Legge regionale n. 3 del 04 marzo 2003  ( Versione vigente )
"Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2003-2005".
(B.U. 06 marzo 2003, n. 10)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Stato di previsione dell'entrata)
1. 
Il totale generale delle entrate di cui all'allegato A: Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003 della Regione Piemonte, è approvato in euro 15.553.889.003,26 in termini di competenza e in euro 18.459.693.639,35 in termini di cassa.
2. 
Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi istituiti dalla Regione, ed il versamento alla cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti nell'anno finanziario 2003.
Art. 2. 
(Stato di previsione della spesa)
1. 
Il totale generale delle spese di cui all'allegato A è approvato in euro 15.553.889.003,26 in termini di competenza ed in euro 18.459.693.639,35 in termini di cassa.
2. 
È autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2003.
3. 
È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno 2003.
Art. 3. 
(Quadro generale riassuntivo)
1. 
È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 2003 con gli allegati prospetti di cui all' articolo 17 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).
Art. 4. 
(Bilancio pluriennale)
1. 
È approvato il bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2003-2005, allegato B alla presente legge.
Art. 5. 
(Autorizzazione a contrarre mutui a ripiano del disavanzo)
1. 
Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese, di cui si autorizza l'impegno, ed il totale delle entrate, che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio finanziario 2003, è autorizzata, ai sensi dell' articolo 10, comma 3, della l.r. 7/2001 , la contrazione di mutui per un importo di euro 871.681.906,37.
2. 
Le spese, al cui finanziamento è possibile provvedere mediante l'assunzione dei mutui a pareggio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003, sono esclusivamente quelle relative a spese di investimento.
3. 
I mutui saranno stipulati ad un tasso massimo del 5 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di 15 anni.
4. 
La Giunta regionale è autorizzata a provvedere alla stipulazione dei mutui predetti nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste ai commi 1, 2 e 3.
5. 
Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui suindicati, previsti in euro 70.000.000,00 per l'anno finanziario 2003 e per ciascuno degli anni finanziari successivi, si provvede con le somme che sono state iscritte nell'ambito delle disponibilità delle Unità previsionali di base (UPB) 09021 Bilanci e finanze - ragioneria - spese correnti e UPB 09023 Bilanci e finanze - ragioneria - spese per rimborso di mutui e prestiti del bilancio pluriennale 2003-2005.
Art. 6. 
(Spese obbligatorie e d'ordine)
1. 
Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 18 della l.r. 7/2001 , quelle descritte nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione della spesa.
Art. 7. 
(Garanzie prestate dalla Regione)
1. 
È approvato, ai sensi dell' articolo 10, comma 13, della l.r. 7/2001 , il prospetto delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti, di cui all'elenco n. 2 allegato allo stato di previsione della spesa.
Art. 8. 
(Fondi speciali)
1. 
Ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 22 della l.r. 7/2001 , è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2003:
a) 
del fondo denominato: "Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali" individuato nell'UPB 09011 Bilanci e finanze-bilanci-spese correnti (capitolo 15910);
b) 
del fondo denominato: "Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo", individuato nella UPB 09012-Bilanci e finanze - bilanci - spese di investimento (capitolo 27170) (elenco n. 3 fondi speciali).
Art. 9. 
(Accordi di programma e cofinanziamenti programmi comunitari)
1. 
È approvato l'elenco relativo alla utilizzazione del fondo di cui alla UPB 08032 Programmazione e statistica - valutazione progetti proposte atti programmazione negoziata - spese di investimento (capitolo 27167) per la partecipazione finanziaria ad accordi di programma.
2. 
È approvato l'elenco relativo all'utilizzazione del fondo di cui alla UPB 09012 (capitolo 27165) per il cofinanziamento dei programmi comunitari.
3. 
È autorizzato con provvedimento amministrativo il prelievo dai fondi di cui ai commi 1 e 2 delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa relativi al finanziamento dei singoli accordi e al cofinanziamento dei singoli programmi comunitari.
4. 
Sono autorizzate variazioni compensative tra le iniziative specificate nell'elenco n. 4.
Art. 10. 
(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)
1. 
Il fondo di riserva di cassa di cui all' articolo 20 della l.r. 7/2001 , destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio finanziario 2003, sui singoli capitoli di spesa, è determinato in euro 50.000.000,00 ed è iscritto alla UPB 09011 (capitolo 15970).
Art. 11. 
(Organizzazione e partecipazione a convegni)
1. 
La spesa per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2 della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6 (Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni, per l'adesione ad Enti ed associazioni e per l'acquisto di documentazione di interesse storico ed artistico), è determinata, per l'anno finanziario 2003, in euro 1.100.000,00 ed è iscritta alla UPB 06011 Comunicazione istituzionale della Giunta - relazioni esterne - spese correnti (capitolo 10330).
2. 
La spesa per l'erogazione dei contributi di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b), e 3 della l.r. 6/1977 , è determinata, per l'anno finanziario 2003, in euro 900.000,00 ed è iscritta alla UPB 06011 (capitolo10930).
3. 
La spesa per la concessione dei contributi di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b), e 4 della l.r. 6/1977 , è determinata, per l'anno finanziario 2003, in euro 1.662.456,00 ed è iscritta alla UPB S1991 Gabinetto Presidenza della Giunta - spese correnti (capitolo 10940).
Art. 12. 
(Contributo all'Istituto di ricerche economico sociali del Piemonte)
1. 
