Legge regionale n. 5 del 28 marzo 2003  ( Versione vigente )
"Partecipazione della Regione Piemonte alla costituzione della Società EXPO PIEMONTE S.p.A. ".
(B.U. 03 aprile 2003, n. 14)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
Al fine di valorizzare le produzioni orafe delle imprese che operano nel distretto industriale di Valenza e di favorire lo sviluppo economico e sociale del territorio nel quadro di un articolato sistema espositivo regionale, la Regione promuove con gli enti pubblici e privati rappresentativi degli interessi locali coinvolti, la costituzione della società per azioni "Expo Piemonte S.p.A. ".
Art. 2. 
(Oggetto sociale)
1. 
L'oggetto sociale ricomprende l'attività di progettazione, esecuzione e definitiva realizzazione di una struttura fieristica espositiva polifunzionale.
2. 
Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, la società può realizzare tutte le operazioni mobiliari e immobiliari necessarie al perseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresa la cessione in affitto della struttura fieristica a favore di soggetti che risultino particolarmente qualificati per la sua conduzione e gestione.
Art. 3. 
(Modalità di partecipazione)
1. 
Al fine di acquisire la partecipazione di cui all'articolo 1, la Giunta regionale è autorizzata a conferire mandato senza rappresentanza, ai sensi dell' articolo 1703 e seguenti del codice civile , all'Istituto finanziario regionale piemontese Finpiemonte S.p.A..
2. 
La partecipazione di cui al comma 1 non può superare la soglia del 50 per cento del capitale sociale della "Expo Piemonte S.p.A. ". La partecipazione è limitata alla fase di costruzione dell'opera e non può comunque comportare ulteriori oneri per la Regione per le attività di gestione economico-finanziaria del polo fieristico.
3. 
Le modalità di provvista dei mezzi finanziari occorrenti, la definizione dei limiti del mandato ed ogni altro aspetto del rapporto contrattuale intercorrente tra la Regione ed il suo mandatario, trovano disciplina in appositi provvedimenti amministrativi che devono specificamente prevedere l'attivazione di verifiche periodiche sull'ottemperanza dell'operato di Finpiemonte S.p.A. alle istruzioni regionali.
Art. 4. 
(Controlli)
1. 
In concomitanza con la predisposizione da parte degli amministratori di "Expo Piemonte S.p.A. " del progetto di bilancio, la Giunta regionale riferisce alla Commissione consiliare competente sull'andamento della gestione sociale e sulla sua rispondenza agli indirizzi regionali.
2. 
La Giunta regionale esaudisce, altresì, le richieste di informazione avanzate dai consiglieri regionali, acquisendo i necessari elementi conoscitivi da Finpiemonte S.p.A. che, a sua volta, è tenuta a fornirli secondo le modalità e nei limiti stabiliti nella disciplina di cui all'articolo 3, comma 3.
Art. 5. 
(Disposizione finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003 la spesa (Oneri derivanti dalla partecipazione alla costituzione di Expo Piemonte S.p.A.) da iscrivere nell'Unità previsionale di base (UPB) 08042 (Programmazione e statistica Rapporti con società a partecipazione regionale - Titolo II Spese di investimento) del bilancio di previsione 2003, pari a euro 6.197.500,00 in termini di competenza e di cassa.
2. 
All'onere di cui al comma 1 si provvede, per l'anno 2003, riducendo di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa la dotazione dell'UPB 09012 (Bilanci e finanze Bilanci - Titolo II spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno 2003. Il presente provvedimento costituisce integrazione dell'elenco (Fondi speciali) allegato al bilancio ove viene aggiunta la voce "Partecipazione della Regione Piemonte alla costituzione della società Expo Piemonte S.p.A. ".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 28 marzo 2003
Enzo Ghigo