Legge regionale n. 1 del 08 gennaio 2004  ( Versione vigente )
"Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento".
(B.U. 15 gennaio 2004, n. 2)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

PARTE I. 
TITOLO I. 
OGGETTO DELLA LEGGE E PRINCIPI GENERALI
Art. 1. 
(Oggetto)
1. 
La Regione, ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione e nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), detta norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e per il loro esercizio.
2. 
Ai sensi della presente legge, per interventi e servizi sociali si intendono tutte le attività individuate dall' articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , in materia di conferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali, così come previsti dalla l. 328/2000 , ivi comprese le attività di prevenzione, nonchè le prestazioni socio-sanitarie di cui all' articolo 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ) e successive modificazioni.
Art. 2. 
(Principi generali della programmazione e organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)
1. 
Al fine di favorire il benessere della persona, la prevenzione del disagio e il miglioramento della qualità della vita delle comunità locali, la Regione programma ed organizza il sistema integrato degli interventi e servizi sociali secondo i principi di universalità, solidarietà, sussidiarietà, cooperazione, efficacia ed efficienza, omogeneità ed equità territoriale, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.
2. 
Nella programmazione ed organizzazione del sistema, la regione riconosce ed agevola il ruolo attivo delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) riordinate secondo la normativa vigente, dei soggetti del terzo settore e dei soggetti privati, promuove la solidarietà sociale mediante la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto, reciprocità e solidarietà organizzata, promuove la partecipazione attiva dei cittadini, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti, secondo quanto previsto all'articolo 14.
Art. 3. 
(Principi e modalità per l'erogazione dei servizi)
1. 
Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere di universalità ed è organizzato in modo da garantire a tutti i cittadini pari opportunità di fruizione e completa accessibilità ai servizi secondo i seguenti principi:
a) 
rispetto della dignità della persona, della sua riservatezza e del suo diritto di scelta;
b) 
riconoscimento della centralità della persona quale prima destinataria degli interventi e dei servizi e del ruolo della famiglia quale soggetto primario e ambito di riferimento unitario per gli interventi e i servizi medesimi;
c) 
sussidiarietà verticale ed orizzontale, mirate a riconoscere ed agevolare, nella gestione ed offerta dei servizi, il ruolo dei soggetti di cui all'articolo 11.
2. 
Le attività dirette al raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge sono informate alle seguenti modalità operative:
a) 
differenziazione degli interventi e dei servizi per garantire la pluralità di offerta e il diritto di scelta da parte degli interessati;
b) 
facilitazione della conoscenza da parte dei cittadini dei servizi offerti e del loro accesso ai servizi medesimi;
c) 
coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari, dell'istruzione, della giustizia minorile, nonchè con le politiche attive della formazione, del lavoro, delle politiche migratorie, della casa, della sicurezza sociale e degli altri servizi sociali del territorio;
d) 
sviluppo della domiciliarità, attraverso interventi e servizi mirati al mantenimento, all'inserimento ed al reinserimento della persona nel contesto familiare, sociale, scolastico e lavorativo per il superamento degli interventi di natura residenziale;
e) 
predisposizione, a seguito dell'analisi e della valutazione del bisogno, di progetti individualizzati, concordati con la persona singola o con la famiglia, che definiscano la natura del bisogno stesso, gli obiettivi e le modalità dell'intervento, il costo, la durata e gli strumenti di verifica;
f) 
concorso degli utenti al costo dei servizi;
g) 
gestione ed erogazione delle prestazioni secondo requisiti di qualità predefiniti, fatta comunque salva la titolarità della presa in carico degli utenti in capo all'ente istituzionale gestore del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
h) 
verifica degli interventi attraverso un controllo di gestione atto a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati;
i) 
adozione di misure atte a favorire la prevenzione delle possibili situazioni di disagio sociale a carico dei singoli e delle famiglie anche attraverso esperienze progettuali innovative.
TITOLO II. 
SOGGETTI DEGLI INTERVENTI SOCIALI
CAPO I. 
SOGGETTI ISTITUZIONALI
Art. 4. 
(Funzioni della regione)
1. 
Nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e verifica sono di competenza della Regione le seguenti funzioni:
a) 
la definizione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi sociali, secondo quanto previsto all'articolo 8;
b) 
la raccolta e l'elaborazione dei dati sui bisogni, sulle risorse e sull'offerta dei servizi sociali, al fine di realizzare il sistema informativo regionale dei servizi sociali, in raccordo con il livello nazionale, provinciale e locale; in particolare la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone la mappa dei soggetti che nei prossimi cinque anni saranno a rischio sociale per le ragioni più varie, nonchè la mappa dei soggetti che, qualora restino soli, nell'ambito del proprio nucleo familiare, necessiteranno di strutture idonee ad una esistenza piena, sotto tutti gli aspetti;
c) 
l'adozione del piano regionale degli interventi e dei servizi sociali al fine di provvedere all'integrazione socio-sanitaria, al riequilibrio territoriale ed al coordinamento con le politiche dell'istruzione, della formazione, del lavoro, della casa, dell'ambiente, del tempo libero, dei trasporti e delle comunicazioni;
d) 
l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento in materia di interventi e servizi sociali;
e) 
la promozione di iniziative tese a valorizzare il ruolo del terzo settore nonchè l'assunzione di provvedimenti rivolti a sostenerne un qualificato sviluppo anche in raccordo con il sistema della formazione regionale;
f) 
la definizione, sulla base dei requisiti minimi definiti dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi sociali a gestione pubblica o privata;
g) 
la definizione dei requisiti di qualità per i servizi, gli interventi e le prestazioni sociali, l'individuazione dei criteri per l'autorizzazione e l'accreditamento dei soggetti erogatori di servizi ed interventi sociali, con l'istituzione di specifico registro, e l'identificazione dei criteri per la determinazione delle tariffe che i comuni corrispondono ai soggetti accreditati;
h) 
la definizione di strumenti atti a garantire la verifica degli standard minimi e dei programmi di assistenza delle strutture per minori, per anziani e per disabili secondo quanto previsto dalla legislazione vigente;
i) 
la definizione, sulla base delle indicazioni fornite a livello nazionale, dei criteri per la concessione dei titoli per l'acquisto dei servizi sociali e dei criteri per la determinazione del concorso degli utenti al costo delle prestazioni;
j) 
la promozione di forme di assistenza tecnica per gli enti gestori dei servizi sociali, nonchè per gli altri soggetti pubblici e privati del sistema integrato, attraverso la predisposizione di strumenti di controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi;
k) 
la ripartizione, con le modalità dell'articolo 35, del fondo regionale per le politiche sociali e la gestione di finanziamenti previsti da specifiche leggi regionali di promozione in materia di servizi sociali, compresa quella prevista dagli articoli 15, 16 e 17 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 'Disciplina delle cooperative socialì) e fatta salva quella oggetto di specifico trasferimento; entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale stabilisce forme e modalità di controllo e di verifica della spesa gestita dagli enti di cui all'articolo 9, anche in relazione ai risultati conseguiti;
l) 
la definizione degli standard formativi degli operatori dei servizi sociali, nell'ambito dei requisiti generali e dei profili professionali definiti dallo Stato e la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e la promozione delle attività formative per il personale dei servizi sociali, nonchè la vigilanza e il controllo sullo svolgimento di tali attività;
m) 
la realizzazione di iniziative di interesse regionale, la promozione e il concorso alla realizzazione di iniziative, anche sperimentali e innovative, promosse dagli enti territoriali e da altri soggetti, la realizzazione e il coordinamento di iniziative a livello europeo e internazionale;
n) 
la concessione, in regime di convenzione con l'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS), ai sensi dell' articolo 80, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2001) dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili di cui all' articolo 130, comma 2, del d.lgs. 112/1998 e la relativa legittimazione passiva nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi, nonchè la determinazione e la concessione di eventuali benefici aggiuntivi, rispetto a quelli determinati con legge dello Stato, a favore degli invalidi civili;
o) 
l'esercizio, nell'ambito delle previsioni della legislazione nazionale e di quanto previsto dall' articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali), dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 2, lettere a), c), e), f);
[1]
p) 
l'individuazione, in accordo con altre amministrazioni regionali, dei criteri per le variazioni anagrafiche interregionali delle persone assistite;
q) 
la tenuta e la pubblicazione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato, quale ambito unitario delle sezioni provinciali dello stesso, e degli organismi di collegamento e coordinamento formati da organizzazioni a carattere regionale, interregionale o interprovinciale, nonchè dell'albo regionale delle cooperative sociali, quale ambito unitario delle sezioni provinciali dello stesso;
r) 
l'istituzione dell'Agenzia pubblica regionale per le adozioni internazionali;
s) 
l'istituzione di osservatori regionali nelle materie oggetto della presente legge;
t) 
le funzioni di competenza regionale in materia di trasformazione delle IPAB in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, ivi compresa l'approvazione delle modificazioni istituzionali e statutarie e la dichiarazione di estinzione delle persone giuridiche di diritto privato che hanno ottenuto il riconoscimento in seguito alla trasformazione delle IPAB o delle aziende pubbliche di servizi alla persona.
2. 
La Regione attua l'integrazione socio-sanitaria e ne determina gli obiettivi, le funzioni, i criteri e le modalità di erogazione dei servizi, compresi quelli di finanziamento, nell'ambito della normativa nazionale vigente e di quanto previsto dal Piano Socio Sanitario Regionale (PSSR).
Art. 5. 
(Funzioni delle province)
1. 
Nell'ambito delle previsioni della legislazione nazionale e regionale nonchè degli atti di programmazione, indirizzo e coordinamento regionali, le province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali quali enti intermedi e soggetti di programmazione decentrata delle politiche regionali e di coordinamento del territorio.
2. 
Sono attribuite alle province le seguenti funzioni:
a) 
partecipazione all'elaborazione degli strumenti della programmazione previsti al titolo III, con le modalità ivi indicate;
b) 
raccolta ed elaborazione dei dati sui bisogni, sulle risorse pubbliche e private e sull'offerta di servizi del territorio di competenza;
c) 
coordinamento degli interventi territoriali su richiesta degli enti locali interessati;
d) 
promozione di forme di coordinamento fra enti gestori istituzionali e soggetti del terzo settore;
e) 
diffusione, di concerto con gli enti gestori istituzionali, dell'informazione in materia di servizi sociali sul territorio di competenza;
f) 
competenze in materia di cooperative sociali ed organizzazioni di volontariato, compresa l'erogazione dei relativi contributi;
g) 
formazione di base, riqualificazione e formazione permanente degli operatori dei servizi sociali di cui all'articolo 6, comma 2, lettera d), sulla base dei bisogni rilevati tramite gli enti gestori istituzionali e anche in raccordo con l'università, compresa l'erogazione dei relativi finanziamenti;
h) 
competenze in materia di asili nido comunali ed erogazione dei relativi contributi;
i) 
realizzazione di altri interventi per la promozione e l'integrazione dei servizi sociali locali;
j) 
istituzione, con le modalità e secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, informata la competente commissione consiliare, dell'ufficio provinciale di pubblica tutela, con compiti di supporto a favore dei soggetti ai quali è conferito dall'autorità giudiziaria l'esercizio delle funzioni di tutore;
k) 
competenze, attribuite dalla legge o dagli statuti, in materia di aziende pubbliche di servizi alla persona e nomina dei membri dei consigli di amministrazione quando questa sia attribuita dagli statuti alla regione;
l) 
controllo pubblico, ai sensi degli articoli 23 e 25 del codice civile , sulla amministrazione delle persone giuridiche di diritto privato che hanno ottenuto il riconoscimento in seguito alla trasformazione delle IPAB o delle aziende pubbliche di servizi alla persona, compresi lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e la nomina del commissario straordinario.
3. 
Sono delegate alle province, fino alla trasformazione delle IPAB in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, le seguenti funzioni:
a) 
vigilanza sugli organi e sull'attività amministrativa delle IPAB, esclusi la sospensione e lo scioglimento del consiglio di amministrazione e la nomina del commissario straordinario;
b) 
nomina dei membri del consiglio di amministrazione delle IPAB quando questa sia di competenza regionale e dichiarazione di decadenza dei membri del consiglio di amministrazione delle IPAB nei casi previsti dalla legge.
4. 
Entro i termini e sulla base di indicazioni individuati dalla Giunta regionale di concerto con le province e gli enti gestori istituzionali, le province trasferiscono agli enti gestori istituzionali del proprio territorio la gestione delle funzioni di cui all' articolo 5 della legge 18 marzo 1993, n. 67 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9 , recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale) relative ai non vedenti, agli audiolesi, ai figli minori riconosciuti dalla sola madre, ai minori esposti all'abbandono, ai figli minori non riconosciuti ed alle gestanti e madri in difficoltà, mettendo a disposizione di tali enti le risorse umane, patrimoniali e finanziarie utilizzate alla data di entrata in vigore della legge nazionale.
5. 
Per le finalità di cui al comma 4 le province esercitano le seguenti funzioni:
a) 
attivazione delle procedure per la mobilità del personale in servizio a tale data, con le garanzie previste dalle norme contrattuali vigenti, o per il trasferimento dell'equivalente in denaro;
b) 
trasferimento della proprietà o degli altri diritti in base ai quali le province dispongono dei beni mobili e immobili utilizzati a tale data, ovvero dell'equivalente in denaro;
c) 
trasferimento annuale, per il tramite della Regione, delle risorse finanziarie equivalenti a quelle utilizzate per l'esercizio 2000 al netto degli importi erogati da altri enti.
6. 
Le risorse provenienti dalle singole province sono utilizzate nell'ambito del territorio della provincia dalla quale le risorse medesime sono trasferite.
Art. 6. 
(Funzioni dei comuni)
1. 
I comuni sono titolari delle funzioni concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale, anche mediante l'elaborazione di proposte per la definizione del piano regionale degli interventi e dei servizi sociali.
2. 
