Legge regionale n. 7 del 14 aprile 2003  ( Versione vigente )
"Disposizioni in materia di protezione civile".
(B.U. 17 aprile 2003, n. 16)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I. 
AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1. 
(Oggetto e finalità)
1. 
La materia della protezione civile per il prioritario interesse pubblico che intende tutelare, per il radicamento territoriale delle strutture d'intervento, per il tecnicismo differenziato delle attività in relazione ai rischi, per l'utilizzo imponente di persone e mezzi su singoli eventi, per l'ottimizzazione delle risorse disponibili, per l'interdisciplinarietà degli interventi, assume una collocazione prioritaria ed essenziale nelle politiche dell'amministrazione regionale.
2. 
Le disposizioni della presente legge sono finalizzate, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ) all'indirizzo, alla gestione e al controllo del sistema regionale di protezione civile da attuare con tutte le componenti che lo costituiscono, al fine:
a) 
di ottimizzare la qualità preventiva e d'intervento migliorando l'efficienza e l'efficacia dell'azione pubblica;
b) 
di ridurre la perdita di vite umane e contenere il numero di feriti;
c) 
di garantire la sicurezza dei cittadini;
d) 
di contenere i danni ambientali derivanti da eventi naturali ed antropici;
e) 
di sviluppare una cultura di protezione civile;
f) 
di incentivare le attività di prevenzione;
g) 
di favorire le relazioni intersettoriali delle componenti;
h) 
di valorizzare e sostenere il volontariato;
i) 
di armonizzare la pianificazione e programmazione territoriale regionale, interregionale e transfrontaliera;
l) 
di armonizzare le politiche di protezione civile regionale con le disposizioni generali comunitarie;
m) 
di sviluppare forme costanti di comunicazione finalizzate all'informazione della comunità regionale.
Art. 2. 
(Tipologia degli eventi)
1. 
Si definiscono eventi calamitosi quei particolari eventi che interagiscono negativamente con la realtà socio-economica e territoriale.
2. 
Ai fini dell'attività di protezione civile regionale gli eventi si distinguono in:
a) 
eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
b) 
eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
c) 
calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.
Capo II. 
SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Art. 3. 
(Modello territoriale)
1. 
Il sistema regionale di protezione civile è organizzato, sulla base della tipologia degli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, ed ai fini della gestione degli interventi, in ambiti amministrativi.
2. 
Le attività previste per fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), sono attuate nei seguenti ambiti amministrativi:
a) 
livello comunale, da ogni singolo comune;
b) 
livello intercomunale, da consorzi e associazioni tra comuni, dalle città metropolitane, dalle comunità collinari, dalle comunità montane.
3. 
Le attività previste per fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), sono attuate, anche con il concorso di tutti gli enti indicati nel comma 2, nei seguenti ambiti:
a) 
livello provinciale, da ogni singola provincia coinvolta;
b) 
livello regionale, quando risultano coinvolte due o più province.
4. 
Le province, per le attività di cui al comma 3, possono costituire i centri operativi misti individuando gli ambiti territoriali idonei, in collaborazione con le prefetture competenti per territorio, al fine di garantire la continuità operativa qualora l'estensione dell'evento richieda l'intervento di risorse e mezzi straordinari.
Art. 4. 
(Eventi straordinari)
1. 
Le attività previste per fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), sono normate dal d.lgs. 112/1998 , dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ) e dal decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 , (Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile) convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 e sono attuate sotto il coordinamento unitario del Dipartimento nazionale di protezione civile e del Prefetto, anche con il concorso di tutti gli enti territoriali.
Art. 5. 
(Organizzazione del sistema di protezione civile)
1. 
Il sistema di protezione civile regionale garantisce, a tutti i livelli, la realizzazione e il funzionamento efficiente ed efficace:
a) 
delle funzioni di direzione e coordinamento delle autorità di protezione civile, di cui agli articoli 11 e 12;
b) 
delle strutture operative di cui agli articoli 15 e 16;
c) 
dell'attività di monitoraggio degli scenari di rischio di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b);
d) 
del sistema informativo ad alta affidabilità e sicurezza;
e) 
del sistema di telecomunicazioni fra componenti, unificato e standardizzato;
f) 
delle modalità di utilizzo delle risorse, dei materiali e dei mezzi.
2. 
Il sistema di cui al comma 1 è realizzato dai comuni anche in forma associata, dalle province e dalla Regione.
3. 
La Regione, al fine di garantire l'omogeneità nell'applicazione del sistema di cui al comma 1, predispone apposite direttive in collaborazione con gli enti locali, affidando il coordinamento funzionale dei sistemi regionali alla Struttura regionale di protezione civile.
Capo III. 
MODELLO DI INTERVENTO
Art. 6. 
(Modello preventivo)
1. 
L'attività di prevenzione è basata sulla programmazione, ed assume un ruolo strategico nel sistema di protezione civile regionale. Tale attività comprende:
a) 
l'analisi storica degli eventi ricorrenti sul territorio;
b) 
l'individuazione degli scenari di rischio;
c) 
l'attivazione di programmi di mitigazione;
d) 
l'informazione;
e) 
la predisposizione e l'utilizzo di sistemi previsionali.
2. 
L'attività di prevenzione si attua in ambito comunale, intercomunale, provinciale e regionale.
Art. 7. 
(Pianificazione dell'emergenza)
1. 
In applicazione di quanto disposto dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) tale attività comprende:
a) 
la quantificazione delle risorse necessarie per fronteggiare i danni attesi;
b) 
la definizione delle esigenze in relazione agli eventi attesi;
c) 
la predisposizione di un parco risorse regionale;
d) 
la formazione;
e) 
il controllo e la vigilanza sulle pianificazioni territoriali di protezione civile di tutti gli enti.
2. 
L'attività di cui al comma 1 si attua in ambito comunale, intercomunale, provinciale e regionale.
Art. 8. 
(Modello di soccorso)
1. 
L'attività di soccorso è diretta ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza. Tale attività è basata sulla pianificazione e comprende:
a) 
la gestione o il concorso nell'emergenza;
b) 
l'organizzazione del sistema regionale di protezione civile strutturato per funzioni di supporto;
c) 
l'attivazione delle procedure di allertamento;
d) 
l'attivazione delle procedure predisposte per i diversi scenari di rischio;
e) 
l'utilizzo delle risorse disponibili;
f) 
il primo intervento tecnico;
g) 
il soccorso sanitario;
h) 
il soccorso socio-assistenziale.
2. 
L'attività di soccorso si attua in ambito comunale, intercomunale, provinciale e regionale.
Art. 9. 
(Modello di primo recupero)
1. 
L'attività di primo recupero è finalizzata al superamento dell'emergenza e si attua in ambito comunale, intercomunale, provinciale e regionale.
2. 
Le attività di recupero integrale, fisico e funzionale, sono regolamentate dalle normative e dalle procedure di settore e dall'emanazione di provvedimenti specifici.
Art. 10. 
(Strumenti di programmazione e di pianificazione dei modelli d'intervento)
1. 
L'attività di prevenzione è espletata attraverso la redazione e l'attuazione dei programmi di prevenzione dei rischi in relazione agli ambiti di cui all'articolo 3.
2. 
Le attività di previsione, di primo intervento e soccorso, di prima ricostruzione e recupero devono essere espletate attraverso la distinta redazione e attuazione dei piani di emergenza di protezione civile e dei piani di prima ricostruzione in relazione agli ambiti di cui all'articolo 3.
3. 
Entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge la Giunta regionale con il regolamento per la programmazione e la pianificazione delle attività di protezione civile, disciplina i contenuti e le modalità di adozione, approvazione, attuazione, e durata del potere sostitutivo, che compete alle province e alla Regione, sui programmi di prevenzione dei rischi e dei piani di emergenza di protezione civile e di recupero.
Capo IV. 
AUTORITÀ DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Art. 11. 
(Attribuzioni del Sindaco e del Presidente della provincia)
1. 
I comuni si dotano di una struttura di protezione civile per fronteggiare a livello comunale gli eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a). A livello intercomunale sono consentite forme associative e di cooperazione tra gli enti locali per la gestione di una struttura unica di protezione civile.
2. 
Le province si dotano di una struttura di protezione civile per fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b).
3. 
Il Sindaco e il Presidente della provincia sono, ciascuno al proprio livello, autorità di protezione civile. Ciascun sindaco è autorità di protezione civile anche a livello intercomunale.
4. 
Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco assume la direzione unitaria e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Presidente della Provincia, al Presidente della Giunta regionale e al Prefetto.
5. 
In occasione dell'emergenza a livello provinciale, il Presidente della provincia compie le attività di cui al comma 4 dandone immediata comunicazione al Presidente della Giunta regionale e al Prefetto.
6. 
Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con le risorse, i materiali e i mezzi a disposizione del comune e della provincia:
a) 
a livello comunale o intercomunale, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Presidente della provincia che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile;
b) 
a livello provinciale, il Presidente della provincia chiede l'intervento di altre forze e strutture al Presidente della Giunta regionale che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità provinciale di protezione civile.
Art. 12. 
(Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale)
1. 
Il Presidente della Giunta regionale al verificarsi dell'emergenza, per eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), che per gravità ed estensione territoriale coinvolgono più di una provincia, assume il coordinamento attraverso il raccordo, l'armonizzazione e l'unificazione delle attività intraprese dalle singole province.
2. 
Il Presidente della Giunta regionale, d'intesa con le province territorialmente interessate, e sulla base delle indicazioni fornite dall'unità di crisi regionale di cui all'articolo 17, assume le iniziative ed i provvedimenti necessari in relazione alla portata dell'evento.
3. 
Il Presidente della Giunta regionale, qualora ricorrano le condizioni per richiedere interventi straordinari da parte dello Stato, chiede la dichiarazione formale dello stato di emergenza, per il territorio interessato dall'evento calamitoso, ai sensi dell' articolo 107, comma 1, lettera b), del d.lgs. 112/1998 e del d.l. 343/2001 convertito dalla l. 401/2001 .
Capo V. 
COMPETENZE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE
Art. 13. 
(Competenze dei comuni e delle province)
1. 
I comuni e le province espletano le funzioni di cui agli articoli 71 e 72 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ").
2. 
I comuni e le province esercitano le attività di soccorso e assistenza attraverso:
a) 
la direzione unitaria e il coordinamento degli interventi necessari per fronteggiare eventi che richiedono una risposta organizzativa e gestionale comunale e provinciale compatibile con i beni e le risorse strumentali, finanziarie ed umane disponibili;
b) 
il coordinamento degli interventi, in ambito comunale e provinciale e la partecipazione al concorso per eventi che, in funzione delle loro caratteristiche ed estensione, richiedono il coordinamento della provincia, della Regione o del Dipartimento nazionale di protezione civile.
3. 
A livello intercomunale, tutti i comuni espletano le funzioni di cui alla l.r. 44/2000 , ed esercitano le attività di soccorso e assistenza.
Art. 14. 
(Competenze della Regione)
1. 
La Regione espleta le funzioni di cui all' articolo 70 della l.r. 44/2000 ed esercita:
a) 
il coordinamento delle iniziative, per eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), che per gravità ed estensione territoriale coinvolgono più di una provincia, attraverso il raccordo, l'armonizzazione e l'unificazione delle attività intraprese dalle singole province secondo quanto stabilito dall'articolo 13, commi 1 e 2, attraverso la messa a disposizione di beni e risorse strumentali, finanziarie ed umane disponibili;
b) 
il raccordo, l'armonizzazione e l'unificazione delle iniziative in ambito regionale, per eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), in collaborazione con il Dipartimento nazionale di protezione civile e il Prefetto.
Capo VI. 
ORGANI E STRUTTURE DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Art. 15. 
(Comitato comunale, intercomunale e provinciale di protezione civile)
1. 
Il Comitato comunale di protezione civile garantisce a livello comunale lo svolgimento e lo sviluppo delle attività di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9. A livello intercomunale, è istituito il Comitato intercomunale di protezione civile.
2. 
A livello provinciale è istituito il Comitato provinciale di protezione civile.
3. 
Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 13, il Comitato comunale e il Comitato intercomunale di protezione civile si avvalgono dell'Unità di crisi comunale, oppure dell'Unità di crisi intercomunale, strutturate per funzioni di supporto. Il Comitato provinciale di protezione civile si avvale dell'Unità di crisi provinciale, strutturata per funzioni di supporto.
4. 
Entro centottanta giorni dalla approvazione della presente legge, la Giunta regionale emana il regolamento degli organi e delle strutture di protezione civile. Il regolamento disciplina la composizione e l'attività del Comitato comunale o intercomunale di protezione civile e del Comitato provinciale di protezione civile.
5. 
Il Comitato comunale o intercomunale di protezione civile e il Comitato provinciale di protezione civile durano in carica per un periodo coincidente con il mandato amministrativo.
6. 
In sede di prima attuazione della presente legge, i Comitati comunale, intercomunale e provinciali di protezione civile sono istituiti entro due mesi dall'emanazione del regolamento degli organi e delle strutture di protezione civile.
Art. 16. 
(Comitato regionale di protezione civile)
1. 
