Art. 4.
1.
Nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e verifica sono di competenza della Regione le seguenti funzioni:
a)
la definizione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi sociali, secondo quanto previsto all'articolo 8;
b)
la raccolta e l'elaborazione dei dati sui bisogni, sulle risorse e sull'offerta dei servizi sociali, al fine di realizzare il sistema informativo regionale dei servizi sociali, in raccordo con il livello nazionale, provinciale e locale; in particolare la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone la mappa dei soggetti che nei prossimi cinque anni saranno a rischio sociale per le ragioni più varie, nonchè la mappa dei soggetti che, qualora restino soli, nell'ambito del proprio nucleo familiare, necessiteranno di strutture idonee ad una esistenza piena, sotto tutti gli aspetti;
c)
l'adozione del piano regionale degli interventi e dei servizi sociali al fine di provvedere all'integrazione socio-sanitaria, al riequilibrio territoriale ed al coordinamento con le politiche dell'istruzione, della formazione, del lavoro, della casa, dell'ambiente, del tempo libero, dei trasporti e delle comunicazioni;
d)
l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento in materia di interventi e servizi sociali;
e)
la promozione di iniziative tese a valorizzare il ruolo del terzo settore nonchè l'assunzione di provvedimenti rivolti a sostenerne un qualificato sviluppo anche in raccordo con il sistema della formazione regionale;
f)
la definizione, sulla base dei requisiti minimi definiti dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi sociali a gestione pubblica o privata;
g)
la definizione dei requisiti di qualità per i servizi, gli interventi e le prestazioni sociali, l'individuazione dei criteri per l'autorizzazione e l'accreditamento dei soggetti erogatori di servizi ed interventi sociali, con l'istituzione di specifico registro, e l'identificazione dei criteri per la determinazione delle tariffe che i comuni corrispondono ai soggetti accreditati;
h)
la definizione di strumenti atti a garantire la verifica degli standard minimi e dei programmi di assistenza delle strutture per minori, per anziani e per disabili secondo quanto previsto dalla legislazione vigente;
i)
la definizione, sulla base delle indicazioni fornite a livello nazionale, dei criteri per la concessione dei titoli per l'acquisto dei servizi sociali e dei criteri per la determinazione del concorso degli utenti al costo delle prestazioni;
j)
la promozione di forme di assistenza tecnica per gli enti gestori dei servizi sociali, nonchè per gli altri soggetti pubblici e privati del sistema integrato, attraverso la predisposizione di strumenti di controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi;
k)
la ripartizione, con le modalità dell'articolo 35, del fondo regionale per le politiche sociali e la gestione di finanziamenti previsti da specifiche leggi regionali di promozione in materia di servizi sociali, compresa quella prevista dagli articoli 15, 16 e 17 della
legge regionale 9 giugno 1994, n. 18
(Norme di attuazione della
legge 8 novembre 1991, n. 381
'Disciplina delle cooperative socialì) e fatta salva quella oggetto di specifico trasferimento; entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale stabilisce forme e modalità di controllo e di verifica della spesa gestita dagli enti di cui all'articolo 9, anche in relazione ai risultati conseguiti;
l)
la definizione degli standard formativi degli operatori dei servizi sociali, nell'ambito dei requisiti generali e dei profili professionali definiti dallo Stato e la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e la promozione delle attività formative per il personale dei servizi sociali, nonchè la vigilanza e il controllo sullo svolgimento di tali attività;
m)
la realizzazione di iniziative di interesse regionale, la promozione e il concorso alla realizzazione di iniziative, anche sperimentali e innovative, promosse dagli enti territoriali e da altri soggetti, la realizzazione e il coordinamento di iniziative a livello europeo e internazionale;
n)
la concessione, in regime di convenzione con l'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS), ai sensi dell'
articolo 80, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2001) dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili di cui all'
articolo 130, comma 2, del d.lgs. 112/1998
e la relativa legittimazione passiva nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi, nonchè la determinazione e la concessione di eventuali benefici aggiuntivi, rispetto a quelli determinati con legge dello Stato, a favore degli invalidi civili;
o)
l'esercizio, nell'ambito delle previsioni della legislazione nazionale e di quanto previsto dall' articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali), dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 2, lettere a), c), e), f);
[1]
p)
l'individuazione, in accordo con altre amministrazioni regionali, dei criteri per le variazioni anagrafiche interregionali delle persone assistite;
q)
la tenuta e la pubblicazione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato, quale ambito unitario delle sezioni provinciali dello stesso, e degli organismi di collegamento e coordinamento formati da organizzazioni a carattere regionale, interregionale o interprovinciale, nonchè dell'albo regionale delle cooperative sociali, quale ambito unitario delle sezioni provinciali dello stesso;
r)
l'istituzione dell'Agenzia pubblica regionale per le adozioni internazionali;
s)
l'istituzione di osservatori regionali nelle materie oggetto della presente legge;
t)
le funzioni di competenza regionale in materia di trasformazione delle IPAB in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, ivi compresa l'approvazione delle modificazioni istituzionali e statutarie e la dichiarazione di estinzione delle persone giuridiche di diritto privato che hanno ottenuto il riconoscimento in seguito alla trasformazione delle IPAB o delle aziende pubbliche di servizi alla persona.