Per le finalità di cui al comma 1 i comuni rivestono le seguenti competenze:
a) 
programmano e realizzano il sistema locale degli interventi sociali a rete, stabilendone le forme di organizzazione e di coordinamento, i criteri gestionali e le modalità operative ed erogano i relativi servizi secondo i principi individuati dalla presente legge al fine di realizzare un sistema di interventi omogeneamente distribuiti sul territorio;
b) 
il Sindaco è il titolare delle funzioni di tutela socio sanitaria e del diritto alla salute per i suoi cittadini in applicazione di quanto disposto dal d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni;
c) 
esercitano le funzioni in materia di servizi sociali già di competenza delle province, ai sensi dell' articolo 8, comma 5, della l. 328/2000 e secondo quanto previsto all'articolo 5;
d) 
sono titolari delle funzioni amministrative relative all'organizzazione e gestione delle attività formative di base, riqualificazione e formazione permanente per gli operatori dei servizi sociali, individuate nei piani di zona di cui all'articolo 17;
e) 
sono titolari delle funzioni amministrative relative all'autorizzazione, alla vigilanza e all'accreditamento dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale o semiresidenziale;
f) 
elaborano ed adottano, mediante un accordo di programma, i piani di zona relativi agli ambiti territoriali di competenza, garantendo, nella realizzazione del sistema dei servizi sociali, l'integrazione e la collaborazione di tutti i soggetti, pubblici e privati, che concorrono alla programmazione, alla gestione e allo sviluppo dei servizi;
g) 
promuovono lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e favoriscono la reciprocità tra i cittadini nell'ambito della vita comunitaria;
h) 
coordinano programmi, attività e progetti dei vari soggetti che operano nell'ambito territoriale di competenza per la realizzazione di interventi sociali integrati;
i) 
adottano la carta dei servizi di cui all'articolo 24;
j) 
garantiscono ai cittadini l'informazione sui servizi attivati, l'accesso ai medesimi e il diritto di partecipare alla verifica della qualità dei servizi erogati.
Art. 7. 
(Funzioni delle Aziende sanitarie locali)
1. 
Le Aziende sanitarie locali (ASL) assicurano, secondo la normativa vigente e secondo le modalità individuate nei piani attuativi aziendali, nei programmi delle attività territoriali e nei piani di zona, le attività sanitarie a rilievo sociale e le prestazioni ad elevata integrazione sanitaria garantendone l'integrazione, su base distrettuale, con le attività sociali a rilievo sanitario di competenza dei comuni, e mettono a disposizione le professionalità sanitarie per l'espletamento delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 26.
2. 
È trasferita alle ASL, ai sensi della legge 4 marzo 1987, n. 88 (Provvedimenti a favore dei tubercolotici), l'assegnazione delle indennità spettanti ai cittadini affetti da tubercolosi non assistiti dall'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS).
CAPO II. 
AMBITI TERRITORIALI E FORME GESTIONALI DEI SERVIZI SOCIALI
Art. 8. 
(Ambiti territoriali ottimali)
1. 
Al fine di assicurare la migliore integrazione con i servizi sanitari, la Regione individua gli ambiti territoriali dei distretti sanitari o di multipli degli stessi quale ambito ottimale per la gestione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali.
2. 
Gli ambiti territoriali per la gestione dei servizi sono definiti tramite forme di concertazione tra la Regione e gli enti locali con le medesime modalità previste per la predisposizione del piano regionale di cui all'articolo 16 ed in raccordo con le ASL.
3. 
Gli ambiti territoriali ottimali sono definiti sulla base delle caratteristiche geomorfologiche e socioeconomiche delle singole zone e delle peculiarità dei bisogni delle zone medesime, fermo restando il principio generale della coincidenza con gli ambiti territoriali sottesi ai distretti sanitari esistenti.
Art. 9. 
(Forme gestionali)
1. 
La Regione individua nella gestione associata, ed in particolare in quella consortile, la forma idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza degli interventi e dei servizi sociali di competenza dei comuni e prevede incentivi finanziari a favore dell'esercizio associato delle funzioni e della erogazione della totalità delle prestazioni essenziali entro gli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 8.
2. 
La gestione in forma singola dei comuni capoluogo di provincia è idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza degli interventi e dei servizi sociali.
3. 
Per la gestione associata delle funzioni, i comuni adottano le forme associative previste dalla legislazione vigente che ritengono più idonee ad assicurare una ottimale realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, compresa la gestione associata tramite delega all'ASL, le cui modalità gestionali vengono definite con l'atto di delega.
4. 
Gli enti gestori istituzionali che esercitano le attività secondo le forme associative di cui al comma 3 applicano, qualora previsto dai rispettivi statuti, le norme relative all'ordinamento finanziario e contabile di cui alla parte II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nonchè, in quanto applicabili, le norme di cui al titolo IV del medesimo d.lgs. in riferimento al personale dipendente.
5. 
Le attività sociali a rilievo sanitario per la tutela materno-infantile e dell'età evolutiva nonchè per adulti ed anziani con limitazione dell'autonomia, le attività di formazione professionale del personale dei servizi sociali e quelle relative all'autorizzazione, accreditamento e vigilanza sui servizi e sulle strutture sono obbligatoriamente gestite in forma associata ai sensi dei commi 1, 2 e 3, o dai comuni capoluoghi di provincia o dalle ASL delegate. I soggetti gestori assicurano le attività sociali a rilievo sanitario garantendone l'integrazione, su base distrettuale, con le attività sanitarie a rilievo sociale e con le prestazioni ad elevata integrazione sanitaria di competenza delle ASL.
5 bis. 
Le funzioni relative agli interventi socio-assistenziali nei confronti delle gestanti che necessitano di specifici sostegni in ordine al riconoscimento o non riconoscimento dei loro nati e al segreto del parto sono esercitate dai soggetti gestori individuati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare e previa concertazione con i comuni.
[2]
5 ter. 
Nei casi di cui al comma 5 bis, i soggetti gestori, durante i sessanta giorni successivi al parto, garantiscono alle donne già assistite come gestanti ed ai loro nati gli interventi socio-assistenziali finalizzati a sostenere il loro reinserimento sociale. Dopo tale periodo ai medesimi beneficiari è assicurata la continuità assistenziale secondo i criteri e le modalità attuative previsti al comma 5 quinquies. Gli interventi socio-assistenziali a favore dei neonati non riconosciuti sono garantiti fino alla loro adozione definitiva.
[3]
5 quater. 
Gli interventi di cui al comma 5 bis sono erogati su richiesta delle donne interessate e senza ulteriori formalità, indipendentemente dalla loro residenza anagrafica.
[4]
5 quinquies 
Con il provvedimento di individuazione dei soggetti gestori competenti di cui al comma 5 bis, la Giunta regionale definisce altresì criteri, procedure e modalità per l'esercizio delle relative funzioni.
[5]
5 sexies. 
Le risorse necessarie all'erogazione degli interventi di cui al comma 5 bis sono reperite in seno al fondo regionale di cui all'articolo 35, comma 7.
[6]
CAPO III. 
ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI
Art. 10. 
(Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)
1. 
Le IPAB partecipano, quali soggetti di diritto pubblico, alla programmazione e alla gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
2. 
Al riordino delle IPAB si provvede con specifica legge regionale secondo i principi di cui all' articolo 10 della l. 328/2000 e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, a norma dell' articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328 ).
Art. 11. 
(Terzo settore e altri soggetti privati)
1. 
Sono soggetti attivi della rete integrata degli interventi e servizi sociali, per il proprio ambito di competenza e nell'ambito della programmazione regionale e locale, le seguenti organizzazioni afferenti al terzo settore:
a) 
le organizzazioni di volontariato;
b) 
le cooperative sociali;
c) 
gli organismi non lucrativi di utilità sociale;
d) 
le associazioni e gli enti di promozione sociale;
e) 
gli organismi della cooperazione;
f) 
le società di mutuo soccorso;
g) 
le fondazioni;
h) 
gli enti di patronato;
i) 
altri soggetti privati non aventi scopo di lucro.
2. 
La Regione e gli enti locali, secondo quanto previsto dalla specifica normativa vigente nelle singole materie, riconoscono ed agevolano il ruolo di tali organizzazioni, nonchè quello degli enti religiosi riconosciuti dallo Stato, nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
3. 
Il sistema nel suo complesso promuove e valorizza inoltre la partecipazione dei cittadini che in forme individuali, familiari o associative realizzano iniziative di solidarietà sociale senza scopo di lucro.
Art. 12. 
(Servizio civile dei giovani)
1. 
La Regione, nell'ambito delle finalità della legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale) e al fine di favorire le pari opportunità, incentiva le attività di servizio civile volontario femminile e maschile in campo sociale.
2. 
La Regione, secondo modalità definite dalla Giunta regionale, informata la competente Commissione consiliare permanente, promuove, anche attraverso incentivazioni economiche, iniziative sperimentali in ambito regionale e internazionale e favorisce il riconoscimento di crediti formativi individuali anche attraverso appositi accordi con le università nonchè con le istituzioni scolastiche e professionali.
3. 
La Regione adotta forme di collaborazione con l'Ufficio nazionale per il servizio civile di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza), secondo modalità definite dalla Giunta regionale.
Art. 13. 
(Servizio civico volontario delle persone anziane)
1. 
La Regione, riconoscendo il ruolo e la funzione che le persone anziane svolgono nella società, promuove il servizio civico volontario delle persone anziane, al fine di favorire la loro autonomia progettuale, la loro partecipazione alla vita sociale, civile e culturale della comunità nella quale vivono, nonchè la tutela della collaborazione per la garanzia di un mutuo aiuto ed una migliore qualità della vita nella comunità medesima.
2. 
Ai fini di cui al comma 1, per persone anziane si intendono le persone che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età o percepiscano, comunque, un trattamento pensionistico in regime di quiescenza.
3. 
I comuni singoli o associati, le comunità montane e le comunità collinari istituiscono, avvalendosi anche della collaborazione di altri soggetti pubblici o privati, senza finalità di lucro operanti sul territorio, un servizio civico volontario delle persone anziane, integrato con la rete dei servizi sociali locali.
4. 
Il servizio civico delle persone anziane è aperto a tutte le persone anziane che spontaneamente intendono svolgere un'attività volontaria in favore di singole persone e della comunità locale e che abbiano le professionalità e i requisiti attitudinali necessari.
5. 
Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale individua le attività del servizio civico, le modalità generali per il loro svolgimento nonchè i criteri per l'assegnazione di contributi ai soggetti che istituiscono il servizio medesimo.
6. 
I soggetti di cui al comma 3 che istituiscono il servizio civico assicurano lo svolgimento, da parte degli uffici competenti, dei compiti di coordinamento e di direzione delle attività, nonchè la partecipazione delle persone anziane volontarie alla predisposizione e verifica delle attività medesime.
7. 
Sulla base del tempo offerto alla comunità, le persone anziane che partecipano alle attività del servizio civico possono essere destinatarie di opportunità culturali, formative, ricreative fornite anche gratuitamente o a costi ridotti, dai soggetti interessati al servizio civico, ovvero da privati convenzionati.
8. 
I soggetti che istituiscono il servizio civico garantiscono la partecipazione ad esso da parte di singole persone anziane e predispongono, a tal fine, l'organizzazione necessaria per rendere effettiva tale partecipazione.
TITOLO III. 
METODI E STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE
Art. 14. 
(I metodi della programmazione)
1. 
I metodi dell'attività programmatoria degli enti titolari delle funzioni amministrative in materia di interventi e servizi sociali sono basati sull'analisi e sulla valutazione dei bisogni sociali del territorio di competenza e sulla concertazione con tutte le risorse espresse dal territorio medesimo.
2. 
La Regione, le province e i comuni adottano come metodo della programmazione i seguenti criteri operativi:
a) 
la concertazione e la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, nonchè tra questi ed i soggetti di cui all' articolo 1, comma 4, della l. 328/2000 , le aziende pubbliche di servizi alla persona che concorrono con proprie risorse umane, finanziarie o patrimoniali alla realizzazione della rete dei servizi e le organizzazioni sindacali confederali e di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
b) 
la concertazione con le ASL per la programmazione dei processi di tutela della salute e, nell'ambito di questi, per le prestazioni socio-sanitarie integrate, specialmente quelle ad alta integrazione;
c) 
il coordinamento e l'integrazione delle politiche sociali, con gli interventi sanitari e dell'istruzione nonchè con le politiche attive della formazione, del lavoro, della casa, della sicurezza sociale, comunque rivolte alla prevenzione e alla riduzione ed eliminazione delle condizioni di bisogno e disagio;
d) 
l'applicazione del principio della condivisione delle procedure tra pubbliche amministrazioni, al fine di perseguire obiettivi di semplificazione, integrazione, efficacia ed efficienza e di facilitare l'accesso dei cittadini ai servizi;
e) 
la promozione di azioni per favorire la pluralità di offerta di servizi, al fine di garantire il diritto di scelta da parte degli utenti e per consentire, in via sperimentale, su richiesta degli interessati, l'eventuale scelta di servizi sociali in alternativa alle prestazioni economiche, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della l. 328/2000 , nonchè delle pensioni sociali di cui all' articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) e degli assegni erogati ai sensi dell' articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare).
Art. 15. 
(Sistema informativo dei servizi sociali)
1. 
Il Sistema informativo dei servizi sociali (SISS) risponde alle esigenze della programmazione, della gestione, della verifica e della valutazione delle politiche sociali ed è strumento di conoscenza a disposizione di tutti i soggetti degli interventi sociali di cui al titolo II.
2. 
La Giunta regionale, al fine di realizzare la rete unica per le pubbliche amministrazioni, individua linee guida e modelli organizzativi del SISS attraverso l'identificazione dei seguenti criteri:
a) 
raccordo e integrazione delle informazioni relative ai servizi sociali con quelle di altri settori regionali e di altri settori di servizi;
b) 
adeguamento del sistema informativo socio-assistenziale regionale e compatibilità con i sistemi informativi di altri enti locali;
c) 
raccordo con il livello nazionale e con altre regioni;
d) 
coordinamento, a livello regionale, dei dati raccolti dalle province e delle relative elaborazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera b);
e) 
definizione di protocolli per il raccordo e lo scambio di dati tra i diversi soggetti che realizzano il sistema integrato di interventi e servizi sociali.
3. 
Con il medesimo provvedimento sono individuate le modalità di concessione di contributi agli enti di cui al comma 2 per la realizzazione del sistema informativo.
Art. 16. 
