Legge regionale n. 4 del 14 marzo 2003  ( Versione vigente )
"Modifiche alla legge regionale 15 aprile 1985, n 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) e alla legge regionale 31 agosto 1979, n 54 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto)".
(B.U. 20 marzo 2003, n. 12)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità ed oggetto)
1. 
Al fine di incentivare e promuovere lo sviluppo turistico e sociale del Piemonte, la Regione riconosce e tutela le attività realizzate dalle associazioni e dagli enti senza fine di lucro che, nell'ambito dei loro fini istituzionali e statutari, operano ai sensi della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo) e della legge regionale 3 aprile 1995, n. 48 (Valorizzazione e promozione dell'associazionismo), ed in specifico attraverso l'attivazione e lo svolgimento di attività educative, didattiche, culturali, sociali, religiose e di educazione ambientale rivolte ai giovani fino ai ventinove anni, per mezzo della realizzazione sul territorio regionale di campeggi autorganizzati temporanei educativo-didattici.
Art. 2. 
(Aggiunta dell'articolo 5 bis nella legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 )
1. 
Dopo l' articolo 5 della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), da ultimo modificata dalla legge regionale 30 settembre 2002, n. 22 , è aggiunto il seguente: "
Art 5 bis.
(Attività educative, didattiche, culturali, sociali, religiose e di educazione ambientale in case-vacanze)
1.
Le associazioni e gli enti senza fine di lucro che, nell'ambito dei loro fini istituzionali e statutari, operano ai sensi della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo) e della legge regionale 3 aprile 1995, n. 48 (Valorizzazione e promozione dell'associazionismo) possono organizzare e svolgere in case-vacanze attività educative, didattiche, culturali, sociali, religiose e di educazione ambientale rivolte ai giovani fino ai ventinove anni.
2.
Le case vacanze sono immobili attrezzati per il soggiorno temporaneo di gruppi autogestiti di persone, formati dai giovani fino ai ventinove anni e dai loro accompagnatori, e devono essere di proprietà delle associazioni e degli enti di cui comma 1, oppure in loro uso e gestione temporanea.
3.
Le attività sono organizzate in periodi di durata non superiore a venti giorni.
4.
Le associazioni e gli enti di cui al comma 1, sessanta giorni prima dell'inizio dell'attività, presentano al Sindaco del comune, nel cui territorio si intende svolgere l'attività ludico-educativa, un'autocertificazione firmata dai rispettivi rappresentanti legali. L'autocertificazione attesta il previsto svolgimento e la durata dell'attività, l'esistenza delle condizioni minime indicate al comma 5, la modalità d'uso della struttura prescelta, le generalità dell'adulto responsabile designato, il numero e l'età dei partecipanti e contiene in allegato l'autorizzazione e le generalità del proprietario o del gestore della casa-vacanza.
5.
Le condizioni minime per l'utilizzo delle case-vacanze ai fini di cui al comma 1 sono:
a)
accesso non interdetto per ragioni ambientali, naturalistiche, storiche ed artistiche;
b)
approvvigionamento idrico di acqua potabile compatibile con la fruizione dichiarata;
c)
dotazione di un'idonea cassetta di pronto soccorso ed annessi numeri telefonici utili in caso di emergenza;
d)
conformità degli impianti antincendio alla normativa vigente;
e)
manipolazione e conservazione degli alimenti analoga a quella dell'autoconsumo familiare;
f)
stipula di idonea assicurazione per il pagamento di eventuali danni ed il ripristino dello stato dei luoghi.
6.
L'autocertificazione presentata al Sindaco assolve tutti gli adempimenti e le comunicazioni dovute ai vari enti competenti.
7.
L'attività si intende autorizzata qualora, nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'autocertificazione, non sia notificato agli interessati l'ordine motivato di diniego.
".
Art. 3.[1] 
(...)
Art. 4. 
1. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 16 della legge 31 agosto 1979, n 54 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto), da ultimo modificato dalla legge regionale 30 agosto 1984, n. 46 , sono inseriti i seguenti: "
2 bis.
Campeggi fissi, organizzati dai soggetti di cui al comma 2, che utilizzano strutture mobili per periodi di durata non superiore a venti giorni, sono consentiti su aree specificamente attrezzate ovvero disponibili al campeggio libero. Per lo svolgimento di tali campeggi, gli enti e le associazioni presentano al Sindaco del comune interessato, con un anticipo di sessanta giorni, un'autocertificazione attestante:
a)
il periodo di svolgimento del campeggio;
b)
le generalità dell'adulto responsabile designato;
c)
il numero e l'età dei partecipanti;
d)
l'area prescelta;
e)
l'autorizzazione e le generalità del proprietario o del gestore dell'area;
f)
la stipula di idonea assicurazione per il pagamento di eventuali danni ed il ripristino dello stato dei luoghi;
g)
la presenza delle seguenti condizioni minime per l'utilizzo dell'area:
1)
accesso all'area prescelta non interdetto per ragioni ambientali, naturalistiche, storiche ed artistiche;
2)
sufficiente approvvigionamento di acqua potabile;
3)
dotazione di cassetta di pronto soccorso ed annessi numeri telefonici utili in caso di emergenza;
4)
impegno al ripristino dello stato dei luoghi;
5)
impegno ad operare il trasporto dei rifiuti in luoghi di raccolta autorizzati;
6)
smaltimento dei liquami mediante wc da campeggio, nella misura di uno ogni dieci partecipanti, quotidianamente svuotati in una fossa profonda almeno un metro, che deve essere collocata in zone non interessate da acquedotti o da sorgenti ad uso potabile e al di fuori delle eventuali aree di rispetto, disinfettata con materiali non inquinanti, e completamente ricoperta con la terra dello scavo al termine del suo utilizzo.
2 ter.
L'autocertificazione di cui al comma 2 bis assolve tutti gli adempimenti e le comunicazioni dovute ai vari enti competenti. L'attività di campeggio si intende autorizzata qualora, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, non sia notificato agli interessati l'ordine motivato di diniego.
2 quater.
Campeggi itineranti, organizzati dai soggetti di cui al comma 2, che prevedono, di massima, spostamenti quotidiani e periodi di sosta nella medesima località non superiori alle quarantotto ore, sono consentiti, anche in assenza di autocertificazione, a seguito di una comunicazione da inviarsi con un anticipo di ventiquattro ore al Sindaco del comune interessato. Gli enti e le associazioni garantiscono che:
a)
sia individuabile un adulto responsabile designato dall'associazione o ente organizzatore;
b)
le aree individuate per la sosta siano state richieste al legittimo possessore, con eccezione dei terreni di proprietà di ente pubblico qualora il campeggio sia montato al tramonto e smontato l'alba successiva;
c)
le attrezzature per il campeggio siano installate e rimosse in tempi non superiori alle quarantotto ore.
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 14 marzo 2003
p. Enzo Ghigo Il Vice Presidente William Casoni

Note: