Legge regionale n. 16 del 09 luglio 2003  ( Versione vigente )
"Interventi speciali in favore di piccole e medie imprese commerciali, artigiane e di servizi economicamente danneggiate dai cantieri per la realizzazione della metropolitana, del passante ferroviario e delle infrastrutture per i XX Giochi olimpici invernali 'Torino 2006 ' ".
(B.U. 10 luglio 2003, n. 28)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, in considerazione delle competenze riconosciute con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione ) e delle funzioni già riconosciute in materia di disciplina del commercio, dell'industria e dell'artigianato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ) e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell' articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), intende salvaguardare i livelli occupazionali e produttivi delle piccole e medie imprese commerciali, di servizi e artigiane che risentono di decrementi del volume d'affari in relazione ai disagi connessi alla realizzazione della metropolitana automatica e del passante ferroviario di Torino nonchè delle opere e delle infrastrutture previste per i XX Giochi olimpici invernali "Torino 2006".
Art. 2. 
(Soggetti beneficiari)
1. 
Gli interventi di cui all'articolo 1 sono attuati a favore delle piccole e medie imprese commerciali, di servizi e artigiane, come definite dalla normativa comunitaria, statale e regionale, aventi sede negli ambiti territoriali dei comuni interessati dai lavori e dalle opere indicati al medesimo articolo specificatamente individuati da parte della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c).
2. 
Per "sede" delle imprese destinatarie degli interventi, si intende anche la sede operativa o l'unità locale operativa ricompresa negli ambiti territoriali individuati ai sensi del comma 1, qualora l'impresa stessa abbia sede legale al di fuori di tali ambiti.
Art. 3. 
(Fondo speciale per i rischi delle piccole e medie imprese)
1. 
La Regione Piemonte istituisce, per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, un fondo rischi speciale definito "fondo speciale per i rischi delle piccole e medie imprese commerciali, di servizi e artigiane in occasione dei lavori per la realizzazione della metropolitana automatica e del passante ferroviario di Torino nonchè delle opere e delle infrastrutture previste per i XX Giochi olimpici invernali 'Torino 2006 ' ", di seguito denominato fondo.
2. 
Il fondo viene alimentato dai finanziamenti della Regione Piemonte, dagli interessi maturati sugli stanziamenti non utilizzati e dai rientri, per capitale e interessi, delle somme anticipate a titolo di finanziamento.
3. 
Al fondo possono confluire anche eventuali disponibilità finanziarie assegnate alla Regione ai sensi di leggi statali e di regolamenti comunitari in relazione alle finalità della presente legge. Al fondo possono confluire altresì contribuzioni di altri soggetti pubblici e privati, erogate per il medesimo scopo.
4. 
Il fondo è articolato in apposite sezioni in corrispondenza delle differenti tipologie di intervento previste dalla presente legge.
5. 
Il fondo è istituito presso l'Istituto finanziario regionale piemontese Finpiemonte S.p.A..
6. 
Le risorse del fondo costituiscono patrimonio della Regione e, al termine dei lavori e delle opere di cui all'articolo 1 in relazione ai quali vengono disposti gli interventi agevolativi, le somme residue, comprensive degli eventuali crediti gestionali e dedotto unicamente quanto forma oggetto di impegni già formalmente assunti e perfezionati, devono essere restituite alla Regione che le utilizza per fini di promozione e sviluppo delle categorie di imprese considerate nella presente legge.
Art. 4. 
(Tipologia degli interventi)
1. 
In relazione all'entità e alla gravità del decremento del volume d'affari subito dalle imprese destinatarie dei benefici previsti dalla presente legge, la Regione può disporre una tra le seguenti forme di intervento a valere sulle disponibilità del fondo:
a) 
contributo in conto capitale;
b) 
contributo in conto interessi;
c) 
concessione di garanzie sui prestiti;
d) 
finanziamento agevolato.
2. 
Per "decremento del volume d'affari ", si intende la differenza negativa tra il valore del volume d'affari indicato nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) dell'anno precedente all'anno di riferimento della domanda di richiesta, da parte dell'impresa, di uno degli interventi indicati al comma 1 e il valore del volume d'affari indicato nella dichiarazione IVA del predetto anno di riferimento.
3. 
Nel caso di impresa con una o più sedi o unità locali operative situate in uno o più degli ambiti territoriali specificatamente individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, il decremento del volume d'affari si determina con esclusivo riferimento a quello verificatosi o rilevabile nelle sedi o unità locali operative situate nei suddetti ambiti territoriali.
4. 
Qualora l'impresa avente titolo abbia ottenuto il beneficio di uno degli interventi di cui al comma 1, può richiedere un nuovo intervento per l'anno successivo solo nel caso in cui permangano nei suoi confronti le condizioni previste dalla presente legge. Tale disposizione si applica anche per gli anni successivi, qualora permangano le suddette condizioni.