Al fine di garantire a livello regionale lo svolgimento e lo sviluppo delle attività di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9, è istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale il Comitato regionale di protezione civile.
2. 
Il Comitato regionale è composto da:
a) 
il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che lo presiede;
b) 
l'assessore regionale alla protezione civile, con funzioni di vice presidente;
c) 
gli assessori regionali competenti;
d) 
i presidenti delle province o loro delegati;
e) 
i prefetti delle province, o loro delegati;
f) 
il direttore della struttura a cui fa capo il Settore protezione civile della Regione;
g) 
il rappresentante dei comuni piemontesi, designati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);
h) 
il rappresentante delle comunità montane designato dall'Unione nazionale comuni comunità enti montani delegazione piemontese (UNCEM);
i) 
il rappresentante dell'Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia (ANPCI).
3. 
Entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale emana il regolamento degli organi e delle strutture di protezione civile. Il regolamento disciplina la composizione e l'attività del Comitato regionale di protezione civile.
4. 
Il Comitato regionale dura in carica per un periodo coincidente con la legislatura regionale.
5. 
In sede di prima attuazione della presente legge, il Comitato è istituito entro due mesi dall'emanazione del regolamento degli organi e delle strutture di protezione civile.
Art. 17. 
(Unità di crisi regionale)
1. 
Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 16, il Comitato regionale di protezione civile si avvale dell' unità di crisi regionale strutturata per funzioni di supporto, composta:
a) 
dalle direzioni regionali;
b) 
dal Settore protezione civile regionale che svolge anche funzione di segreteria;
c) 
dal rappresentante della struttura di protezione civile delle province interessate;
d) 
dall'Ispettorato regionale dei vigili del fuoco;
e) 
dal rappresentante della Croce rossa italiana ;
f) 
dal rappresentante del Corpo nazionale soccorso alpino del Club Alpino Italiano;
g) 
dal rappresentante del Comitato regionale di coordinamento del volontariato;
h) 
da esperti in gestione delle emergenze.
Art. 18. 
(Commissione grandi rischi regionale e supporti tecnico-scientifici)
1. 
La Regione, per il perseguimento delle attività di cui all'articolo 14, si avvale dell'opera di enti, istituti e gruppi di ricerca scientifica.
2. 
Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituita la Commissione grandi rischi regionale, che è articolata in sezioni e svolge attività consultiva tecnico-scientifica e propositiva; sono altresì individuati e disciplinati, per tipologia di rischio, i gruppi di ricerca scientifica.
3. 
Con apposite convenzioni pluriennali sono regolate le relative attività e definiti gli oneri dei componenti.
4. 
Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituito apposito elenco degli esperti nella gestione delle emergenze che possono, se richiesti, essere messi a disposizione delle autorità di protezione civile in caso di necessità.
5. 
Entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale emana il regolamento degli organi e delle strutture di protezione civile, che definisce le modalità di funzionamento della Commissione grandi rischi e le modalità di indirizzo e di impiego degli esperti in emergenza.
Art. 19. 
(Coordinamento del volontariato)
1. 
La Regione assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle associazioni di volontariato e degli organismi che lo promuovono, alle attività conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b).
2. 
Al fine di cui al comma 1 la Regione riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento.
3. 
A livello comunale, intercomunale e provinciale è istituito, entro due mesi dall'emanazione del regolamento del volontariato di protezione civile, il Comitato di coordinamento comunale o intercomunale e provinciale del volontariato.
4. 
A livello regionale è istituito, entro due mesi dall'emanazione del regolamento del volontariato di protezione civile, con decreto del Presidente della Giunta regionale, il Comitato di coordinamento regionale del volontariato.
5. 
Il regolamento del volontariato di protezione civile, emanato dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dalla approvazione della presente legge, definisce:
a) 
i criteri e le procedure per assicurare la crescita la partecipazione e l'impiego nelle attività di protezione civile dei gruppi comunali, delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato;
b) 
le modalità per accedere ai rimborsi, qualora l'evento sia riconosciuto con provvedimento regionale e rientri nella tipologia descritta all'articolo 3, comma 3.
Capo VII. 
FORMAZIONE E SERVIZI
Art. 20. 
(Forme di collaborazione e prestazioni di servizi)
1. 
Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza del sistema di protezione civile regionale, le strutture di protezione civile comunale, intercomunale, provinciale e regionale possono avviare forme di collaborazione e richiedere o fornire prestazioni di servizi attraverso la stipula di protocolli e convenzioni.
