Legge regionale n. 14 del 02 luglio 2003  ( Versione vigente )
"Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2000, n. 3 (Interventi finanziari per il miglioramento dei servizi complementari al trasporto pubblico locale)".
(B.U. 10 luglio 2003, n. 28)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
L' articolo 1 della legge regionale 24 gennaio 2000, n. 3 (Interventi finanziari per il miglioramento dei servizi complementari al trasporto pubblico locale), è sostituito dal seguente: "
Art. 1.
(Finalità)
1.
Al fine di salvaguardare l'ambiente riducendo l'inquinamento atmosferico ed acustico e di migliorare i servizi complementari al trasporto pubblico la Regione, per il quinquennio 2003-2007, concede contributi diretti ad incentivare il rinnovo del materiale rotabile a favore dei servizi complementari al trasporto pubblico di linea effettuati con le seguenti modalità di trasporto:
a)
servizio di taxi con autovettura;
b)
servizio di noleggio con conducente e autovettura.
".
Art. 2. 
(Sostituzione dell' articolo 2 della l.r. 3/2000 )
1. 
L' articolo 2 della l.r.3/2000 , è sostituito dal seguente: "
Art. 2.
(Contributi)
1.
I contributi di cui all'articolo 1 sono concessi in conto capitale o in conto canoni per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autovetture nuove di fabbrica alimentate a benzina o gasolio, aventi la destinazione di cui all' articolo 82, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), fino al 20 per cento della spesa sostenuta, con un limite massimo di contributo di euro 4.200,00 per autovettura.
2.
Il limite massimo di contributo concedibile è aumentato di euro 2.000,00 per autovetture a trazione elettrica o dotate di alimentazione esclusiva a metano o bifuel.
3.
I contributi sono concessi per la sostituzione di autovetture che, alla data di presentazione della domanda di contributo di cui all'articolo 3, abbiano la destinazione di cui al comma 1, abbiano più di tre anni di anzianità calcolata dalla data di immatricolazione e siano possedute dal soggetto richiedente il contributo.
".
Art. 3. 
(Sostituzione dell' articolo 4 della l.r. 3/2000 )
1. 
L' articolo 4 della l.r. 3/2000 , è sostituito dal seguente: "
Art. 4.
(Divieto di cumulo)
1.
Il contributo non è ripetibile rispetto allo stesso beneficiario e non è cumulabile con alcun tipo di contributo previsto a favore esclusivo dei beneficiari di cui all'articolo 3, da norme comunitarie, statali e regionali.
".
Art. 4. 
(Inserimento dell'articolo 5 bis nella l.r. 3/2000 )
1. 
Dopo l' articolo 5 della l.r. 3/2000 , è inserito il seguente: "
Art. 5 bis.
(Clausola valutativa)
1.
La Giunta regionale presenta annualmente alla Commissione consiliare competente per materia, sulla base dei dati forniti dalle province, una relazione nella quale siano evidenziati l'ammontare dei contributi erogati ai soggetti beneficiari suddivisi per tipologie di autovetture, la percentuale di domande soddisfatte rispetto alle richieste nonchè valutazioni, suffragate da elementi statistici, della riduzione di inquinamento atmosferico ed acustico ottenuta rispetto all'anno precedente in relazione al rinnovo del materiale rotabile.
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 2 luglio 2003
Enzo Ghigo