5. 
Nel caso in cui il decremento del volume d'affari sia riconducibile a disagi connessi alla costruzione delle opere di cui all'articolo 1, verificatisi nel corso di parte dell'anno di riferimento, il beneficio degli interventi previsti al comma 1 può essere richiesto e ottenuto in proporzione alla durata del disagio. Non può essere richiesto alcun beneficio nel caso in cui il disagio subito dall'impresa non si sia protratto oltre novanta giorni.
6. 
L'impresa avente titolo può richiedere ed accedere ad una sola delle forme di intervento previste. Qualora si verifichi quanto previsto dal comma 4, l'impresa può richiedere un intervento diverso da quello già ottenuto per l'anno precedente.
7. 
I benefici disposti dalla presente legge sono cumulabili con quelli previsti per le stesse finalità da altre norme comunitarie, nazionali o regionali.
Art. 5. 
(Disposizioni applicative)
1. 
La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina i criteri e le modalità degli interventi a favore delle imprese aventi titolo, nell'ambito delle disposizioni della presente legge, nel rispetto del principio comunitario del "de minimis" di cui al regolamento (CE) della Commissione del 12 gennaio 2001 n. 69/2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore ed in osservanza di quanto stabilito dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell' articolo 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59 ).
2. 
In particolare la Giunta regionale individua:
a) 
la tipologia del procedimento più idoneo, ai sensi del d.lgs. 123/1998 , con riferimento alle caratteristiche di ciascuno degli interventi previsti;
b) 
le tipologie di impresa rientranti nelle categorie aventi titolo, ai sensi dall'articolo 2, comma 1;
c) 
gli ambiti territoriali dei comuni, interessati dalla realizzazione dei lavori e delle opere di cui all'articolo 1;
d) 
la documentazione necessaria per la presentazione della richiesta di intervento, in relazione alla tipologia del procedimento determinata ai sensi della lettera a);
e) 
gli elementi e i criteri di valutazione degli ulteriori fattori, diversi rispetto ai disagi connessi alla realizzazione dei lavori e delle opere di cui all'articolo 1, aventi rilievo nel concorso al decremento del volume d'affari;
f) 
i tempi di concessione e di erogazione dell'intervento;
g) 
la regolamentazione dei rapporti tra la Regione Piemonte e gli eventuali soggetti di cui all' articolo 3, comma 2, del d.lgs. 123/1998 ;
h) 
le modalità ed i termini di effettuazione dei controlli, nonchè i motivi di revoca dei benefici erogati;
i) 
le forme di partecipazione della Provincia di Torino e dei comuni interessati dalla realizzazione dei lavori e delle opere indicate all'articolo 1 nell'attuazione dei procedimenti di concessione ed erogazione dei benefici di cui agli interventi previsti dalla presente legge, nonchè nella definizione degli ambiti territoriali comunali.
3. 
La Giunta regionale predispone annualmente il monitoraggio degli interventi disposti nell'anno precedente, al fine di verificare lo stato di attuazione degli stessi rispetto alle disponibilità del fondo. Sulla scorta dei dati rilevati, la Giunta regionale, entro il mese di giugno di ciascun anno, predispone e trasmette al Consiglio regionale una relazione contenente:
a) 
lo stato di attuazione di ogni forma di intervento rispetto alle disponibilità finanziarie del fondo;
b) 
l'efficacia degli interventi rispetto alle finalità della presente legge;
c) 
l'eventuale fabbisogno finanziario del fondo per gli interventi previsti dalla presente legge;
d) 
l'eventuale esigenza di ulteriori e nuove forme di intervento;
e) 
l'eventuale necessità di modificare l'entità dei benefici erogabili.
Art. 6. 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 2003 la spesa di euro un milione.
2. 
Per il finanziamento del "fondo speciale per rischi delle piccole e medie imprese commerciali, di servizi e artigiane in occasione dei lavori per la realizzazione della metropolitana automatica e del passante ferroviario di Torino nonchè delle opere e delle infrastrutture previste per i Giochi olimpici invernali 'Torino 2006 ' " si provvede ad iscrivere lo stanziamento pari a euro un milione, in termini di competenza e di cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003, nell'Unità previsionale di base (UPB) 16032 (Industria-Promozione e sviluppo delle PMI. - Titolo II - spese d'investimento) del bilancio di previsione 2003.
3. 
Alla copertura della spesa per l'anno 2003 si fa fronte riducendo di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, la dotazione della medesima UPB 16032 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003.
4. 
Per gli anni 2004 e 2005 si fa fronte ai sensi dell' articolo 30, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
5. 
Alla copertura delle spese per gli anni successivi si provvede ai sensi dell' articolo 21 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).
Art. 7. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 45 dello Statuto , ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 9 luglio 2003
Enzo Ghigo