Art. 21. 
(Scuola di protezione civile)
1. 
La Regione promuove ed organizza una permanente attività di informazione, sensibilizzazione ed educazione in materia di protezione civile, diretta alla popolazione con specifica attenzione al mondo della scuola anche attraverso l'assegnazione di borse ed assegni di studio agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, che hanno condotto studi e ricerche in materia di protezione civile o che si sono particolarmente distinti per senso civico in occasione di eventi calamitosi.
2. 
In particolare favorisce l'attività di formazione promuovendo e coordinando con le province la realizzazione di corsi di formazione di tutte le componenti del sistema di protezione civile avvalendosi in relazione alle necessità formative, di esperti, istituti e centri specializzati, agenzie formative dotate di specifica competenza.
3. 
Entro centottanta giorni dalla approvazione della presente legge la Giunta regionale emana il regolamento per la costituzione della scuola di protezione civile. Il regolamento disciplina le modalità per la costituzione e il funzionamento della scuola e la gestione dei corsi di formazione, da avviarsi anche in collaborazione con le province.
Art. 22. 
(Informazioni di pubblica utilità)
1. 
Al fine di garantire l'acquisizione di una compiuta e tempestiva informazione in ordine a tutti gli eventi di interesse della Regione, la stessa realizza un programma informativo regionale di pubblica utilità, in armonia con quanto disposto a livello nazionale dall' articolo 7 bis del d.l. 343/2001 , convertito dalla l. 401/2001 .
2. 
Le amministrazioni e gli enti pubblici, nonchè le società operanti nel settore dei pubblici servizi, sono tenute a fornire ogni utile informazione e collaborazione alla Regione assicurando la disponibilità delle necessarie risorse.
Capo VIII. 
FINANZIAMENTI
Art. 23. 
(Norma finanziaria)
1. 
Per il finanziamento delle attività di previsione e prevenzione in materia di protezione civile, per l'espletamento dei compiti del Settore di protezione civile, per il funzionamento delle commissioni e dei comitati tecnici, per l'istituzione e il funzionamento della scuola di protezione civile nonchè delle attività formative, per il finanziamento delle attività di protezione civile svolte dagli enti locali e gruppi comunali nonchè dalle associazioni di volontariato, si provvede alla spesa, in termini di competenza e di cassa, con la dotazione finanziaria dell'Unità previsionale di base (UPB) 25021 (Opere pubbliche Infrastrutture pronto intervento - Titolo I spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 2003.
2. 
Per il finanziamento delle attività conseguenti il primo intervento, il soccorso, il superamento dell'emergenza e la solidarietà, ad integrazione delle disponibilità degli enti locali, nell'UPB 25021 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 2003, è istituito un "fondo regionale di protezione civile per le attività conseguenti il primo intervento, il soccorso e il superamento dell'emergenza e la solidarietà ad integrazione delle disponibilità degli enti locali" con stanziamento pari a euro 1.000.000,00, in termini di competenza e di cassa. Tale fondo è finalizzato al potenziamento del sistema regionale di protezione civile in condizione di emergenza.
3. 
Alla copertura della spesa di cui al comma 2, si provvede con le risorse finanziarie trasferite alla Regione dallo Stato ai sensi dell' articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2001) e con le somme iscritte, a qualunque titolo, alla UPB 25021 del bilancio 2003.
4. 
Alla copertura delle spese per gli anni 2004 e 2005, si provvede con gli stanziamenti iscritti all'UPB 25021 del bilancio pluriennale 2003-2005.
5. 
Alla copertura delle spese per gli anni successivi si provvede ai sensi dell' articolo 21 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).
Capo IX. 
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 24. 
(Regolamento per l'utilizzo del fondo regionale di protezione civile)
1. 
Entro centottanta giorni dalla approvazione della presente legge viene emanato il regolamento per l'utilizzo del fondo regionale di protezione civile, che definisce le modalità, i criteri e le procedure per l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 23, comma 2.
Art. 25. 
(Norma transitoria)
1. 
I regolamenti di cui alla presente legge sono adottati dalla Giunta regionale sentito il parere delle commissioni consiliari competenti.
Art. 26. 
(Abrogazioni)
1. 
Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) 
legge regionale 3 settembre 1986, n. 41 (Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile);
b) 
legge regionale 12 marzo 1990, n. 10 (Valorizzazione e promozione del volontariato nella Protezione Civile).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 14 aprile 2003
Enzo Ghigo