(Il piano regionale degli interventi e dei servizi sociali)
1. 
In relazione alle indicazioni del piano nazionale, il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, il piano regionale triennale degli interventi e dei servizi sociali.
2. 
Il piano regionale, integrato con il piano socio-sanitario regionale, ai fini di un'interazione effettiva delle funzioni socio-sanitarie rivolte ai cittadini, e con il piano regionale di sviluppo, è predisposto utilizzando i metodi della programmazione di cui all'articolo 14, con il concorso dei comuni e delle province, anche mediante l'elaborazione di proposte coordinate a livello provinciale ai sensi dell' articolo 20 del d.lgs. 267/2000 e garantisce il raccordo tra i piani di zona, con l'obiettivo di assicurare omogeneità di integrazione socio-sanitaria e l'accesso dei cittadini alle prestazioni erogate.
3. 
Al fine di realizzare una rete integrata di interventi sociali, il piano regionale indica le aree e le azioni prioritarie d'intervento, i criteri per la loro verifica e valutazione, nonchè gli indirizzi ed i criteri per la destinazione ed il riparto del fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 35, e per la destinazione delle risorse finanziarie per gli investimenti di cui all'articolo 37.
Art. 17. 
(Piano di zona)
1. 
I comuni singoli od associati, a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le ASL nelle forme previste dall' articolo 3 quater, comma 3, lettera c), del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni per quanto attiene alle attività di integrazione socio-sanitaria, provvedono a definire il piano di zona ai sensi dell' articolo 19 della l. 328/2000 che rappresenta lo strumento fondamentale e obbligatorio per la definizione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali del territorio di competenza.
2. 
Il piano di zona, definito secondo le indicazioni del piano regionale di cui all'articolo 16 e con la partecipazione di tutti i soggetti attivi nella programmazione, è approvato tramite accordo di programma promosso e approvato dal legale rappresentante dell'ente gestore al quale il piano di zona afferisce.
3. 
La Giunta regionale individua le linee guida di carattere procedurale per la predisposizione del piano di zona.
4. 
Il piano di zona rappresenta lo strumento primario di attuazione della rete dei servizi sociali e, anche attraverso l'integrazione socio-sanitaria, persegue l'obiettivo del benessere della persona, del miglioramento continuo della qualità dei servizi nonchè della promozione sociale, anche attraverso la messa in opera di strumenti per l'osservazione del disagio emergente dalle varie fasce della popolazione interessata.
5. 
Il piano di zona dei servizi sociali è integrato nel più generale quadro delle politiche della sanità, dell'ambiente, dell'istruzione, della formazione, del lavoro, della casa, dei servizi, del tempo libero, dei trasporti e delle comunicazioni.
6. 
La parte dei piani di zona relativa alle attività di integrazione socio sanitaria trova obbligatoria corrispondenza nella parte dei programmi di attività distrettuale contenuta nei piani attuativi aziendali per garantire la preventiva convergenza di orientamenti dei due comparti interessati, l'omogeneità di contenuti, tempi e procedure.
7. 
Il piano di zona, predisposto previa concertazione con i soggetti del terzo settore e con quelli di cui all' articolo 1, comma 6, della l. 328/2000 , comprende i seguenti contenuti:
a) 
la conoscenza e l'analisi dei bisogni della popolazione, nonchè le forme di rilevazione dei dati nell'ambito del sistema informativo;
b) 
l'individuazione, la qualificazione e la quantificazione delle risorse pubbliche del terzo settore e private, disponibili ed attivabili;
c) 
la definizione degli obiettivi strategici e delle priorità cui finalizzare le risorse disponibili;
d) 
la strutturazione dei servizi e la tipologia delle prestazioni;
e) 
le modalità di concertazione e di raccordo per la programmazione e l'erogazione dei servizi e delle prestazioni fra tutti i soggetti coinvolti;
f) 
i rapporti organizzativi ed economico-finanziari fra i diversi soggetti quali accordi, deleghe, convenzioni e protocolli d'intesa per i servizi;
g) 
l'attività di formazione di base, la riqualificazione e la formazione permanente per gli operatori dei servizi sociali;
h) 
la collocazione fisica dei servizi, la composizione e le funzioni delle equipes pluriprofessionali relative ai singoli progetti-obiettivo;
i) 
i criteri di qualità delle prestazioni, le modalità di approvazione congiunta dei progetti individualizzati, le facilitazioni all'accesso da parte dei cittadini e ogni altro elemento ritenuto necessario ad elevare la qualità dei servizi e delle prestazioni erogate;
j) 
la definizione del sistema di monitoraggio e verifica.
8. 
Gli enti gestori istituzionali si avvalgono di forme di consultazione con tutti gli enti erogatori delle prestazioni sociali, al fine di stabilire le modalità operative attraverso le quali realizzare il sistema e la rete dei servizi sociali.
9. 
All'accordo di programma stipulato per assicurare l'adeguato coordinamento delle risorse umane e finanziarie, partecipano i soggetti pubblici di cui al comma 1, le aziende pubbliche di servizi alla persona, i soggetti del terzo settore che concorrono investendo direttamente proprie risorse umane, finanziarie o patrimoniali nella realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, nonchè la provincia, per i servizi di supporto e di area vasta svolti dalla medesima.
10. 
Gli enti e le amministrazioni pubbliche che stipulano l'accordo di programma hanno l'obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino ed ostacolino l'accordo o che contrastino con esso; gli enti e le amministrazioni medesime sono tenuti a compiere gli atti applicativi ed attuativi dell'accordo stesso, stante l'efficacia contrattuale del medesimo.
11. 
Nella definizione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali a livello locale è favorita la partecipazione attiva dei cittadini tramite forme che garantiscano l'effettiva espressione dei bisogni.
TITOLO IV. 
LE PRESTAZIONI E I LIVELLI ESSENZIALI E OMOGENEI
Art. 18. 
(Le prestazioni essenziali)
1. 
Il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali fornisce risposte omogenee sul territorio finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) 
superamento delle carenze del reddito familiare e contrasto della povertà;
b) 
mantenimento a domicilio delle persone e sviluppo della loro autonomia;
c) 
soddisfacimento delle esigenze di tutela residenziale e semiresidenziale delle persone non autonome e non autosufficienti;
d) 
sostegno e promozione dell'infanzia, della adolescenza e delle responsabilità familiari;
e) 
tutela dei diritti del minore e della donna in difficoltà;
f) 
piena integrazione dei soggetti disabili;
g) 
superamento, per quanto di competenza, degli stati di disagio sociale derivanti da forme di dipendenza;
h) 
informazione e consulenza corrette e complete alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi;
i) 
garanzia di ogni altro intervento qualificato quale prestazione sociale a rilevanza sanitaria ed inserito tra i livelli di assistenza, secondo la legislazione vigente.
2. 
Le prestazioni e i servizi essenziali per assicurare risposte adeguate alle finalità di cui al comma 1 sono identificabili, tenendo conto anche delle diverse esigenze delle aree urbane e rurali, nelle seguenti tipologie:
a) 
servizio sociale professionale e segretariato sociale;
b) 
servizio di assistenza domiciliare territoriale e di inserimento sociale;
c) 
servizio di assistenza economica;
d) 
servizi residenziali e semiresidenziali;
e) 
servizi per l'affidamento e le adozioni;
f) 
pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari.
Art. 19. 
(Livelli essenziali e omogenei delle prestazioni)
1. 
La Giunta regionale, sulla base di quanto previsto dalla normativa nazionale in materia, sentita la competente commissione consiliare, recepisce con apposito provvedimento, previa concertazione con i comuni e con gli altri soggetti interessati di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), i livelli essenziali e omogenei delle prestazioni di cui all'articolo 18 sulla base dei seguenti criteri:
a) 
peculiarità dei bisogni della popolazione interessata;
b) 
necessità di una distribuzione omogenea sul territorio in relazione alle sue caratteristiche socio-economiche;
c) 
analisi degli indicatori di risultato e di benessere sociale individuati dal piano regionale;
d) 
utilizzo di tutte le risorse presenti e attivabili sul territorio.
2. 
I livelli essenziali di cui al comma 1 costituiscono la risposta minima ed omogenea che i comuni tramite gli enti gestori istituzionali sono tenuti a garantire su tutto il territorio piemontese.
Art. 20. 
(Integrazione socio-sanitaria)
1. 
In attuazione dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 3- septies, commi 6 e 8 del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ed al fine di rispondere ai bisogni che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, il benessere delle persone, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, di concerto con la Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria di cui all' articolo 108 della l.r. 44/2000 , inserito dall' articolo 10 della l.r. 5/2001 , con propria deliberazione, sulla base di quanto disposto dalla normativa nazionale in materia, fornisce indicazioni relative alle prestazioni essenziali ad integrazione socio-sanitaria, determinandone gli obiettivi, le funzioni, i criteri di erogazione, di funzionamento e di finanziamento.
2. 
L'accordo di programma di cui all'articolo 17 regola le attività socio-sanitarie integrate, realizzate a livello distrettuale e con modalità concordate fra la componente sanitaria e quella sociale.
3. 
Le attività sono realizzate con modalità operative condivise dai settori sanitario e sociale e, al fine di garantire l'attuazione e l'efficacia degli interventi, viene nominato il responsabile del procedimento.
4. 
L'erogazione delle prestazioni e dei servizi è organizzata mediante la valutazione multidisciplinare del bisogno, la definizione del piano di lavoro integrato e individualizzato, il monitoraggio costante, la verifica periodica e la valutazione finale dei risultati, sulla base di indirizzi e protocolli emanati dalla Giunta regionale al fine di rendere omogenei sul territorio i criteri di valutazione.
Art. 21. 
(Qualità dei servizi)
1. 
La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, al fine di assicurare che gli interventi e servizi sociali siano orientati alla qualità, in termini di adeguatezza delle risposte ai bisogni, all'efficacia ed efficienza dei metodi e degli interventi ai fini dell'accreditamento di cui all'articolo 29, adotta specifici standard ed indicatori di qualità utili a verificare e valutare i seguenti parametri:
a) 
qualità dei servizi e delle prestazioni erogate;
b) 
congruità dei risultati raggiunti con i bisogni espressi;
c) 
efficace utilizzo delle risorse finanziarie impiegate;
d) 
flessibilità organizzativa adottata;
e) 
ottimale utilizzo di tutte le risorse del territorio;
f) 
differenziazione degli interventi e dei servizi sulla base della domanda espressa dagli utenti.
TITOLO V. 
I DESTINATARI DEGLI INTERVENTI E I LORO DIRITTI
Art. 22. 
(Destinatari degli interventi)
1. 
La Regione identifica nel bisogno il criterio di accesso al sistema integrato di interventi e servizi sociali e riconosce a ciascun cittadino il diritto di esigere, secondo le modalità previste dall'ente gestore istituzionale, le prestazioni sociali di livello essenziale di cui all'articolo 18, previa valutazione dell'ente medesimo e secondo i criteri di priorità di cui al comma 3. Contro l'eventuale motivato diniego è esperibile il ricorso per opposizione allo stesso ente competente per l'erogazione della prestazione negata.
2. 
Hanno diritto di fruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali i cittadini residenti nel territorio della Regione Piemonte, i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, gli stranieri individuati ai sensi dell' articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), i minori stranieri non accompagnati, gli stranieri con permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, i rifugiati e richiedenti asilo e gli apolidi.
3. 
I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonchè i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, i minori, specie se in condizioni di disagio familiare, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali.
Art. 23. 
(Accesso ai servizi)
1. 
L'accesso ai servizi è organizzato in modo da garantire agli utenti tutela, pari opportunità di fruizione dei servizi e diritto di scelta.
2. 
L'accesso ai servizi è garantito attraverso le seguenti azioni:
a) 
uniformità di procedure per l'accesso ai servizi in ogni ambito territoriale;
b) 
informazione sistematica ed efficace sull'offerta dei servizi e sui relativi costi;
c) 
orientamento e accompagnamento, in particolare in favore di persone e famiglie in condizioni di fragilità, di non autosufficienza o di dipendenza, all'accesso ai servizi;
d) 
trasparenza nella gestione dei tempi di attesa;
e) 
osservazione e monitoraggio dei bisogni, delle risorse e degli interventi realizzati.
3. 
L'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari è realizzato attraverso una valutazione del bisogno che garantisca interventi e servizi appropriati e personalizzati.
4. 
La valutazione del bisogno è condizione necessaria per accedere ai servizi a titolo gratuito o con concorso parziale alla spesa da parte dell'utenza, nonchè per fruire del titolo per l'acquisto dei servizi.
5. 
La valutazione del bisogno si conclude con la predisposizione di un progetto personalizzato, concordato con la persona e la sua famiglia, finalizzato ad indicare la natura del bisogno, la complessità e l'intensità dell'intervento, la sua durata e i relativi costi.
6. 
La Regione sviluppa specifiche azioni mirate a facilitare l'accesso ai servizi e alle prestazioni sociali, con particolare attenzione ai residenti in zone svantaggiate, nelle aree montane, collinari e rurali, nei piccoli centri e nelle periferie urbane.
Art. 24. 
(La carta dei servizi e i diritti degli utenti)
1. 
La Regione riconosce a tutti i cittadini il diritto ad avere informazioni sui servizi, sui livelli essenziali di prestazioni sociali erogabili, sulle modalità di accesso e sulle tariffe praticate nonchè a partecipare a forme di consultazione e di valutazione dei servizi sociali.
2. 
I singoli utenti e le loro famiglie hanno inoltre diritto a partecipare alla definizione del progetto personalizzato ed al relativo contratto informato.
3. 
I soggetti gestori di strutture e servizi assicurano forme di partecipazione degli utenti o loro rappresentanti al controllo della qualità delle prestazioni con la costituzione di comitati misti di partecipazione.
4. 
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con la partecipazione delle associazioni degli utenti, è adottata in ogni ambito territoriale di riferimento la carta dei servizi, in conformità agli schemi generali di cui all' articolo 13 della l. 328/2000 .
5. 
