Legge regionale n. 36 del 24 dicembre 2003  ( Versione vigente )
"Valorizzazione degli sport della pallapugno e della pallatamburello".
(B.U. 31 dicembre 2003, n. 53)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione, in attuazione degli articoli 4 e 5 dello Statuto , riconosce e valorizza le discipline sportive della pallapugno, nelle forme tradizionali e della pantalera, e della pallatamburello e ne incentiva la diffusione e l'incremento della pratica a tutela e salvaguardia delle tradizioni locali.
Art. 2. 
(Destinatari)
1. 
La Regione favorisce l'attività delle associazioni e società sportive, delle federazioni ed enti di promozione sportiva riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), ai sensi della vigente normativa, che praticano e contribuiscono a diffondere gli sport di cui all'articolo 1, purchè aventi sede nel territorio piemontese. La Regione favorisce, altresì, l'attività dei comuni, delle comunità montane e collinari finalizzate ai medesimi scopi.
Art. 3. 
(Ambiti e tipologie di intervento)
1. 
La Regione eroga contributi ai soggetti individuati dall'articolo 2 per la realizzazione di pubblicazioni, ricerche, mostre, convegni e celebrazioni aventi la finalità di tutelare, valorizzare e promuovere il patrimonio storico e culturale delle società sportive e la tradizione in genere della pallapugno e della pallatamburello.
2. 
La Regione concede altresì ai medesimi destinatari contributi in conto capitale finalizzati alla promozione delle seguenti iniziative:
a) 
organizzazione e svolgimento di manifestazioni con particolare riguardo alla pubblicizzazione delle stesse ed alla funzione divulgativa della disciplina sportiva;
b) 
acquisto di attrezzature necessarie all'esercizio delle attività sportive ed alla preparazione degli atleti;
c) 
organizzazione di corsi di avviamento al gioco di giovani in età scolare e per progetti inerenti i settori giovanili;
d) 
manutenzione straordinaria, potenziamento e messa a norma degli sferisteri;
e) 
istituzione di uno o più musei regionali della pallapugno e della pallatamburello, con sede in città che abbiano una forte connotazione culturale attraverso questa disciplina tradizionale piemontese;
f) 
predisposizione di cartellonistica stradale sulle principali strade di accesso ai paesi, indicante l'ubicazione dello sferisterio e nella quale si segnali l'abbinamento ed il legame delle discipline della pallapugno e della pallatamburello con il Piemonte.
Art. 4. 
(Azione di indirizzo e coordinamento)
1. 
La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare, determina con proprio atto deliberativo le procedure ed i termini per la presentazione delle domande di contributo.
2. 
La Giunta regionale presenta annualmente alla competente commissione consiliare una relazione sull'andamento della gestione degli interventi attivati.
Art. 5. 
(Limiti di finanziamento)
1. 
I contributi di cui all'articolo 3 sono concessi nei limiti del 60 per cento della spesa sostenuta.
2. 
I contributi erogati alle federazioni sportive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), non possono superare il 5 per cento del totale dei finanziamenti.
Art. 6. 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge è prevista la spesa complessiva di euro 774.688,00, suddivisa in spese correnti nell'Unita previsionale di base (UPB) 21041 (Turismo sport parchi - Sport - Titolo I - spese correnti) e in spesa in conto capitale nell'UPB 21042 (Turismo sport parchi - Sport - Titolo II - spese di investimento):
a) 
"Contributi a favore delle associazioni e società sportive per la valorizzazione, promozione e sostegno degli sport della pallapugno e della pallatamburello", pari a euro 193.672,00;
b) 
"Contributi a favore delle federazioni, degli enti di promozione sportiva, degli enti locali e delle comunità collinari per la valorizzazione, promozione e sostegno degli sport della pallapugno e della pallatamburello", pari a euro 193.672,00;
c) 
"Contributi in conto capitale a favore delle associazioni e società sportive per l'acquisto di attrezzature necessarie all'esercizio degli sport della pallapugno e della pallatamburello", pari a euro 193.672,00;
d) 
"Contributi in conto capitale a favore delle associazioni sportive proprietarie degli impianti, degli enti locali e delle comunità collinari per la manutenzione straordinaria, il potenziamento, la messa a norma degli sferisteri e di altre strutture necessari all'esercizio degli sport della pallapugno e della pallatamburello", pari a euro 193.672,00.
2. 
Per gli anni 2004 e 2005 alla spesa quantificata in euro 774.688,00 per ciascun anno, si fa fronte ai sensi dell' articolo 30, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 dicembre 2003
Enzo Ghigo