini della predisposizione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 1, lettere b) e c), della
l.r. 20/2002
, la Giunta regionale, per ciò che concerne il rilascio delle concessioni relative all'utilizzo delle pertinenze idrauliche e la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni stesse, si attiene alle disposizioni e ai criteri di seguito indicati:
a)
l'occupazione di aree del demanio idrico, con o senza realizzazione di manufatti, è soggetta al rilascio di concessione da parte della Regione. Possono essere individuate forme semplificate per il rilascio di concessioni ai gestori di servizi a rete nonché di concessioni per l'attraversamento di corsi d'acqua;
[3]
b)
per il caso di presentazione di domande concorrenti sul medesimo bene, si procede all'aggiudicazione della concessione a seguito di procedure ad evidenza pubblica; salva l'ipotesi di esistenza del diritto d'insistenza sul bene ove concorra il precedente concessionario in sede di rinnovo;
[4]
c)
i canoni da applicare alle concessioni sono definiti nella tabella di cui all'allegato A della presente legge e sono soggetti a rivalutazione triennale sulla base del tasso di inflazione programmato per ciascun anno del triennio precedente. Il coefficiente di aggiornamento è individuato alla scadenza di ciascun triennio con apposito provvedimento del responsabile della struttura regionale competente. La tabella dei canoni può essere integrata o modificata con provvedimento della Giunta regionale, previa informativa alla Commissione consiliare competente, nel rispetto di criteri di analogia e proporzionalità con i canoni già definiti. Il responsabile della struttura regionale competente provvede a predisporre, con valore meramente ricognitivo, tabelle aggiornate con le rivalutazioni, le modifiche e le integrazioni di volta in volta approvate;
[5]
d)
a decorrere dal 1. gennaio 2004, sono previste riduzioni ed esenzioni dal canone a favore degli enti pubblici e delle loro associazioni, nonchè per particolari tipologie di concessione, come meglio precisato nella tabella di cui all'Allegato A;
e)
la durata della concessione non può essere superiore a nove anni e può essere estesa fino a diciannove anni nel caso di concessione rilasciata ad enti pubblici, o comunque per l'esercizio di una pubblica funzione, o per garantire un pubblico servizio, ovvero in considerazione di particolari finalità perseguite dal richiedente e tenuto conto degli oneri di ripristino o di bonifica del bene e degli investimenti effettuati;
[6]
f)
il procedimento per il rilascio della concessione è soggetto al pagamento di spese di istruttoria e sopralluogo, che sono definite diversamente in relazione al tipo di utilizzo richiesto, secondo quanto precisato nella tabella di cui all'Allegato A;
g)
a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione, il concessionario è tenuto alla prestazione di una cauzione infruttifera a favore della Regione, restituibile alla scadenza su richiesta del concessionario; l'entità della cauzione è pari a due annualità del canone, ma può essere diversamente determinata in relazione alla durata della concessione o per particolari utilizzi;
h)
le province, i comuni e le comunità montane, nonchè le loro forme associative, non sono tenuti al versamento degli oneri di cui alle lettere f) e g).
3.
I canoni come definiti dalla presente legge si applicano con decorrenza dal 1. gennaio 2004:
a)
alle occupazioni autorizzate provvisoriamente dagli uffici regionali competenti;
b)
alle occupazioni in corso al 31 dicembre 2000 e oggetto di trasferimento alla Regione ai sensi dell'
articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(in materia di conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali) e delle relative disposizioni di attuazione, per le quali non risulti formalizzato un provvedimento di concessione.
4.
Per le occupazioni di cui al comma 2, lettera a), gli uffici regionali competenti provvedono d'ufficio al rilascio delle relative concessioni e procedono alla richiesta del canone dovuto per il 2004 e di un indennizzo per l'occupazione extracontrattuale per gli anni precedenti quantificato secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale n. 31-4182 del 22 ottobre 2001 e successivi provvedimenti attuativi.
5.
Per le occupazioni di cui al comma 3, lettera b), per le quali, pur in mancanza di concessione, si riscontra la presenza di una regolare autorizzazione idraulica ai sensi del
regio decreto 25 luglio 1904, n. 523
(Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e sono stati sempre regolarmente effettuati i versamenti richiesti dallo Stato o dalla Regione, gli uffici regionali competenti provvedono a richiedere agli utilizzatori la presentazione dell'istanza di concessione in sanatoria.
5 bis.
Ai fini del riconoscimento del diritto di insistenza, le domande di concessione in sanatoria presentate ai sensi del comma 5 sono equiparate alle domande di rinnovo.
[7]
Art. 2.
(Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di aree o beni appartenenti al demanio della navigazione interna)
1.
Ai fini della predisposizione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 1, lettere b) e c) della
l.r. 20/2002
, con riferimento all'utilizzo delle spiagge lacuali appartenenti al demanio della navigazione interna, la Giunta regionale si attiene alle seguenti disposizioni e criteri:
2.