La carta dei servizi è finalizzata ai seguenti obiettivi:
a) 
stipulazione da parte dei comuni singoli o associati di un patto sociale per il benessere della cittadinanza, attraverso l'assunzione degli impegni generali sui servizi da attivare sul territorio;
b) 
individuazione, da parte dei soggetti gestori istituzionali, dei criteri e delle mappe di accesso ai servizi, delle modalità di erogazione e di finanziamento dei servizi e delle prestazioni, dell'elenco dei soggetti autorizzati o accreditati, dei livelli di assistenza erogati, degli standard di qualità dei servizi, delle modalità di partecipazione dei cittadini al costo dei servizi, delle forme di tutela dei diritti degli utenti, delle regole da applicare in caso di mancato rispetto delle garanzie previste dalla carta, nonchè delle modalità di ricorso da parte degli utenti, anche attraverso gli istituti di patronato.
6. 
La carta dei servizi costituisce requisito necessario per l'accreditamento dei soggetti erogatori di prestazioni sociali.
Art. 25. 
(Comunicazione sociale)
1. 
Al fine di qualificare il rapporto tra cittadino e istituzioni, i comuni singoli e associati predispongono, quale parte integrante del piano di zona, la redazione di un piano di comunicazione sociale che individui, oltre la carta dei servizi, ulteriori strumenti comunicativi al fine di favorire la conoscenza delle attività, delle iniziative e dei servizi a disposizione dei cittadini.
2. 
La redazione, da parte degli enti gestori istituzionali, del bilancio sociale, predisposto secondo modalità individuate dalla Giunta regionale e presentato unitamente alla relazione consuntiva, costituisce strumento qualificante della comunicazione sociale interna ed esterna.
TITOLO VI. 
VIGILANZA, AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO
Art. 26. 
(Vigilanza)
1. 
La funzione di vigilanza consiste nella verifica e nel controllo della rispondenza alla normativa vigente dei requisiti strutturali, gestionali e organizzativi dei servizi e delle strutture socio-assistenziali, socio-educative e socio-sanitarie pubbliche e private a ciclo residenziale e semiresidenziale e, in particolare, nella verifica della qualità e dell'appropriatezza dei servizi e delle prestazioni erogate, al fine di promuovere la qualità della vita e il benessere fisico e psichico delle persone che usufruiscono dei servizi o sono ospitate nelle strutture.
2. 
La funzione di vigilanza è svolta dai soggetti di cui all'articolo 9, comma 5, avvalendosi delle professionalità sanitarie di cui all'articolo 7, comma 1.
3. 
La funzione di vigilanza comprende le seguenti attività tecnico-amministrative:
a) 
il rilascio, la modifica, la sospensione e la revoca del titolo autorizzativo all'esercizio dei servizi e delle strutture di cui al comma 1;
b) 
la verifica ed il controllo dei requisiti strutturali, tecnici e gestionali, previsti per la tipologia di appartenenza dei servizi e delle strutture, dalle norme nazionali e regionali;
c) 
il controllo e la verifica della qualità dell'assistenza erogata nei confronti della generalità degli assistiti mediante indicazioni tecniche ed operative che consentano la revisione della qualità delle prestazioni e dei servizi per il miglioramento continuo degli stessi;
d) 
la verifica della conformità dei presidi e dei servizi offerti agli obiettivi della programmazione regionale e locale;
e) 
la promozione della riconversione dei presidi ove ne ricorrano i presupposti.
4. 
Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce i criteri e le procedure per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, le tipologie dei servizi e delle strutture oggetto della vigilanza, i requisiti gestionali e organizzativi dei servizi di cui al comma 1, nonchè le modalità per la promozione dello svolgimento delle funzioni medesime ed i termini per la regolarizzazione delle irregolarità relative all'esercizio di attività socio-assistenziali e socio-sanitarie non autorizzate.
5. 
Annualmente la Giunta regionale presenta una relazione al Consiglio regionale in merito alle attività di vigilanza svolte sul territorio.
Art. 27. 
(Autorizzazione)
1. 
Il diritto all'esercizio dei servizi e delle attività delle strutture di cui all'articolo 26, comma 1, è conferito al soggetto che ne fa richiesta mediante un provvedimento amministrativo di autorizzazione.
2. 
L'autorizzazione è concessa, entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, previa verifica del possesso dei requisiti organizzativi e strutturali previsti dalle disposizioni statali e regionali per l'esercizio dei servizi e dell'attività delle strutture, alla persona fisica qualificata come titolare dell'attività che intende esercitare o al legale rappresentante della persona giuridica o della società.
3. 
Il titolare o il legale rappresentante sono responsabili, ai fini autorizzativi, del corretto funzionamento dei servizi e delle attività autorizzate.
4. 
La responsabilità ai fini amministrativi in capo al titolare dell'autorizzazione permane anche nel caso di affidamento a terzi della gestione, in tutto o in parte, dei servizi erogabili; l'affidatario della gestione dell'attività è comunque soggetto alla verifica del rispetto della normativa vigente sulla regolarità di funzionamento del servizio.
5. 
L'autorizzazione ha carattere personale e non è, in ogni caso, rilasciata ai soggetti che abbiano riportato condanna per un reato che incida sulla loro moralità professionale, salva riabilitazione o che siano stati dichiarati falliti, salva riabilitazione.
6. 
La cessione, a qualsiasi titolo, dell'attività, la cessione della società, nonchè la semplice modifica della rappresentanza legale della stessa determinano la modificazione del titolo autorizzativo.
7. 
Il soggetto subentrante presenta all'ente competente istanza per l'adeguamento della titolarità dell'autorizzazione, previo accertamento dei previsti requisiti soggettivi.
8. 
Nel caso in cui s'intendano apportare variazioni gestionali e strutturali di servizi e strutture, il titolare dell'autorizzazione presenta istanza al competente ente della funzione amministrativa per ottenere la modificazione dell'autorizzazione.
9. 
La cessazione dell'attività svolta è comunicata almeno centoventi giorni prima all'ente titolare della funzione autorizzativa e determina la decadenza dell'autorizzazione.
Art. 28. 
(Violazioni e provvedimenti conseguenti)
1. 
Qualora il soggetto titolare della funzione di vigilanza accerti la violazione delle disposizioni nazionali e regionali che disciplinano l'esercizio delle attività e dell'erogazione dei servizi, impartisce alla persona fisica titolare dell'autorizzazione o al legale rappresentante della persona giuridica le prescrizioni necessarie, assegnando un termine per ottemperarvi.
2. 
L'accertamento dell'inosservanza reiterata delle prescrizioni impartite, la violazione, anche senza preventiva irrogazione di prescrizioni, di norme in materia di sanità, di igiene e di sicurezza che siano di grave pregiudizio per la sicurezza e la salute delle persone assistite e degli operatori della struttura, provoca la revoca del titolo autorizzativo.
3. 
Si procede alla revoca immediata del titolo autorizzativo nel caso di emanazione, a carico del titolare dell'autorizzazione, di sentenza passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 27, comma 5, e nei suoi confronti non può essere rilasciata autorizzazione alcuna prima di cinque anni dal provvedimento di revoca del precedente titolo autorizzativo.
4. 
In caso di esercizio di attività socio-assistenziali e socio-sanitarie non autorizzate, il soggetto titolare della funzione di vigilanza, esperiti gli opportuni accertamenti, fermi restando i presupposti e i requisiti previsti, promuove la regolarizzazione dell'attività impartendo le prescrizioni necessarie e assegnando un termine per ottemperarvi, da definirsi con l'atto amministrativo di cui all'articolo 26, comma 4, fatta comunque salva la irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 30.
5. 
In caso di impossibilità di adeguamento ai requisiti stabiliti per ottenere l'autorizzazione o di inottemperanza alle prescrizioni irrogate, il soggetto titolare delle funzioni di vigilanza attiva immediatamente le procedure per far cessare l'attività, verificando che siano messe in atto le opportune iniziative per l'assistenza e la tutela delle persone interessate.
6. 
Il soggetto titolare della funzione di vigilanza, nei casi in cui tale titolarità non sia attribuita al comune interessato, trasmette immediatamente copia degli atti al Sindaco del comune o dei comuni dove sono operativi il servizio o la struttura nei cui confronti è stato revocato il titolo autorizzativo o dove opera un servizio o una struttura non autorizzati e nei cui confronti sia stata disposta la cessazione dell'attività.
7. 
Il Sindaco provvede all'emanazione dell'ordinanza di cessazione dei servizi e delle attività e alla chiusura della struttura interessata.
8. 
Con il provvedimento regionale di cui all'articolo 26, comma 4, vengono indicate le ulteriori fattispecie di violazione che possono provocare la revoca del titolo autorizzativo.
Art. 29. 
(Accreditamento)
1. 
L'accreditamento dei servizi e delle strutture costituisce titolo necessario per l'instaurazione di accordi contrattuali con il sistema pubblico e presuppone il possesso di ulteriori specifici requisiti di qualità rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione.
2. 
La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce le procedure del processo di accreditamento, che viene coordinato con i meccanismi previsti per l'accreditamento delle strutture sanitarie, nonchè gli ulteriori requisiti di cui al comma 1, sulla base dei seguenti criteri:
a) 
adozione della carta dei servizi e di strumenti di comunicazione e trasparenza;
b) 
localizzazione idonea ad assicurare l'integrazione e la fruizione degli altri servizi del territorio;
c) 
eliminazione di barriere architettoniche;
d) 
qualificazione del personale;
e) 
coordinamento con i servizi sanitari e con gli altri servizi sociali del territorio;
f) 
adozione di programmi e di progetti assistenziali individualizzati, calibrati sulle necessità delle singole persone;
g) 
adozione di strumenti di valutazione e di verifica dei servizi erogati;
3. 
Le strutture autorizzate ed accreditate sono convenzionabili con il sistema pubblico senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti letto convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili nei limiti previsti dal piano socio-sanitario regionale e in base alle spese programmate dalla ASL di competenza, in attuazione e nel pieno rispetto dei principi dettati dall'articolo 3, comma 2, lettera a), per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta da parte degli utenti.
Art. 30. 
(Sanzioni)
1. 
L'esercizio dei servizi e delle strutture socio-assistenziali pubbliche e private a ciclo residenziale e semiresidenziale senza la prescritta autorizzazione o con eccedenza di ospiti rispetto ai posti autorizzati, l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 27, commi 5 e 6, nonchè la reiterata inadempienza alle singole prescrizioni impartite dal titolare delle funzioni di vigilanza, costituiscono illecito amministrativo.
2. 
La misura delle sanzioni per gli illeciti di cui al comma 1 è individuata con atto deliberativo dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, fatto salvo il principio di specialità di cui all' articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
3. 
Qualora sia accertato l'esercizio di servizi e di strutture non coerente con la specialità del titolo autorizzativo, alle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si accompagna un'ordinanza che ingiunga a provvedere entro un congruo termine, comunque non superiore a trenta giorni, al ripristino ad operare nel pieno rispetto di quanto autorizzato, fatti salvi gli adeguamenti immediatamente applicabili nonchè le disposizioni che prevedono la revoca del titolo autorizzativo.
4. 
L'applicazione delle sanzioni è esercitata dai soggetti titolari delle funzioni di vigilanza.
5. 
I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dai soggetti titolari delle funzioni di autorizzazione e vigilanza in appositi capitoli di bilancio.
Art. 31. 
(Modalità di affidamento dei servizi alla persona)
1. 
Negli affidamenti relativi ai servizi alla persona, gli enti pubblici procedono all'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. È esclusa l'aggiudicazione basata esclusivamente sul criterio del prezzo più basso.
2. 
La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, sulla base dell'atto di indirizzo e coordinamento del Governo di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, della l. 328/2000 , adotta specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona ed alle modalità per valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi.
3. 
Il provvedimento di cui al comma 2 individua il ruolo da riconoscersi a ciascuna delle varie componenti del terzo settore nel rispetto della loro natura originaria come definita per legge e le conseguenti modalità di coinvolgimento negli ambiti della programmazione, organizzazione e gestione, le azioni da prevedere e finanziare nei piani regionali e di zona per il sostegno e la qualificazione dei soggetti del terzo settore, nonchè gli orientamenti e le indicazioni per la scelta, fra i vari sistemi previsti dalla normativa vigente, delle modalità di gestione dei servizi sociali e di coinvolgimento di privati nella stessa, individuando per ciascuno di questi l'ambito ottimale di applicazione.
4. 
I criteri da utilizzare nelle procedure per l'affidamento a terzi di servizi sociali garantiscono la piena espressione della progettualità da parte del soggetto gestore, l'esclusione del ricorso a forme di intermediazione di manodopera, la considerazione, nella determinazione del prezzo base, del costo del lavoro di cui ai contratti collettivi nazionali, la valutazione degli aspetti qualitativi del servizio nella fase di affidamento, nonchè il controllo del mantenimento degli stessi nella fase dell'esecuzione del contratto.
TITOLO VII. 
LE RISORSE UMANE
Art. 32. 
(Personale dei servizi sociali)
1. 
[La Regione individua le seguenti figure professionali dei servizi sociali:
[7]
a) 
gli assistenti sociali;
b) 
gli educatori professionali;
c) 
gli operatori socio-sanitari e gli assistenti domiciliari e dei servizi tutelari;
d) 
gli animatori professionali socio-educativi.]
2. 
[Per l'esercizio della professione di educatore professionale è richiesto, alternativamente, il possesso dei seguenti titoli:
[8]
a) 
diploma o attestato di qualifica di educatore professionale o di educatore specializzato o altro titolo equipollente conseguito in esito a corsi biennali o triennali post-secondari, riconosciuti dalla Regione o rilasciati dall'università;
b) 
laurea in scienze dell'educazione-indirizzo educatore professionale extrascolastico, indirizzo e curriculum educatore professionale;
c) 
laurea di educatore professionale conseguita ai sensi del decreto ministeriale 8 ottobre 1998, n. 520 (Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'educatore professionale, ai sensi dell' articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ).]
3. 
Per lo svolgimento delle funzioni proprie dell'assistente domiciliare e dei servizi tutelari è richiesto, alternativamente, il possesso dei seguenti titoli:
a) 
attestato di qualifica di assistente domiciliare e dei servizi tutelari o altra qualifica equivalente, conseguito in esito a corsi specifici riconosciuti dalla Regione;
b) 
attestato di qualifica di operatore socio-sanitario.
4. 
