Legge regionale n. 30 del 29 ottobre 2003  ( Versione vigente )
"Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2000, n. 2 (Promozione del sistema aeroportuale del Piemonte)".
(B.U. 06 novembre 2003, n. 45)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 2/2000 , dopo le parole: "
e della Svizzera
" sono aggiunte, infine, le seguenti: "
,anche in previsione dei Giochi Olimpici Invernali 'Torino 2006 '
".
Art. 2. 
(Sostituzione dell' articolo 2 della l.r. 2/2000 )
1. 
L' articolo 2 della l.r. 2/2000 è sostituito dal seguente: "
Art. 2.
1.
Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione eroga fondi per il miglioramento e lo sviluppo delle infrastrutture a favore delle società aeroportuali di Torino Caselle , di Cuneo Levaldigi e di Biella Cerrione.
2.
I fondi previsti al comma 1 possono essere erogati sulla base di un piano triennale di sviluppo dei singoli aeroporti, approvato dalla Giunta regionale, o attraverso accordi di programma da stipulare con le società di gestione e gli enti interessati.
".
Art. 3. 
(Sostituzione dell' articolo 3 della l.r. 2/2000 )
1. 
L' articolo 3 della l.r. 2/2000 è sostituito dal seguente: "
Art. 3.
1.
La Regione favorisce la possibilità di integrazione e complementarietà commerciali fra le società di gestione aeroportuali, basate principalmente su intese di collaborazione e pianificazione congiunta di attività.
".
Art. 4. 
(Sostituzione dell' articolo 4 della l.r. 2/2000 )
1. 
L' articolo 4 della l.r. 2/2000 è sostituito dal seguente: "
Art. 4.
1.
Le intese di collaborazione previste dall'articolo 3 si svilupperanno attraverso accordi organizzativi finalizzati al raggiungimento di sinergie commerciali ed economie di scala, in una chiave di raccordo ed integrazione operativa.
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 29 ottobre 2003
Enzo Ghigo