La spesa per la concessione all'Istituto di ricerche economico-sociali (IRES) del contributo di cui all' articolo 24 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 (Nuova disciplina dell'Istituto Ricerche Economico-Sociali del Piemonte - IRES - Abrogazione legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12 ) è determinata, per l'anno finanziario 2003, in euro 3.408.616,00 ed è iscritta alla UPB 08041 Programmazione e statistica - rapporti con società a partecipazione regionale - spese correnti (capitolo 10960).
Art. 13. 
(Contributo al Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione)
1. 
La spesa per la concessione al Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione (CSI) del contributo di cui all' articolo 9 della legge regionale 15 marzo 1978, n. 13 (Definizione dei rapporti tra Regione e Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione) è determinata, per l'anno finanziario 2003, in euro 103.291,00 ed è iscritta alla UPB 08041 (capitolo 10900).
Art. 14. 
(Spese per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico e della sua segreteria)
1. 
La spesa per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico e della sua segreteria, di cui alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 (Istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico) è determinata per l'anno finanziario 2003 in euro 72.820,00 ed è iscritta alla UPB 09021 (capitolo 10100).
Art. 15. 
(Personale dei Parchi e delle Riserve naturali)
1. 
Ai sensi della legge regionale 5 aprile 1985, n. 28 (Ordinamento e piante organiche del personale degli enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali) la spesa per il personale dei Parchi e delle Riserve naturali è determinata, per l'anno finanziario 2003, in euro 14.461.086,00 ed è iscritta alla UPB 21061 Turismo Sport Parchi - gestione aree protette - spese correnti (capitolo 15180).
Art. 16. 
(Interventi per i Parchi e le Riserve naturali)
1. 
La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 23 giugno 1993, n. 31 (Modificazione alla legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 'Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 ') è stabilita, per l'anno finanziario 2003, in euro 6.972.000,00 ed è iscritta alla UPB 21061 (capitolo 15315).
Art. 17. 
(Equilibrio faunistico)
1. 
La spesa per risarcimenti prevista dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed aree attrezzate) è stabilita, per l'anno finanziario 2003, in euro 150.000,00 ed è iscritta alla UPB 21051 Turismo Sport Parchi - pianificazione aree protette - spese correnti (capitolo 15730).
Art. 18. 
(Protezione civile)
1. 
Per l'attuazione della legge regionale 12 marzo 1990, n. 10 (Valorizzazione e promozione del volontariato nella protezione civile), è autorizzata, per l'anno finanziario 2003, la spesa di euro 2.250.000,00 ed è iscritta alla UPB S1051 Gabinetto Presidenza della Giunta - protezione civile - spese correnti (capitolo 10920) dello stato di previsione della spesa.
Art. 19. 
(Museo Ferroviario Piemontese)
1. 
Il contributo per il funzionamento del Museo ferroviario piemontese, istituito ai sensi della legge regionale 26 luglio 1978, n. 45 (Istituzione del Museo Ferroviario Piemontese) è determinato, per l'anno finanziario 2003, in euro 129.115,00 ed è iscritto alla UPB 26021 Trasporti - viabilità ed impianti fissi - spese correnti (capitolo 14410).
Art. 20. 
(Fondo di riserva per la reimpostazione dei fondi statali vincolati)
1. 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2003 è iscritta alla UPB 09011 (capitolo 15965) la spesa di euro 315.450.144,72 in termini di competenza e di euro 265.451.144,72 in termini di cassa.
2. 
Dal fondo di riserva di cui al comma 1, in attuazione al disposto dell' articolo 24 della l.r. 7/2001 , sono prelevate, con provvedimento amministrativo, le somme occorrenti ad integrare gli stanziamenti o ad istituire appositi capitoli per consentire la reiscrizione delle economie o delle somme non più conservabili nel conto dei residui passivi relative a previsioni di spesa derivanti da assegnazioni statali a destinazione vincolata.
Art. 21. 
(Utilizzo dell'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2002)
1. 
L'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2002 ed applicato al bilancio di previsione per l'anno 2003, nell'ammontare di euro 315.450.144,72 è utilizzato per la copertura delle spese iscritte alla UPB 09011 (capitolo 15965) per l'importo di euro 315.450.144,72.
Art. 22. 
(Variazioni compensative)
1. 
Per l'anno finanziario 2003 sono consentite variazioni fra loro compensative, mediante atto amministrativo, tra le UPB quando:
a) 
siano da compensare, per i relativi pagamenti, le quote interesse e le quote in capitale delle rate di ammortamento dei mutui;
b) 
occorra, per una migliore definizione delle UPB, spostare i capitoli tra le diverse UPB.
Art. 23. 
(Variazione ai capitoli di spesa delle partite di giro)
1. 
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio provvedimento, le variazioni ai capitoli di spesa, delle partite di giro in relazione agli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.
Art. 24. 
(Sostegno alla conservazione e protezione del "Lupo italiano")
1. 
La spesa per gli interventi previsti dalla legge regionale 3 aprile 1989, n. 18 (Norme per il sostegno alla conservazione e protezione del 'Lupo italiano ') è stabilita, per l'anno finanziario 2003, in euro 25.823,00 ed è iscritta alla UPB S1011 Gabinetto Presidenza della Giunta - rapporti Stato Regioni - spese correnti (capitolo 15720).
Art. 25. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell' articolo 45 dello Statuto , ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 marzo 2003
Enzo Ghigo

Allegato A 
OMISSIS
Allegato B 
OMISSIS