Per lo svolgimento delle funzioni proprie dell'animatore professionale socio educativo è richiesto, alternativamente, il possesso dei seguenti titoli:
a) 
attestato di qualifica di animatore professionale di cui alla normativa regionale vigente;
b) 
laurea in scienze dell'educazione, curriculum animatore professionale socio-educativo o lauree con contenuti formativi analoghi.
5. 
La figura professionale di assistente domiciliare e dei servizi tutelari è considerata ad esaurimento in seguito all'istituzione della figura dell'operatore socio-sanitario.
6. 
Partecipano alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali coloro che sono in possesso degli attestati di frequenza a corsi di elementi di collaborazione familiare e di tecniche di sostegno alla persona.
7. 
Gli operatori di cui al comma 1, lettere b) e c), in servizio da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge, privi dei requisiti professionali suddetti, accedono ai corsi di riqualificazione secondo le modalità indicate da provvedimenti attuativi; gli operatori privi dei requisiti professionali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in servizio da meno di due anni accedono ai corsi di prima formazione.
8. 
È comunque fatto salvo il rispetto delle norme contrattuali vigenti e di quanto previsto dalla contrattazione nazionale e decentrata.
Art. 33. 
(Direttore dei servizi sociali)
1. 
Costituiscono requisiti per la nomina a direttore dei servizi sociali degli enti gestori istituzionali il possesso del diploma di laurea o dell'iscrizione alla sezione A dell'albo professionale dell'ordine degli assistenti sociali, nonchè lo svolgimento, per almeno cinque anni, di attività di direzione in enti o strutture pubbliche ovvero in strutture private di medie o grandi dimensioni.
2. 
Possono essere nominati direttori dei servizi sociali anche coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ricoperto o ricoprano il ruolo di responsabile o coordinatore dei servizi socio-assistenziali da almeno cinque anni.
Art. 34. 
(Le attività formative)
1. 
La formazione degli operatori costituisce strumento per la promozione della qualità e dell'efficacia del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
2. 
La Regione promuove la formazione degli operatori sociali e degli operatori dell'area socio-sanitaria, tenendo in considerazione le esigenze di raccordo dei percorsi formativi e di integrazione delle diverse professionalità.
3. 
La Regione, le province e gli enti gestori istituzionali promuovono iniziative formative a sostegno della qualificazione delle attività dei soggetti del terzo settore.
4. 
La programmazione regionale delle attività formative degli operatori sociali è predisposta dalla Regione, dalle province e dagli enti gestori istituzionali di cui all'articolo 9, comma 4, ciascuno per quanto di competenza, e con il concorso dell'università e degli altri enti e soggetti accreditati titolari di funzioni formative.
5. 
I soggetti pubblici e privati, erogatori degli interventi sociali, promuovono e agevolano la partecipazione degli operatori ad iniziative di formazione, qualificazione e aggiornamento.
TITOLO VIII. 
LE RISORSE FINANZIARIE E I BENI PATRIMONIALI
Art. 35. 
(Le risorse finanziarie di parte corrente)
1. 
Fatti salvi i finanziamenti provenienti dallo Stato vincolati a specifiche finalità, il sistema integrato degli interventi e servizi sociali è finanziato dai comuni, con il concorso della Regione e degli utenti, nonchè dal fondo sanitario regionale per le attività integrate socio-sanitarie.
2. 
I comuni, quali titolari delle funzioni amministrative relative alla realizzazione delle attività e degli interventi sociali, garantiscono risorse finanziarie che, affiancandosi alle risorse messe a disposizione dallo Stato, dalla Regione e dagli utenti, assicurino il raggiungimento di livelli di assistenza adeguati ai bisogni espressi dal proprio territorio. La Giunta regionale, di concerto con i comuni singoli o associati, individua una quota capitaria sociale necessaria per assicurare i livelli essenziali e omogenei delle prestazioni di cui all'articolo 19.
3. 
I comuni che partecipano alla gestione associata dei servizi sono tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio le quote di finanziamento stabilite dall'organo associativo competente e ad operare i relativi trasferimenti in termini di cassa alle scadenze previste dagli enti gestori istituzionali.
4. 
La Regione concorre al finanziamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali attraverso proprie specifiche risorse.
5. 
L'intervento finanziario regionale, con carattere contributivo rispetto all'intervento primario comunale, è finalizzato a sostenere lo sviluppo ed il consolidamento su tutto il territorio regionale di una rete di servizi sociali qualitativamente omogenei e rispondenti alle effettive esigenze delle comunità locali.
6. 
Le risorse annuali regionali di cui al comma 4 sono almeno pari a quelle dell'anno precedente, incrementate del tasso di inflazione programmato.
7. 
È istituito il fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali nel quale confluiscono le risorse proprie della Regione di cui al comma 4, le risorse indistinte trasferite dallo Stato, le risorse trasferite dalle province di cui all'articolo 5, comma 4, nonchè le risorse provenienti da soggetti pubblici e privati.
8. 
Il fondo regionale di cui al comma 7 è annualmente ripartito tra i comuni singoli o associati secondo criteri individuati dalla Giunta regionale, informata la commissione consiliare competente, sulla base delle indicazioni contenute nel piano regionale di cui all'articolo 16; parte dello stesso fondo può essere ripartito tra le province per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti svolti dalle stesse a supporto degli enti locali interessati e per il funzionamento dell'ufficio provinciale di pubblica tutela, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5.
9. 
In coerenza con la funzione programmatoria ed organizzativa attribuita alla Regione, le risorse del fondo di cui al comma 7 sono prioritariamente destinate alla contribuzione finanziaria delle gestioni locali conformi, sul piano progettuale, organizzativo ed operativo, alle indicazioni e agli obiettivi fissati dalla Regione.
10. 
I criteri per il riparto del fondo regionale sono finalizzati a privilegiare gli enti gestori istituiti entro gli ambiti territoriali ottimali individuati dalla Regione, ai sensi dell'articolo 8, prevedendo anche eventuali disincentivi per la gestione in ambiti territoriali diversi, nonchè i seguenti enti gestori:
a) 
enti che assumono la gestione complessiva degli interventi e servizi sociali di livello essenziale;
b) 
enti che assicurano i livelli essenziali e uniformi delle prestazioni spostando l'attenzione dalla domanda espressa ai bisogni rilevati;
c) 
enti che favoriscono la diversificazione e la personalizzazione degli interventi;
d) 
enti che promuovono la partecipazione effettiva di tutti i soggetti pubblici e privati e delle famiglie nella progettazione e nella realizzazione del sistema;
e) 
enti che assicurano, in via prioritaria, la risposta alle esigenze di persone portatrici di bisogni gravi;
f) 
enti che realizzano la massima integrazione tra sanità e assistenza, nonchè il coordinamento delle politiche dei servizi sociali con le politiche della casa, dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro;
g) 
enti che garantiscono, attraverso l'attuazione di forme di controllo direzionale e di analisi costante delle attività in corso di gestione, la corrispondenza dei risultati effettivamente conseguiti con gli obiettivi prefissati nella fase programmatoria, in termini di efficacia ed efficienza dei servizi e delle prestazioni ed assicurano un impegno finanziario dei comuni adeguato a sostenere le spese necessarie per fornire idonee risposte ai bisogni del territorio.
Art. 36. 
(Controlli di gestione)
1. 
Gli enti gestori istituzionali dei servizi sociali, al fine di rilevare i dati relativi al rapporto tra risorse impiegate e prestazioni erogate, adottano idonei sistemi di controllo di gestione.
2. 
La Giunta regionale individua metodi e strumenti e fornisce indirizzi per una realizzazione omogenea del controllo di gestione da parte degli enti gestori istituzionali, che consenta analisi comparative di efficacia e di efficienza e costituisca fonte informativa per la programmazione regionale.
Art. 37. 
(Le risorse finanziarie per investimenti)
1. 
La Regione promuove la realizzazione della rete delle strutture sociali, socio-assistenziali e socio-sanitarie a ciclo residenziale e semiresidenziale con l'obiettivo del riequilibrio territoriale, dell'adeguamento agli standard definiti dalla normativa vigente e della realizzazione di servizi innovativi.
2. 
La Giunta regionale provvede a classificare le strutture residenziali e semiresidenziali, a individuare i relativi requisiti strutturali, gestionali e organizzativi e a definire i tempi per l'adeguamento delle strutture esistenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. 
È attribuita alla Giunta regionale la facoltà di individuare uno specifico regime in ordine ai tempi e alle modalità di adeguamento di strutture esistenti gestite da soggetti senza fini di lucro caratterizzate da una dimensione rilevante, da modalità organizzative adeguate ad una ottimale risposta ai bisogni di particolari tipologie di utenza e comprovate dal ruolo storico che tali soggetti hanno svolto nel tempo.
4. 
Per i fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, mediante l'utilizzo di risorse proprie e di eventuali risorse messe a disposizione da parte di altri soggetti pubblici e privati, definisce i programmi per la promozione degli interventi di realizzazione di nuove strutture, di acquisto, di trasformazione, di ristrutturazione, di ampliamento e straordinaria manutenzione di strutture esistenti, di acquisto di attrezzature e arredi.
5. 
Nella definizione dei programmi di cui al comma 4 la Giunta regionale si ispira ai seguenti criteri:
a) 
analisi dei fabbisogni del territorio, al fine di procedere al riequilibrio e all'attivazione di strutture nelle aree carenti;
b) 
individuazione delle soluzioni strutturali che prevedono risposte composite di assistenza sia residenziale che semiresidenziale, differenziate in funzione del diverso grado di autonomia degli ospiti, in modo da garantirne la permanenza in caso di variazioni;
c) 
promozione degli interventi che si caratterizzano per la realizzazione di forme effettive di integrazione socio-sanitaria;
d) 
realizzazione di interventi innovativi di residenzialità temporanea, diurna, notturna e stagionale di sostegno alle famiglie, al fine di evitare la collocazione definitiva delle persone in stato di bisogno nelle strutture residenziali.
6. 
Le risorse finanziarie di cui al comma 4 sono concesse a soggetti pubblici e privati sulla base delle seguenti condizioni:
a) 
la realizzazione degli interventi consenta la totale agibilità e il regolare funzionamento delle strutture;
b) 
siano raggiunti gli standard di qualità minimi individuati dalla normativa regionale;
c) 
gli interventi risultino congrui rispetto alle indicazioni della programmazione regionale;
d) 
le strutture immobiliari oggetto di contributo, ad eccezione di quelle per le quali il contributo è concesso ai fini di risanamento conservativo e di straordinaria manutenzione, siano vincolate alla destinazione d'uso, secondo i tempi e le modalità individuati dalla Giunta regionale.
7. 
La Giunta regionale, in base alla disponibilità delle risorse finanziarie di cui al comma 4, definisce i programmi attuativi degli interventi, mediante appositi bandi, indicando le finalità, i destinatari e le modalità di finanziamento degli interventi programmati, le tipologie degli interventi e i requisiti delle strutture realizzabili, l'entità delle risorse disponibili e dei contributi concedibili, le modalità e i tempi di presentazione delle domande e della documentazione tecnico-amministrativa di corredo, i criteri di valutazione degli interventi, i tipi e i livelli di progettazione richiesti, le modalità di erogazione e le garanzie richieste ai beneficiari delle risorse, le modalità, i tempi e le procedure per l'approvazione e la realizzazione degli interventi, il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 6.
8. 
La Regione opera, altresì, perchè si creino le condizioni necessarie per la realizzazione di strutture residenziali e semiresidenziali con l'apporto di capitali privati.
Art. 38. 
(Beni patrimoniali vincolati)
1. 
La Regione promuove il migliore utilizzo del patrimonio dei comuni vincolato a finalità socio-assistenziali e sociali, nel rispetto dell'autonomia dei singoli enti, anche mediante proposte e incentivi alla riconversione del patrimonio non idoneo allo svolgimento di attività socio-assistenziali in servizi finalizzati alle stesse attività.
TITOLO IX. 
GLI ONERI DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI
Art. 39. 
(Titolarità degli oneri degli interventi e dei servizi sociali)
1. 
Gravano sui comuni, secondo le modalità di gestione di cui all'articolo 9, gli oneri relativi agli interventi socio-assistenziali da erogarsi agli aventi diritto anagraficamente residenti presso i comuni medesimi.
2. 
L'organizzazione e l'erogazione degli interventi socio-assistenziali non differibili caratterizzati da motivi di urgenza sono effettuati dal comune nel cui territorio il destinatario degli interventi stessi dimora; gli oneri relativi gravano sul comune di residenza.
3. 
Qualora per l'avente diritto si renda necessaria o sia disposta la collocazione in affidamento familiare o in comunità di tipo familiare o in strutture residenziali situate nel territorio di un altro comune, gli eventuali oneri finanziari relativi continuano a gravare sul comune sede della residenza al momento di tale collocazione, anche in caso di successive variazioni anagrafiche. Nel caso di minori, la titolarità degli oneri è in capo al comune nel quale, al momento della collocazione, risiedeva il genitore che esercitava la potestà genitoriale.
4. 
Qualora l'iniziativa del ricovero e i relativi oneri siano assunti dall'utente o dai suoi congiunti, gli obblighi connessi ad una successiva richiesta di integrazione economica della retta gravano sul comune presso il quale l'utente stesso era anagraficamente residente prima di tale ricovero.
Art. 40. 
(Compartecipazione degli utenti al costo dei servizi)
1. 
La compartecipazione degli utenti ai costi si applica ai servizi ed alle prestazioni sociali richieste prevedendo la valutazione della situazione economica del richiedente, con riferimento al suo nucleo familiare, attraverso il calcolo degli indicatori della situazione economica equivalente o attraverso altri strumenti individuati dalla Regione.
2. 
La domanda per ottenere le prestazioni sociali agevolate è presentata direttamente all'ente erogatore, anche per il tramite degli istituti di patronato. La dichiarazione finalizzata alla determinazione degli indicatori della situazione economica equivalente è effettuata presso lo stesso ente erogatore, oppure presso i comuni, i centri di assistenza fiscale (CAF) e l'INPS presenti sul territorio che la certificano mediante attestazione.
3. 
