Legge regionale n. 22 del 08 agosto 2003  ( Versione vigente )
"Provvedimento collegato alla legge finanziaria 4 marzo 2003, n. 2 ".
(B.U. 14 agosto 2003, n. 33)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Variazioni al bilancio di previsione 2003)
1. 
Al bilancio di previsione per l'anno 2003 sono apportate le variazioni di cui alla tabella allegata (Allegato A).
2. 
Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge regionale 8 agosto 2003, n. 21 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003), costituiscono collegato alla manovra finanziaria di cui alla presente legge.
Art. 2. 
(Anticipazioni a favore dei maiscoltori)
1. 
Per anticipazioni a favore degli agricoltori che hanno subito perdite di reddito per aver provveduto a distruggere i campi di mais contaminati da organismi geneticamente modificati (OGM) a seguito di provvedimento dell'autorità competente è stanziata la cifra di euro 500.000,00 all'interno dell'Unità previsionale di base (UPB) 12991.
2. 
Con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico di cui all' articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca), sono approvate le disposizioni applicative compresi i parametri per la quantificazione delle anticipazioni.
3. 
Alla copertura degli oneri finanziari di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di euro 100.000,00 dell'UPB 11011, di euro 100.000,00 dell'UPB 22991 e di euro 300.000,00 dell'UPB 07031.
Art. 3. 
(Variazioni al bilancio pluriennale 2003 - 2005)
1. 
Per il biennio 2004-2005 sono autorizzate le spese inserite nella tabella allegata (Allegato B).
Art. 4. 
(Variazioni codifiche Unità previsionali di base)
1. 
Al bilancio della Regione sono apportate le modifiche nei codici delle UPB riportate nella tabella allegata (Allegato C).
Art. 5. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi dell' articolo 45 dello Statuto , ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 8 agosto 2003
p. Enzo Ghigo Il vice Presidente William Casoni