La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Nel comma 1 dell'articolo 1 dopo le parole "Le Unioni di Comuni, " sono state aggiunte le parole "ivi comprese le Unioni-Comunità collinari, " ad opera del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 18 del 2006.
[2] Nel comma 2 dell'articolo 1 dopo le parole " Comunità montane" sono state aggiunte le parole "fatte salve le Unioni di Comuni già compresi in Comunità montane destinatarie, ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno 1 settembre 2000, n. 318 (Regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali) dei contributi statali per l'anno 2005" ad opera del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 18 del 2006.
[3] Nel comma 4 dell'articolo 1 dopo le parole "presente legge" sono state aggiunte le parole "tenuto conto del numero, tipologia di funzione e servizi da gestire in forma associata, nonché della popolazione, in modo da favorire l'associazionismo di comuni di minore dimensione demografica" ad opera del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 18 del 2006.
[4] Il comma 1 dell'articolo 2 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 del 2006.
[5] Nel comma 1 dell'articolo 7 le parole "agli articoli 27, 30, 31 e 32" sono state sostituite dalle parole "agli articoli 30 e 31" ad opera del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 18 del 2006.
[6] Il comma 2 dell'articolo 7 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 18 del 2006.