Nel caso di presentazione di domande concorrenti sulla medesima area o bene, i competenti uffici regionali o comunali procedono all'aggiudicazione della concessione a seguito di procedure ad evidenza pubblica.
3.
Possono essere previste riduzioni ed esenzioni dal canone a favore dei soggetti pubblici e privati nonchè per particolari tipologie di concessione.
4.
Le concessioni, di norma, sono rilasciate:
a)
per un periodo inferiore a tre anni, quelle finalizzate ad occupazioni contingenti di sole aree e beni, dovute a esigenze temporanee, quali giostre, attrazioni e strutture per fiere, sagre o festività o brevi periodi, estrazioni materiali in alveo;
b)
per un periodo di tre anni, rinnovabile sino ad un massimo complessivo di nove, quelle finalizzate a interventi ed usi che comportano alterazione permanente dei luoghi, che sono facilmente eliminabili e che interessano aree o spazi ridotti;
c)
per un periodo di trenta anni, rinnovabile sino ad un massimo complessivo di quindici, nel caso di attività pubbliche, finanza di progetto o in presenza di attività aziendali o dell'associazionismo turistico, ricreativo e sportivo ovvero quelle relative ad utilizzazioni con interventi di modifica sostanziale nel tempo e nella struttura del bene demaniale considerato, quali opere infrastrutturali, concessioni di aree che per l'ampiezza dell'area o la durata della richiesta alterino l'equilibrio degli usi demaniali della collettività interessata.
5.
Il procedimento per il rilascio della concessione è soggetto al versamento di spese di istruttoria.
6.
I canoni annui per le concessioni sul demanio della navigazione interna sono determinati, a far data dal 1° gennaio 2001, secondo i seguenti criteri:
a)
gli scenari territoriali interessati sono suddivisi, sulla base dell'alta, normale e minore valenza demaniale, in tre categorie denominate A, B e C;
b)
nell'ambito di ciascuna delle categorie A, B e C, si applicano canoni diversi a seconda che la concessione sia rilasciata per l'uso di aree scoperte, di impianti di facile rimozione, di impianti di difficile rimozione, in base agli importi previsti dal regolamento di cui al comma 1;
c)
i canoni annui relativi alle concessioni di specchi acquei sono determinati in relazione alla loro distanza dalla costa, in base agli importi previsti dal regolamento di cui al comma 1;
d)
i canoni annui relativi alle concessioni di boe, pontili fissi e mobili, zattere e galleggianti in genere, sono calcolati in base agli importi previsti dal regolamento di cui al comma 1.
7.
I canoni da applicare alle concessioni sono soggetti a rivalutazione triennale in base alla media del tasso di inflazione programmato relativo al triennio di riferimento, come individuato con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro il 31 dicembre del terzo anno di validità.
8.
L'occupazione di aree e beni del demanio della navigazione interna avvenuta in assenza della prescritta concessione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, e qualora ne sussistano le condizioni, ai sensi delle normative vigenti in materia, comporta il pagamento alla Regione, a far data dal 1° gennaio 2001, del canone relativo all'occupazione, nonchè gli interessi legali del canone dovuto riferito al periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 e la data di definizione della pratica amministrativa. Tali casi vengono sanati con il rilascio, da parte dell'autorità concedente territorialmente interessata, di apposite concessioni in sanatoria, a far data dal 1° gennaio 2001.
9.
L'occupazione di aree e beni del demanio della navigazione interna avvenuta in attesa di formale rilascio della concessione da parte dell'organo competente dello Stato, antecedentemente alla data del 1° gennaio 2001 e protratta nel periodo compreso tra il 1. gennaio 2001 e la data di entrata in vigore della presente legge, è considerata come "occupazione anticipata" di aree e beni del demanio della navigazione interna. Tali casi vengono sanati con il rilascio, da parte dell'autorità concedente territorialmente interessata, di apposite concessioni in sanatoria, a far data dal 1° gennaio 2001, ancorchè il soggetto interessato fornisca all'autorità stessa la corrispondenza avvenuta con l'organo statale competente concernente l'occupazione di cui trattasi nonchè, alla data di entrata in vigore della presente legge abbia versato in tutto o in parte i canoni annuali richiesti dall'organo statale.
10.
In fase di prima applicazione della presente legge, a far data dal 1° gennaio 2001 e sino al 31 dicembre 2006, in attesa della classificazione del territorio interessato in base all'alta, normale e minore valenza demaniale, di cui al comma 6, lettera a), tutti gli scenari appartenenti al demanio della navigazione interna piemontese sono classificati d'ufficio, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, nella categoria C, di cui al comma 6.
[8]
11.
I canoni per le concessioni sul demanio della navigazione interna, di cui alla presente legge, restano in vigore sino al 31 dicembre 2006. Il regime concessorio previsto al comma 4 entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2007.
12.
In fase di prima applicazione della presente legge, le concessioni sono rilasciate dalle autorità concedenti territorialmente interessate, in parziale sanatoria, a far data dal 1° gennaio 2001 e con scadenza al 31 dicembre 2006.