Legge regionale n. 4 del 14 marzo 2003  ( Versione vigente )
"Modifiche alla legge regionale 15 aprile 1985, n 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) e alla legge regionale 31 agosto 1979, n 54 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto)".
(B.U. 20 marzo 2003, n. 12)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità ed oggetto)
1. 
Al fine di incentivare e promuovere lo sviluppo turistico e sociale del Piemonte, la Regione riconosce e tutela le attività realizzate dalle associazioni e dagli enti senza fine di lucro che, nell'ambito dei loro fini istituzionali e statutari, operano ai sensi della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo) e della legge regionale 3 aprile 1995, n. 48 (Valorizzazione e promozione dell'associazionismo), ed in specifico attraverso l'attivazione e lo svolgimento di attività educative, didattiche, culturali, sociali, religiose e di educazione ambientale rivolte ai giovani fino ai ventinove anni, per mezzo della realizzazione sul territorio regionale di campeggi autorganizzati temporanei educativo-didattici.
Art. 2.[1] 
(...)
Art. 3.[2] 
(...)
Art. 4.[3] 
(...)

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 14 marzo 2003
p. Enzo Ghigo Il Vice Presidente William Casoni

Note:

[1] L'articolo 2 è stato abrogato dalla lettera d) del comma 3 dell'articolo 28 della legge regionale 13 del 2017. Tale abrogazione entra in vigore il 14/06/2018 data di entrata in vigore del r.r. 4/2018

[2] L'articolo 3 è stato abrogato dalla lettera c del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 13 del 2017.

[3] L'articolo 4 è stato abrogato dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 5 del 2019. L'abrogazione dell'art. 4 entra in vigore il 13/01/2023 data di entrata in vigore del r.r. 11/2022 secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 27 della l.r. 5/2019