Legge regionale n. 37 del 30 dicembre 2003  ( Versione vigente )
"Modifiche ed integrazioni della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 )".
(B.U. 08 gennaio 2004, n. 1)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Modifica dell' articolo 3 della l.r. 28/1999 )
1. 
La lettera d) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 28/1999 in attuazione del d.lgs. 114/1998 , è sostituita dalla seguente: "
d)
la regolamentazione dello sviluppo della rete distributiva, attraverso le diverse combinazioni dell'offerta compatibile con ciascuno dei sottosistemi, tenuto anche conto della vocazione territoriale e commerciale dei luoghi, della loro fruizione da parte dei consumatori e della obbligatorietà della tutela storico-ambientale; a tal fine il rilascio dell'autorizzazione per medie e grandi strutture di vendita è subordinato alla corresponsione di un onere aggiuntivo specificamente destinato a contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione delle zone di insediamento commerciale dei Comuni interessati da ciascun intervento;.
".
Art. 2. 
(Integrazione dell' articolo 18 della l.r. 28/1999 )
1. 
Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 28/1999 , è aggiunta la seguente: "
d bis)
al sostegno delle imprese del commercio e delle loro forme associative, in seguito ad emergenze economiche, strutturali, ambientali che determinino situazioni di crisi delle imprese stesse, tramite le seguenti misure:
1)
costituzione di un fondo speciale finalizzato a fornire garanzie bancarie per consentire l'accesso ai finanziamenti necessari all'operatività delle imprese ed al contenimento dei relativi tassi di interesse;
2)
sostegno di azioni promozionali e di fidelizzazione della clientela.
".
Art. 3. 
(Sostituzione dell' articolo 24 della l.r. 28/1999 )
1. 
L' articolo 24 della l.r. 28/1999 , è sostituito dal seguente: "
Art. 24.
(Disposizioni finanziarie)
1.
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 2004 la spesa di euro 29.733.543,00.
2.
Nello stato di previsione della spesa, nell'Unità previsionale di base (UPB) 17011 (Commercio e artigianato. Programmazione interventi settori commerciali. - Titolo I. Spese correnti) viene finanziata la spesa:
"Spese per il funzionamento dell'Osservatorio regionale del commercio ( capo IX della l.r. 28/1999 )"
, pari ad euro 460.000,00; nella UPB 17021 (Commercio e artigianato, tutela del consumatore, mercati. - Titolo I. Spese correnti) viene finanziata la spesa:
"Interventi per la formazione e la qualificazione degli operatori commerciali ( articolo 17 della l.r. 28/1999 )"
,
"per memoria"
; nell'UPB 17022 (Commercio e artigianato, tutela del consumatore, mercati. - Titolo II. Spese di investimento) vengono finanziate le seguenti spese:

a)
"Interventi per la valorizzazione del tessuto commerciale del Piemonte a favore degli enti locali"
(articolo 18, comma 1, lettera a), pari ad euro 4.500.000,00;

b)
"Interventi per la valorizzazione del tessuto commerciale del Piemonte a favore delle imprese e loro forme associative"
(articolo 18, comma 1, lettera a), pari ad euro 700.000,00;

c)
"Interventi per l'accesso al credito delle imprese commerciali"
(articolo 18, comma 1, lettere b) e c), pari ad euro 23.573.543,00;

d)
"Interventi a favore dei centri di assistenza tecnica"
(articolo 16), pari ad euro 200.000,00;

e)
"Interventi per le emergenze economiche, strutturali, ambientali delle imprese del commercio e delle loro forme associative"
(articolo 18, comma 1, lettera d bis), pari ad euro 300.000,00.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con le dotazioni finanziarie delle UPB 17011, 17021 e 17022.
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 30 dicembre 2003
p. Enzo Ghigo Il Vice Presidente Ugo Cavallera