Gli enti gestori istituzionali, con riferimento alla valutazione della situazione economica del beneficiario del servizio, determinano l'entità della compartecipazione ai costi sulla base dei criteri di valutazione determinati dalla Giunta regionale con proprio provvedimento e aggiornano annualmente le capacità di compartecipazione dell'utente ai costi di cui al comma 1.
4. 
Gli enti gestori istituzionali controllano la veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontano i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero competente.
5. 
La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, adotta linee guida atte ad assicurare una omogenea applicazione nel territorio regionale degli indicatori di cui al comma 1, anche in considerazione di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell' articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ), così come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 .
PARTE II. 
TITOLO I. 
POLITICHE DI PROMOZIONE REGIONALE
CAPO I. 
POLITICHE PER LE FAMIGLIE
Art. 41. 
(Attività di promozione regionale)
1. 
La Regione riconosce e sostiene la famiglia quale soggetto fondamentale per la formazione e la cura delle persone e quale ambito di riferimento unitario per ogni intervento riguardante la salute, l'educazione, lo sviluppo culturale e la sicurezza sociale di ciascuno dei suoi componenti.
2. 
I principi per lo svolgimento delle attività di promozione regionale delle politiche familiari sono i seguenti:
a) 
predisposizione di una politica organica ed integrata volta a promuovere la famiglia nello svolgimento delle sue funzioni sociali;
b) 
programmazione dei servizi e valorizzazione delle risorse di solidarietà della famiglia, della rete parentale e delle solidarietà sociali;
c) 
sostegno alla formazione ed allo sviluppo di nuove famiglie, alla cura ed educazione dei figli, al reperimento del lavoro e di abitazioni adeguate con idonee politiche lavorative e abitative, anche attraverso un apposito fondo sociale per gli affitti;
d) 
promozione e sostegno dell'armonioso sviluppo delle relazioni familiari, delle funzioni educative, della corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura e di educazione dei figli nonchè dei rapporti di solidarietà tra generazioni della famiglia.
Art. 42. 
(Centri per le famiglie)
1. 
Al fine di sostenere gli impegni e le reciproche responsabilità dei componenti della famiglia, la Regione promuove e incentiva l'istituzione, da parte dei comuni, in raccordo con i consultori familiari, di centri per le famiglie, aventi lo scopo di fornire informazioni e favorire iniziative sociali di mutuo aiuto, inseriti o collegati nell'ambito dei servizi istituzionali pubblici dei soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali.
Art. 43. 
(Tempi di cura, tempi di lavoro e tempi delle città)
1. 
La Regione, in coerenza con gli obiettivi della programmazione, promuove e incentiva le iniziative di riorganizzazione dei servizi pubblici e privati convenzionati, tese a una crescente flessibilità delle prestazioni, al coordinamento degli orari e al risparmio di tempo per le attività familiari.
2. 
La Regione promuove altresì iniziative sperimentali per favorire la stipulazione di accordi tra le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali che consentano forme di articolazione dell'attività lavorativa volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, promuove e incentiva la costituzione di banche del tempo, come definite dall' articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) e di ogni iniziativa volta ad armonizzare i tempi delle città con i tempi di cura della famiglia.
CAPO II. 
POLITICHE PER LA TUTELA MATERNO-INFANTILE
Art. 44. 
(Attività di promozione regionale)
1. 
La Regione, in attuazione della legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), promuove il diritto di cittadinanza e la qualità della vita ad ogni persona minore di età, privilegiando la famiglia quale ambito prioritario di crescita, mediante un sistema di sicurezza e di protezione sociale attivo, caratterizzato dall'integrazione degli interventi e dei servizi sociali.
2. 
La Regione programma le politiche per l'infanzia e la genitorialità sulla base dei seguenti criteri:
a) 
promozione dello sviluppo e della salute psicofisica di ogni persona minore di età;
b) 
riduzione e rimozione delle condizioni di disagio individuale, familiare e sociale;
c) 
realizzazione dei servizi socio-educativi, anche sperimentali e innovativi, per l'infanzia e l'adolescenza, secondo quanto previsto dalla specifica normativa vigente in materia;
d) 
sostegno alla formazione, quale garanzia di sviluppo e di crescita;
e) 
valorizzazione delle funzioni genitoriali e parentali e della solidarietà tra i componenti della famiglia;
f) 
sviluppo delle reti di solidarietà di auto-aiuto e mutuo-aiuto fra le famiglie;
g) 
incentivo alle iniziative per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell'abuso e del maltrattamento a danno dei minori e delle donne;
h) 
sostegno all'affidamento e all'adozione in attuazione della legislazione nazionale e regionale vigente;
i) 
individuazione delle misure di coordinamento degli interventi locali di raccolta ed elaborazione dati, al fine di monitorare i flussi informativi sulle condizioni e i servizi a favore dei minori.
Art. 45. 
(Servizi e prestazioni per i minori)
1. 
Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 44, i piani di zona prevedono la realizzazione dei seguenti servizi:
a) 
attività di sostegno alla famiglia e alla genitorialità;
b) 
servizi socio-educativi per l'infanzia e l'adolescenza;
c) 
servizi di animazione per l'infanzia e per l'adolescenza;
d) 
centri di ascolto per adolescenti;
e) 
servizi di intervento educativo-terapeutico per i minori e per le famiglie;
f) 
servizi per l'affidamento familiare e per l'adozione;
g) 
servizi di assistenza educativa territoriale;
h) 
servizi finalizzati all'accoglienza di bassa soglia per minori stranieri non accompagnati.
2. 
I piani di zona possono altresì prevedere l'istituzione di comunità familiari e comunità educative, anche mediante riqualificazione delle strutture assistenziali esistenti per minori, nonchè la promozione di azioni progettuali sperimentali mirate.
CAPO III. 
POLITICHE PER LE PERSONE DISABILI
Art. 46. 
(Attività di promozione regionale)
1. 
La Regione riconosce il diritto al benessere psico-fisico della persona disabile e ne favorisce la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società.
2. 
I principi per lo svolgimento delle attività di promozione regionale delle politiche per le persone disabili sono i seguenti:
a) 
sostegno alle responsabilità familiari lungo tutto il ciclo di vita della persona con disabilità;
b) 
sviluppo delle autonomie e delle abilità possibili, in particolare dei disabili gravi;
c) 
promozione degli interventi atti ad assicurare la vita indipendente;
d) 
potenziamento e diffusione omogenea sul territorio dei servizi di assistenza domiciliare, assistenza domiciliare integrata e di assistenza socio-educativa territoriale;
e) 
realizzazione di progetti individualizzati per l'integrazione scolastica e universitaria nonchè di formazione e di accompagnamento al lavoro della persona disabile;
f) 
incremento della rete dei centri diurni, dei Centri addestramento per disabili (CAD) nonchè l'estensione della loro fascia oraria;
g) 
individuazione di nuove tipologie di risposte residenziali che assicurino una vita di relazione simile al nucleo familiare;
h) 
rimozione degli ostacoli che aggravano la condizione di disabilità;
i) 
promozione dell'acquisto di strumenti tecnologici innovativi atti a facilitare la vita indipendente e il reinserimento sociale e professionale;
j) 
sviluppo di iniziative permanenti di informazione e di partecipazione della popolazione per la prevenzione e per la cura della disabilità, la riabilitazione e l'inserimento sociale di chi ne è colpito.
3. 
Il riconoscimento di persona in situazione di handicap grave ai sensi dell' articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), costituisce condizione di priorità nell'accesso ai programmi ed ai servizi territoriali.
Art. 47. 
(Servizi e prestazioni per le persone disabili)
1. 
Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 46 i piani di zona prevedono le forme di intervento attraverso la realizzazione dei seguenti servizi:
a) 
aiuto alla persona;
b) 
assistenza domiciliare, assistenza domiciliare integrata e assistenza socio-educativa territoriale;
c) 
centri diurni;
d) 
integrazione scolastica e lavorativa;
e) 
sostegno e sostituzione temporanea della famiglia;
f) 
accoglienza residenziale;
g) 
famiglie-comunità sostitutive della famiglia di origine.
2. 
Il piano di zona può inoltre individuare altri servizi tesi a favorire la piena integrazione sociale della persona disabile nonchè la fruizione dei beni culturali, ambientali, la pratica sportiva ed il turismo.
Art. 48. 
(Partecipazione di enti ed associazioni di categoria)
1. 
La Regione riconosce la funzione sociale di enti e associazioni che abbiano finalità di integrazione sociale e di promozione di diritti di cittadini disabili e può assegnare contributi per la loro attività, secondo quanto previsto dalla specifica normativa regionale in materia.
CAPO IV. 
POLITICHE PER LE PERSONE ANZIANE
Art. 49. 
(Attività di promozione regionale)
1. 
La Regione promuove la qualificazione e l'articolazione della rete dei servizi sociali per le persone anziane nella logica della domiciliarità e del sostegno alla vita di relazione nella comunità locale, valorizzando le risorse positive delle persone anziane e il loro apporto alla vita familiare e sociale.
2. 
I principi per lo svolgimento delle attività di promozione regionale delle politiche per le persone anziane sono i seguenti:
a) 
realizzazione, anche attraverso specifiche provvidenze, di interventi diretti a mantenere l'autonomia della persona anziana, prioritariamente in un contesto familiare, ad evitare i rischi della non autosufficienza e a favorire un passaggio graduale dalla autonomia alla non autonomia prevedendo il più ampio coinvolgimento di tutti gli attori del percorso di presa in carico;
b) 
diffusione omogenea dell'assistenza a domicilio su tutto il territorio;
c) 
potenziamento dei servizi di supporto alla famiglia, compresi contribuiti economici e assegni di cura per quelle famiglie che si fanno carico di garantire l'assistenza di un proprio componente anziano non autosufficiente;
d) 
realizzazione di servizi e strutture di sollievo per sostenere e integrare l'attività della famiglia nel lavoro di cura;
e) 
diffusione e utilizzo di strumentazioni tecnologiche per il collegamento, anche a fini di monitoraggio e di tutela, della persona anziana che vive nella propria casa con centri di pronto intervento, nonchè informazione sulle nuove tecnologie che facilitino il mantenimento della qualità della vita all'interno della propria casa sia all'anziano con limitata autonomia sia ai familiari e agli operatori coinvolti nel percorso di cura;
f) 
affidamento di anziani a famiglie selezionate al fine di favorire l'anziano nel mantenimento delle proprie abitudini di vita e del proprio contesto territoriale;
g) 
realizzazione di forme di accoglienza familiare notturna;
h) 
apertura delle strutture residenziali e diurne alla comunità locale per la promozione dell'incontro intergenerazionale e per favorire le relazioni sociali delle persone anziane;
i) 
istituzione di soggiorni marini e montani, con la possibilità di scambi di periodi di residenzialità per le persone autosufficienti tra strutture di regioni diverse;
j) 
istituzione di servizi civici e di centri di aggregazione e di informazione a cui partecipano le persone anziane attive per valorizzarne le esperienze e competenze;
k) 
sostegno dell'attività di volontariato e di utilità sociale, per lo sviluppo di esperienze di auto-aiuto e mutuo-aiuto al fine di migliorare la qualità della vita quotidiana;
l) 
incentivi per la permanenza dei cittadini anziani nelle abitazioni di proprietà attraverso il recupero del patrimonio residenziale esistente ed il frazionamento delle unità abitative eccedenti le ordinarie necessità degli anziani che le abitano;
m) 
adozione di misure di umanizzazione delle condizioni, anche ambientali, di soggiorno nelle strutture residenziali e semiresidenziali.
Art. 50. 
(Servizi e prestazioni per le persone anziane)
1. 
Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 49 i piani di zona prevedono le forme di intervento attraverso la realizzazione dei seguenti servizi:
a) 
attività di prevenzione per il mantenimento dell'autonomia e per ridurre i rischi di non autosufficienza;
b) 
assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrata;
c) 
contributi economici;
d) 
servizi di accoglienza residenziale e semiresidenziale anche temporanea;
e) 
servizi di sollievo alla famiglia e di affidamento familiare;
f) 
centri diurni di aggregazione sociale e di socializzazione.
CAPO V. 
POLITICHE PER ALTRI SOGGETTI DEBOLI
Art. 51. 
(Attività di promozione regionale per persone detenute ed ex detenute)
1. 
La Regione, in accordo con il Ministero della Giustizia nelle sue diverse articolazioni, con gli enti locali e con tutti i soggetti interessati alla promozione di iniziative a favore della popolazione adulta detenuta ed ex detenuta, programma le politiche di sostegno alle persone detenute ed ex detenute sulla base dei seguenti criteri:
a) 
realizzazione di politiche tese al reinserimento sociale e lavorativo di detenuti o di ex detenuti;
b) 
sostegno al miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti nelle carceri mediante attività di preparazione professionale, sportive, culturali e ricreative e progetti di attività lavorative intramurarie;
c) 
promozione dell'attività di formazione congiunta tra operatori penitenziari e operatori dei servizi sul territorio;
d) 
realizzazione di politiche tese a ridurre la conflittualità sociale e a favorire l'elaborazione, a livello locale, di progetti tesi a creare una nuova cultura sui problemi della devianza e della sicurezza;
e) 
promozione dei progetti presentati da comuni o da altri soggetti ai fini della realizzazione di strutture di accoglienza per detenuti semiliberi, ammessi al lavoro all'esterno, affidati in prova al servizio sociale e per ex detenuti;
f) 
promozione di progetti di sostegno alle famiglie e di mediazione fra vittime e autori di reati;
g) 
promozione di progetti mirati a rispondere a bisogni specifici di particolari tipologie di persone detenute, quali popolazione femminile, donne con figli, immigrati extracomunitari, persone con problemi di dipendenza, detenuti che necessitano di un particolare trattamento rieducativo in relazione al tipo di reato commesso.
Art. 52. 
(Attività di promozione regionale per persone senza fissa dimora)
1. 
La Regione promuove azioni congiunte tra i soggetti pubblici e quelli del privato sociale per la presa in carico delle persone senza fissa dimora, tramite l'elaborazione di progetti individuali di accompagnamento sociale, finalizzati al recupero delle funzioni personali e sociali di base.
2. 
