Art. 22. (Salvaguardia e sostegno del lavoro artigiano)
1. Per salvaguardare il patrimonio di professionalità di lavoro dipendente e imprenditoriale delle imprese artigiane la Regione concede contributi integrativi all'Ente bilaterale dell'artigianato piemontese (EBAP) e all'EBAP Formazione.
2. I contributi regionali sono determinati annualmente nel limite massimo di spesa autorizzato con legge di approvazione del bilancio e sono concessi, in relazione alle finalità contemplate dagli statuti dagli enti di cui al comma 1, per l'attuazione di programmi di intervento predisposti con lo scopo di:
a) incoraggiare l'esecuzione di accordi sindacali sottoscritti a salvaguardia dei livelli occupazionali;
b) contenere le esigenze finanziarie delle imprese connesse alla realizzazione di piani di riorganizzazione aziendale;
c) favorire la ripresa produttiva nei casi di interruzione dell'attività aziendale derivante da eventi dannosi di carattere straordinario ed imprevisto;
d) realizzare programmi di aggiornamento tecnico e professionale;
e) favorire il sostegno ai lavoratori dipendenti da aziende artigiane piemontesi sospesi dal lavoro a seguito di situazioni straordinarie e prolungate di crisi settoriali.
3. Per le finalità di cui al comma 2, lettere a), b), c), e d), il contributo non può superare l'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
4. La concessione ed erogazione dei contributi é disposta dietro richiesta dell'EBAP e dell'EBAP Formazione da presentarsi entro il 31 ottobre di ogni anno, corredata da una relazione illustrativa che documenti le attività finanziate, le caratteristiche del programma e il piano economico - finanziario in esso previste.
5. Per le tipologie di intervento di cui al comma 2, lettere a), b), c) ed e) la Giunta regionale definisce i criteri di concessione dei contributi con proprio provvedimento. Per la tipologia di intervento di cui al comma 2, lettera d) i criteri e le modalità di rendicontazione sono determinati con il provvedimento di concessione del contributo.
6. Per l'anno 2004 la richiesta di contributo dell'EBAP, per gli interventi di cui al comma 2, lettera e), é presentata entro il 30 novembre 2004.
7. Per gli interventi di cui al comma 2, lettera e) sono ammissibili ai contributi regionali 2004 le somme erogate dall'EBAP a partire dal 1° gennaio 2004 ''.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] L'articolo 1 bis è stato abrogato dalla lettera d del comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 37 del 2006.
[2] Nel comma 5 dell'articolo 4 le parole " Gas Propano Liquido" sono state sostituite dalle parole "Gas da Petrolio Liquefatti" ad opera del comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale 17 del 2013.
[3] L'articolo 4 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 31 del 2004.
[4] L'articolo 13 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 31 del 2004.
[5] L'articolo 19 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 31 del 2004.
[6] L'articolo 21 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 10 del 2011.
[7] L'articolo 21 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 18 del 2012.
[8] L'articolo 23 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 31 del 2004.
[9] L'articolo 25 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 31 del 2004.
[10] L'articolo 25 ter è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 31 del 2004.
[11] L'articolo 26 è stato abrogato dal comma 11 dell'articolo 36 della legge regionale 14 del 2006.
[12] L'articolo 28 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 31 del 2004.
[13] L'articolo 34 è stato abrogato dalla lettera v) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.
[14] L'articolo 34 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 31 del 2004.
[15] L'articolo 34 ter è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 31 del 2004.
[16] L'articolo 34 quater è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 31 del 2004.
[17] L'articolo 34 quinquies è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 31 del 2004.
[18] L'articolo 34 sexies è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 31 del 2004.
[19] Si veda quanto disposto dall'art. 5 della l.r. 31/2004