Legge regionale n. 8 del 14 aprile 2003  ( Versione vigente )
"Disposizioni normative in materia di rendicontazione delle attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo (FSE)".
(B.U. 17 aprile 2003, n. 16)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Oggetto e finalità)
1. 
La Regione disciplina le modalità di presentazione dei rendiconti delle spese sostenute dai soggetti attuatori delle attività realizzate con il cofinanziamento del Fondo sociale europeo (FSE) allo scopo di garantire la corretta gestione finanziaria degli interventi, la giustificazione e la certificazione delle spese sostenute e l'osservanza delle responsabilità in materia di sorveglianza e controllo, come previsto dall'articolo 32 del regolamento del Consiglio europeo 21 giugno 1999, n. 1260 (Disposizioni generali sui Fondi strutturali).
Art. 2. 
(Rendicontazione)
1. 
I soggetti attuatori delle attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo, entro 90 giorni dal termine degli interventi finanziati, presentano alla regione o alle province cui sono state attribuite le funzioni ai sensi della legge regionale 4 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 "), il rendiconto delle spese sostenute con allegata una certificazione rilasciata da persona o società iscritta nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE , relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili).
2. 
La suddetta certificazione attesta la corretta imputazione del finanziamento pubblico alle voci di spesa indicate nei preventivi finanziari, in conformità alla disciplina regionale in materia e alle discipline nazionali e comunitarie vigenti per i titoli originali di costo.
3. 
Il costo della certificazione è considerato spesa elegibile e costituisce a tutti gli effetti costo del soggetto attuatore.
4. 
Contestualmente alla presentazione della certificazione sono restituite le somme non utilizzate o relative ad attività finanziate non svolte. In caso di mancato versamento delle stesse la regione o le province procedono d'ufficio al recupero delle somme e dei relativi oneri accessori.
5. 
La documentazione contabile, costituita da titoli originali di costo, è conservata negli archivi dei soggetti attuatori per 10 anni e la regione o le province, sulla base delle reciproche competenze attribuite dalla l.r. 44/2000 , effettuano su di essa controlli anche mediante ispezioni presso le sedi degli enti. Per l'effettuazione di tali controlli la regione o le province possono avvalersi di soggetti esterni. Entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno la Giunta trasmette alla Commissione consiliare competente l'elenco delle ispezioni che sono state compiute e il loro esito.
6. 
Le norme di cui al comma 1 sono applicabili anche alle attività finanziate ai sensi delle leggi statali in materia di formazione professionale e politiche del lavoro in quanto gestite dalla regione o dalle province ai sensi della l.r. 44/2000 .
Art. 3. 
(Abrogazione di norme)
1. 
I commi 5 bis e 5 ter dell' articolo 22 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale) come aggiunti dall' articolo 1 della legge regionale 17 giugno 1997, n. 34 , sono abrogati.
Art. 4. 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Gli oneri previsti all'articolo 2, comma 3, sono coperti con le risorse assegnate ai soggetti attuatori per le attività ammesse a finanziamento.
2. 
Per il finanziamento dell'attività prevista all'articolo 2, comma 5, spese per il controllo e la certificazione dei rendiconti relativi ai corsi di formazione professionale, è stanziata nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 2003 l'ammontare di euro 400.000,00, in termini di competenza e di cassa, nell'Unità previsionale di base (UPB) 15021 (Formazione professionale e lavoro - Gestione amministrativa attività formative - Titolo I Spese correnti).
3. 
Alla copertura della spesa prevista al comma 2, per l'anno 2003 si provvede riducendo di euro 400.000,00, in termini di competenza e di cassa, la UPB 15021 del bilancio di previsione per l'anno 2003.
4. 
Alla copertura della spesa per gli anni 2004 e 2005, rispettivamente pari a euro 400.000,00 si provvede riducendo di pari importo, in termini di competenza, l'UPB 09011 del bilancio pluriennale 2003-2005.
Art. 5. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 14 aprile 2003
Enzo Ghigo