I principi per lo svolgimento delle attività di promozione regionale delle politiche per le persone senza fissa dimora sono i seguenti:
a) 
sensibilizzazione culturale della società verso le persone senza fissa dimora;
b) 
promozione di processi integrati per lo sviluppo di percorsi di aiuto, sostegno e di accompagnamento sociale all'autonomia;
c) 
attivazione di unità mobili di approccio che favoriscano l'incontro e la conoscenza delle persone;
d) 
attivazione di centri di accoglienza aperti ventiquattro ore al giorno, per la predisposizione e realizzazione di progetti individuali sui singoli casi;
e) 
attivazione di micro strutture residenziali, anche temporanee, protette e di gruppi famiglia e comunità in grado di avviare le persone ad una graduale riabilitazione sociale;
f) 
attivazione di dormitori e di strutture notturne di accoglienza.
Art. 53. 
(Attività di promozione regionale per le persone con problemi di dipendenza)
1. 
La Regione promuove azioni di sostegno per le persone che presentano rischio, uso o dipendenza da sostanze psicoattive ed azioni finalizzate alla prevenzione di fattori di rischio, mirate al coinvolgimento e alla responsabilizzazione del contesto familiare, educativo e formativo in cui la persona è inserita e svolte in stretta collaborazione con tutti i soggetti istituzionali e del privato sociale.
2. 
Gli interventi sociali destinati alle persone con problemi di dipendenza si esplicano attraverso:
a) 
gli interventi domiciliari di sostegno alla persona e alla famiglia;
b) 
gli interventi di inserimento o reinserimento lavorativo, formativo e sociale;
c) 
la realizzazione di progetti integrati tra scuola, enti locali, servizi sociali e servizi sanitari, finalizzati al coinvolgimento e al reinserimento sociale delle persone con problemi di dipendenza.
3. 
Gli interventi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 sono riservati ai soggetti che hanno positivamente superato la fase di dipendenza.
PARTE III. 
TITOLO I. 
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 54. 
(Disposizioni transitorie in materia di vigilanza)
1. 
In via transitoria, fino all'entrata in vigore del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 26, comma 4, le funzioni amministrative di vigilanza, comprese quelle relative alle RSA, sono esercitate dalle ASL e dal Comune di Torino per i servizi e le strutture operanti sul proprio territorio, secondo le modalità e gli indirizzi indicati dagli atti amministrativi regionali di riferimento.
2. 
Le funzioni amministrative di vigilanza relative alle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) gestite direttamente dalle ASL, sono esercitate dalla Regione, secondo le modalità e gli indirizzi indicati dagli atti amministrativi regionali di riferimento.
Art. 55. 
(Soppressione del controllo di legittimità sugli atti delle IPAB)
1. 
A far data dall'entrata in vigore della presente legge, è soppresso il controllo preventivo di legittimità sugli atti delle IPAB, di cui all' articolo 27 della legge regionale 22 settembre 1994, n. 40 (Nuove norme per il funzionamento del CORECO).
Art. 56. 
(Disposizioni transitorie in materia di interventi strutturali)
1. 
Le disposizioni di cui alle l.r. 14/1986, 22 /1990, 40/1995, 10/1996, 59/1996, 73/1996, 16/1997 e 43/1997 e rispettive deliberazioni attuative, riguardanti il finanziamento e la realizzazione di presidi socio-assistenziali, continuano ad applicarsi per tutte le richieste di contributo presentate in seguito a bandi approvati dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. 
I contributi regionali in conto capitale, concessi ai sensi delle l.r. 22/1990, 40 /1995, 10/1996, e 59/1996 per l'acquisto, la ristrutturazione, la riconversione e la nuova costruzione di presidi socio-assistenziali possono essere introitati dai soggetti beneficiari, in via definitiva e senza obbligo di restituzione alla Regione, nella misura e secondo le quantità erogate dagli uffici regionali, nel caso di interventi che risultino parzialmente eseguiti ed i cui termini temporali di realizzazione siano decorsi alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. 
La Giunta regionale definisce i criteri, le procedure e gli strumenti occorrenti per dare attuazione alla disposizione di cui al comma 2.
Art. 57. 
(Disposizioni transitorie in materia di amministrazione delle IPAB)
1. 
Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino delle IPAB si provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria delle stesse, già amministrate dagli Enti Comunali di Assistenza (ECA) attraverso un Collegio commissariale composto di cinque membri, nominati dal comune in cui l'Ente ha sede legale.
2. 
In seno al predetto Collegio è garantita la rappresentanza della minoranza consiliare nonchè eventuali componenti di diritto, qualora previsti nello Statuto dell'Ente.
3. 
Il Presidente del Collegio è eletto dal Collegio stesso fra i propri componenti.
4. 
Il Collegio commissariale dura in carica quanto gli organi di governo del comune che lo ha nominato.
Art. 58. 
(Norma finale)
1. 
Ai fini dell'attuazione delle politiche settoriali di cui alla parte II, titolo I, capi I, II, III, IV e V, la Giunta regionale, informata la commissione consiliare competente, individua le attività di promozione regionale nell'ambito della programmazione socio-sanitaria triennale regionale e dello svolgimento della funzione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera m).
2. 
La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, adotta, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, linee guida per gli enti gestori istituzionali per l'esercizio delle competenze relative agli interventi socio-assistenziali nei confronti delle gestanti e delle madri in condizione di disagio individuale, familiare e sociale, compresi quelli volti a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i figli, e gli interventi a favore dei neonati nei primi sessanta giorni di vita, di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 6.
TITOLO II. 
MODIFICAZIONI, INTEGRAZIONI E ABROGAZIONI DI LEGGI REGIONALI
Art. 59. 
(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 maggio 1975, n. 31 ''Norme per la concessione di contributi agli istituti di patronato e di assistenza sociale '')
1. 
L' articolo 1 della l.r. 31/1975 è sostituito dal seguente: "
Art. 1.
1.
La Regione promuove la tutela dei diritti dei cittadini nei settori della previdenza e della sicurezza sociale.
2.
La Regione riconosce il ruolo degli istituti di patronato e di assistenza sociale nel sistema integrato di interventi e servizi sociali quali persone giuridiche private che svolgono un servizio di pubblica utilità, anche con lo svolgimento delle attività previste all' articolo 10 della legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale) che sono regolate da apposite convenzioni.
3.
La Regione sostiene l'attività degli istituti nei campi dell'informazione, dell'assistenza, della tutela; in particolare promuove l'espletamento di funzioni di segretariato sociale previste all' articolo 22, comma 4, lettera a) della legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).
4.
A tali fini sono concessi contributi annui a favore degli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti giuridicamente ai sensi della l. 152/2001 , che operano nel territorio della Regione Piemonte.
".
2. 
La lettera b) del primo comma dell'articolo 2 della l.r. 31/1975 è così sostituita: "
b)
alle iniziative di promozione, di informazione e di prevenzione, di formazione nei settori dell'assistenza e della sicurezza sociale, nonchè di consulenza, per attività finalizzate all'espletamento di pratiche a favore di soggetti e nei settori di intervento previsti dalla l. 152/2001
".
3. 
Il primo comma dell'articolo 3 della l.r. 31/1975 , è così sostituito: "
1.
I contributi di cui all'articolo 2 lettera a) sono ripartiti a favore di ciascuna sede provinciale degli istituti di patronato e di assistenza sociale in misura direttamente proporzionale al punteggio assegnato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
".
4. 
Dopo la lettera c) del primo comma dell'articolo 4 della l.r. 31/1975 , è aggiunta la seguente: "
c bis.
) svolgere le proprie attività istituzionali operando direttamente presso strutture sanitarie, socio-assistenziali, assistenziali o comunque rivolte alle fasce deboli della popolazione
".
5. 
Il primo comma dell'articolo 6 della l.r. 31/1975 , è così sostituito: "
1.
Ai fini della concessione di contributi, i responsabili provinciali degli istituti di patronato e di assistenza sociale trasmettono, entro il 31 ottobre di ogni anno, domanda al Presidente della Giunta corredata da una relazione sull'attività svolta e dalla copia, vistata per conformità dagli ispettori provinciali del lavoro di tutti i dati trasmessi, a chiusura dell'attività dell'anno precedente, agli ispettorati medesimi.
".
Art. 60. 
(Modifiche alla legge regionale 31 agosto 1989, n. 55 ''Costituzione del Consiglio regionale sui problemi dei minori e sostegno di iniziative per la tutela dei minori '')
2. 
Art. 61. 
(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 ''Norme di attuazione della legge 381/1991 'Disciplina delle cooperative sociali ''')
1. 
La rubrica dell' articolo 2 della l.r. 18/1994 , è modificata dalla seguente: "
Art. 2. (Albo regionale e sezioni provinciali)
".
2. 
Il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 18/1994 è sostituito dal seguente: "
1.
Ai fini di cui all'articolo 1, è istituito l'albo regionale delle cooperative sociali quale ambito unitario delle sezioni provinciali istituite dall' articolo 115 della l.r. 44/2000 , inserito dall' articolo 10 della l.r. 5/2001 .
".
3. 
Il comma 5 dell'articolo 2 della l.r. 18/1994 è sostituito dal seguente: "
5.
Non sono iscrivibili le cooperative ed i consorzi che abbiano, come esclusivo scopo statutario, lo svolgimento di attività di formazione professionale, di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845 , attuata con legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8 , nonchè le società cooperative ed i loro consorzi, che organizzino attività di istruzione di qualsiasi ordine e grado.
".
4. 
La rubrica dell' articolo 3 della l.r. 18/1994 è modificata dalla seguente: "
Art. 3. (Iscrizione alle sezioni provinciali)
".
6. 
Il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 18/1994 è sostituito dal seguente: "
3.
Il provvedimento di iscrizione è notificato al richedente, al comune ove ha sede legale la cooperativa, all'ASL di competenza, alla prefettura, all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, agli enti previdenziali ed assistenziali ed è pubblicato gratuitamente per estratto sul bollettino ufficiale della Regione.
".
7. 
Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 18/1994 la parola: "
Regione
" è sostituita dalla parola: "
provincia
".
8. 
Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 18/1994 la parola "
Regione
" è sostituita dalla parola: "
provincia
".
9. 
Il primo capoverso del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 18/1994 è sostituito dal seguente: "
La cancellazione è disposta dalla provincia con provvedimento motivato
".
10. 
Il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 18/1994 è sostituito dal seguente: "
3.
Il provvedimento di cancellazione è comunicato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, alla cooperativa o consorzio nonchè agli altri enti individuati al comma 3 dell'articolo 3 della legge ed è pubblicato gratuitamente per estratto sul bollettino ufficiale della Regione.
".
11. 
Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 18/1994 le parole: "
La Regione prevede
" sono sostituite dalle parole: "
la Regione e le province prevedono
".
12. 
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 18/1994 è così sostituita: "
a)
la realizzazione di uno stretto raccordo tra le strutture del sistema formativo regionale e le cooperative sociali, concernente la formazione di base, la riqualificazione e l'aggiornamento degli operatori anche con riferimento alle professionalità impegnate nell'ambito delle attività di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati
".
13. 
Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 18/1994 dopo la parola: "
Regione
" sono aggiunte le parole: "
e dalle province
".
14. 
Il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 18/1994 è sostituito dal seguente: "
1.
Le province concedono contributi per la realizzazione di progetti di sviluppo ed attività alle cooperative iscritte alla sezione B dell'albo regionale.
".
15. 
La lettera a) del comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 18/1994 è sostituita dalla seguente: "
a)
gli obiettivi sociali, produttivi e occupazionali, che non possono essere inferiori all'assunzione o all'ammissione a socio lavoratore a tempo indeterminato di almeno una persona svantaggiata, così come definita dall' articolo 4 della l. 381/1991
".
16. 
Al comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 18/1994 le parole: "
la Regione
" sono sostituite dalle parole: "
le province
".
18. 
19. 
Il comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 18/1994 è sostituito dal seguente: "
1.
Al fine di favorire la continuità lavorativa dei cittadini cui sia venuta meno la situazione di svantaggio, riconosciuta ai sensi della l. 381/1991 , le province intervengono, per un massimo di due anni, con un contributo, corrispondente al 50 per cento degli oneri previdenziali e assistenziali versati per detti lavoratori, da erogarsi alle cooperative o datori di lavoro pubblici o privati che li abbiano assunti o li assumano con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
".
Art. 62. 
(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 ''Valorizzazione e promozione del volontariato '')
1. 
L' articolo 3 della l.r. 38/1994 è sostituito dal seguente: "
Art. 3.
(Registri delle organizzazioni di volontariato)
1.
Ai sensi dell' articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 è istituito il registro regionale delle organizzazioni di volontariato quale ambito unitario delle sezioni provinciali istituite dall' articolo 115 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 , inserito dall' articolo 10 della l.r. 5/2001 .
2.
L'iscrizione nei registri è aperta alle organizzazioni di volontariato che, perseguendo le finalità di natura civile, sociale e culturale di cui all'articolo 1 della legge, operano in aree di intervento cui corrispondono le seguenti sezioni:
a)
socio-assistenziale;
b)
sanitaria;
c)
impegno civile, tutela e promozione dei diritti;
d)
protezione civile;
e)
tutela e valorizzazione dell'ambiente;
f)
promozione della cultura, istruzione, educazione permanente;
g)
tutela e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico;
h)
educazione motoria, promozione delle attività sportive e tempo libero.
3.
Gli organismi di collegamento e di coordinamento sono iscritti in apposita sezione. Gli organismi con sede legale in una determinata provincia e formati in modo prevalente da organizzazioni di volontariato della medesima provincia sono iscritti nelle relative sezioni provinciali. Gli organismi di collegamento e di coordinamento formati da organizzazioni a carattere regionale, interregionale o interprovinciale sono iscritti nella apposita sezione del registro regionale.
4.
La Giunta regionale può individuare ulteriori aree di operatività delle organizzazioni di volontariato.
5.
L'iscrizione al registro del volontariato è incompatibile con l'iscrizione al registro delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale).
".
2. 
Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 38/1994 è sostituito dal seguente: "
1.
Sono iscritte nel registro regionale e nelle sezioni provinciali le organizzazioni costituite ai sensi dell' articolo 3 della l. 266/1991 , aventi sede legale o articolazioni locali autonome nella Regione Piemonte, qualunque sia la forma giuridica da esse assunta, purchè compatibile con il fine solidaristico.
".
4. 
Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 38/1994 è sostituito dal seguente: "
3.
L'iscrizione è disposta entro novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.
".
5. 
Il comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 38/1994 è sostituito dal seguente: "
4.
Il decreto di iscrizione, o di diniego di iscrizione, è pubblicato gratuitamente per estratto sul bollettino ufficiale della Regione.
".
6. 
Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 38/1994 è sostituito dal seguente: "
1.
Le amministrazioni provinciali e regionale provvedono alla revisione annuale del registro al fine di verificare il permanere dei requisiti che hanno dato luogo all'iscrizione. Le organizzazioni iscritte nel registro sono pertanto tenute a trasmettere, entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione dettagliata che illustri l'attività svolta, nonchè copia del bilancio.
".
7. 
Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 38/1994 è sostituito dal seguente: "
2.
Le amministrazioni provinciali e regionale possono richiedere sia al comune nel cui territorio le organizzazioni di volontariato hanno sede o svolgono la loro attività, sia ad altre pubbliche amministrazioni un parere circa il permanere delle condizioni alle quali è subordinata l'iscrizione.
".
8. 
Il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 38/1994 è sostituito dal seguente: "
3.
Il venir meno dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 5 e dell'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato comporta la cancellazione dell'organizzazione dal registro.
".
9. 
Il comma 6 dell'articolo 5 della l.r. 38/1994 è sostituito dal seguente: "
6.
Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro devono comunicare le variazioni dello statuto , dell'atto costitutivo o dell'accordo degli aderenti entro sessanta giorni dal prodursi dell'evento.
".
10. 
Il comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 38/1994 è sostituito dal seguente: "
2.
Con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare, vengono definite la composizione e le modalità di funzionamento del Consiglio regionale di cui al comma 1.
".
11. 
I commi 1 e 2 dell' articolo 13 della l.r. 38/1994 , sono sostituiti dai seguenti: "
1.
I centri di servizio di cui all' articolo 15 della l. 266/1991 , nella programmazione e gestione della propria attività di sostegno alle organizzazioni di volontariato, si uniformano agli indirizzi emergenti dal piano regionale di sviluppo e dai singoli piani di settore.
2.
Con deliberazione della Giunta regionale, sentito il comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato, sono stabiliti ulteriori criteri rispetto a quelli previsti dalla normativa statale per l'utilizzo dei fondi dei centri di servizio secondo principi di progettualità integrata con la Regione, gli enti locali, le fondazioni e le realtà associative del territorio, prevedendo in particolare la possibilità di finanziamento diretto di progetti alle organizzazioni di volontariato e di interventi a favore delle sedi.
".
12. 
L' articolo 14 della l.r. 38/1994 è sostituito dal seguente: "
Art. 14.
(Contributi)
1.
Le province concedono alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri, contributi a titolo di sostegno di specifici e documentati progetti e attività.
2.
Le province, al fine di concorrere al superamento delle situazioni di difficoltà delle organizzazioni di volontariato derivanti dalla carenza di sedi idonee allo svolgimento delle attività, concedono contributi in conto capitale a comuni singoli o associati, comunità montane, comunità collinari, IPAB o aziende pubbliche di servizi alla persona per interventi edilizi di ristrutturazione di immobili di proprietà, o in disponibilità almeno decennale, da concedere in uso gratuito a organizzazioni di volontariato iscritte nei registri.
3.
Il contributo in conto capitale non può essere superiore al 25 per cento dell'importo complessivo dei lavori e per un massimo di euro 5.000.
4.
I contributi sono concessi a condizione che gli interventi realizzati consentano l'agibilità dell'immobile e che lo stesso sia vincolato all'uso di cui al comma 2 per la durata di dieci anni; eventuali deroghe al suddetto vincolo possono essere concesse dalla Giunta provinciale con provvedimento motivato.
5.
Le province, al fine di concorrere al superamento delle situazioni di difficoltà e disagio sociale nell'ambito della comunità regionale e di promuovere le condizioni atte a sostenere e ad agevolare lo sviluppo delle loro attività, erogano contributi costanti nel pagamento degli interessi dei mutui contratti dalle organizzazioni di volontariato operanti nel territorio provinciale iscritte da almeno due anni nei registri.
6.
Il contributo, in conto interessi o in conto canoni, rispettivamente su accensione di mutui o stipulazione di contratti di leasing, è concesso per spese di investimento o per progetti rientranti nell'attività statutaria degli enti interessati ed è pari in percentuale al tasso ufficiale di riferimento.
7.
La durata del contributo è pari a quella dell'operazione finanziaria posta in essere e comunque non può essere superiore a cinque esercizi finanziari.
".
Art. 63.[9] 
(...)
Art. 64. 
(Modifiche alla legge regionale 15 gennaio 1973, n. 3 ''Criteri generali per la costruzione, l'impianto, la gestione ed il controllo degli asili-nido comunali costruiti e gestiti con il concorso dello Stato di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e con quello della Regione '')
1. 
L' articolo 1, comma 1, della l.r. 3/1973 è sostituito dal seguente: "
1.
I comuni, singoli od associati nelle forme previste dalla legge, e le comunità montane o collinari possono usufruire dei contributi dello Stato, ai sensi della normativa vigente, e di quelli della Regione, a norma della presente legge, sia per la costruzione e l'impianto, sia per la gestione degli asili-nido.
".
Art. 65. 
(Abrogazione di leggi regionali)
1. 
Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) 
legge regionale 13 agosto 1973, n. 18 (Assegno integrativo di natalità alle coltivatrici dirette, in caso di parto o di aborto spontaneo o terapeutico);
b) 
legge regionale 13 agosto 1973, n. 19 (Assegno integrativo di natalità alle artigiane, in caso di parto o di aborto spontaneo o terapeutico);
c) 
legge regionale 13 agosto 1973, n. 20 (Assegno integrativo di natalità alle esercenti attività commerciali, in caso di parto o di aborto spontaneo o terapeutico);
d) 
legge regionale 11 marzo 1975, n. 13 (Intervento straordinario, a favore del comune di Torino, per provvedere alla contingente sistemazione alloggiativa di nuclei familiari);
e) 
legge regionale 3 giugno 1975, n. 37 (Concessione di contributo alle sezioni della Unione Italiana Ciechi in Piemonte);
f) 
legge regionale 12 marzo 1976, n. 11 (Mantenimento di Marzia Sanfratello, figlia di Antonino, vittima della rapina avvenuta il 15 dicembre 1975);
g) 
legge regionale 26 marzo 1976, n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite dal DPR 15-1-1972, n. 9 , in materia di nomina dei Consigli di Amministrazione delle IPAB);
h) 
legge regionale 7 luglio 1976, n. 37 (Delega al comune di Tortona della gestione della comunità protetta per Profughi);
i) 
legge regionale 25 gennaio 1977, n. 10 (Modificazioni della legge regionale 4 maggio 1976, n. 19 ed integrazione di spesa per la formazione professionale);
j) 
legge regionale 20 aprile 1977, n. 28 (Mantenimento di Nunzia Ciotta, figlia di Giuseppe, vittima dell'attentato avvenuto il 12 marzo 1977);
k) 
legge regionale 6 gennaio 1978, n. 2 (Norme sullo scioglimento degli EECCAA, sul passaggio delle attribuzioni del personale e dei rapporti patrimoniali ai Comuni ai sensi dell' articolo 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 );
l) 
legge regionale 16 agosto 1979, n. 43 (Modificazione delle modalità di erogazione del contributo straordinario ''una tantum '', di cui alla legge regionale 22 gennaio 1976, n. 5 . Sostituzione dell'articolo 3 della legge stessa);
m) 
legge regionale 5 dicembre 1979, n. 67 (Interventi straordinari a favore di cittadini con redditi insufficienti per sostenere prioritariamente il rincaro del costo di riscaldamento per l'inverno 1979-1980);
n) 
legge regionale 23 ottobre 1981, n. 43 (Interventi straordinari a favore dei comuni per attività socio-assistenziali);
o) 
legge regionale 8 agosto 1984, n. 37 (Mantenimento di Katia Airaudi, figlia di Eugenio, vigile del fuoco volontario, morto nello spegnimento di un incendio boschivo il 5 dicembre 1981);
p) 
legge regionale 25 novembre 1985, n. 63 (Norme integrative per la presentazione delle domande di registrazione di presidi socio-assistenziali);
q) 
legge regionale 24 marzo 1986, n. 15 (Proroga termini di trasferimento dell'esercizio delle funzioni socio-assistenziali alle UUSSSSLL sub-comunali di Torino);
r) 
legge regionale 23 gennaio 1987, n. 7 (Norme urgenti concernenti la proroga dei termini previsti dagli artt. 36 della l.r. 23 agosto 1982, n. 20 ed 8 della l.r. 11 febbraio 1985, n. 9 , il regime transitorio per la riconversione delle IIPPAB infermerie e la nuova numerazione delle Unità Socio-Sanitarie Locali subcomunali di Torino);
s) 
legge regionale 4 giugno 1987, n. 31 (Modifica della l.r. 23 gennaio 1987, n. 7 'Norme urgenti concernenti la proroga dei termini previsti dagli artt. 36 della l.r. 23 agosto 1982, n. 20 ed 8 della l.r. 11 febbraio 1985, n. 9 , il regime transitorio per la riconversione delle IIPPAB infermerie e la nuova numerazione delle Unità Socio-Sanitarie Locali subcomunali di Torino ')
;
t) 
legge regionale 7 marzo 1988, n. 12 (Integrazioni e modifiche della l.r. 23 agosto 1982, n. 20 'Indirizzi e normative per il riordino dei servizi socio-assistenziali della Regione Piemonte ');
u) 
legge regionale 7 marzo 1988, n. 13 (Abrogazione dell'articolo 9 della legge approvata dal Consiglio regionale in data 27 gennaio 1988 'Integrazioni e modifiche della l.r. 23 agosto 1982, n. 20 ');
v) 
legge regionale 6 luglio 1988, n. 31 (Ulteriori integrazioni della l.r. 23 agosto 1982, n. 20 'Indirizzi e normative per il riordino dei Servizi socio-assistenziali della Regione Piemonte ');
z) 
legge regionale 22 novembre 1989, n. 69 (Proroga del termine di cui all' articolo 36, 10 comma, della l.r. 23 agosto 1982, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni 'Indirizzi e normative per il riordino dei Servizi Socio Assistenziali della Regione Piemonte ');
aa) 
legge regionale 2 aprile 1990, n. 22 (Finanziamento presidi socio-assistenziali)
;
bb) 
legge regionale 17 aprile 1990, n. 34 (Interpretazione autentica dell'articolo 31 quater, commi 3 e 8 della l.r. 23 agosto 1982, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni);
cc) 
legge regionale 18 febbraio 1991, n. 6 (Proroga termini articolo 31 quater, comma 6, articolo 36, comma 1 e articolo 37, comma 1, della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20 'Indirizzi e normative per il riordino dei servizi socio-assistenziali della Regione Piemonte ' e successive modificazioni ed integrazioni);
dd) 
legge regionale 27 dicembre 1991, n. 67 (Modifica dell' articolo 2 della l.r. 3 settembre 1991, n. 44 'Norme transitorie in materia socio-assistenziale ');
ee) 
legge regionale 23 aprile 1992, n. 24 (Norme relative al trasferimento delle funzioni socio assistenziali già esercitate dalle Province);
ff) 
legge regionale 4 novembre 1992, n. 47 (Modifica dell' articolo 7, 10 comma, della l.r. 23 aprile 1992, n. 24 'Norme relative al trasferimento delle funzioni socio-assistenziali già esercitate dalle province ');
gg) 
legge regionale 23 febbraio 1995, n. 19 (Prime norme di attuazione dell' articolo 5 della legge 18 marzo 1993, n. 67 , recante disposizioni in materia sanitaria e socio-assistenziale - Restituzione alle province competenze relative alla tutela della maternità ed infanzia ed assistenza ai ciechi e sordomuti);
hh) 
legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 (Norme per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali);
ii) 
legge regionale 22 dicembre 1995, n. 94 (Modifiche alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 'Norme per l'esercizio delle funzioni socio-assistenzialì ed alla legge regionale 18 gennaio 1995, n. 8 'Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico-finanziaria delle Unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere ')
;
jj) 
legge regionale 23 gennaio 1996, n. 4 (Spese riscaldamento stagione invernale 1995/96 - Interventi straordinari a favore dei singoli e dei nuclei familiari economicamente e socialmente più deboli);
kk) 
legge regionale 3 gennaio 1997, n. 5 (Modificazioni alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 'Norme per l'esercizio delle funzioni socio-assistenzialì);
ll) 
legge regionale 4 agosto 1997, n. 43 (Promozione della rete di strutture socio-assistenziali destinate a persone disabili).
2. 
Gli articoli 114, 115, 116 e 117 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 , come inseriti dall' articolo 10 della l.r. 5/2001 sono abrogati.
TITOLO III. 
NORME FINANZIARIE
Art. 66. 
(Disposizione finanziaria)
1. 
Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con risorse finanziarie individuate con le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 8 gennaio 2004
Enzo Ghigo.

Note:

[1] Nella lettera o del comma 1 dell'articolo 4 le parole "e di quanto previsto dall' articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)" sono state inserite ad opera del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 22 del 2007.

[2] Il comma 5 bis dell'articolo 9 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 16 del 2006.

[3] Il comma 5 ter dell'articolo 9 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 16 del 2006.

[4] Il comma 5 quater dell'articolo 9 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 16 del 2006.

[5] Il comma 5 quinquies dell'articolo 9 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 16 del 2006.

[6] Il comma 5 sexies dell'articolo 9 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 16 del 2006.

[7] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 153 del 5/04/2006 pubblicata sulla G.U. n. 16 del 19/04/2006 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1 e 2, della legge della Regione Piemonte 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento).

[8] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 153 del 5/04/2006 pubblicata sulla G.U. n. 16 del 19/04/2006 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1 e 2, della legge della Regione Piemonte 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento).

[9] L'articolo 63 è stato abrogato dalla lettera p) del comma 1 dell'articolo 66 della legge regionale 34 del 2008.