La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Il comma 3 bis dell'articolo 2 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 9 del 2004.
[2] Nella lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 le parole "autoveicoli speciali" sono state sostituite dalle parole "autocaravan" ad opera del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 9 del 2004.
[3] La lettera c bis) del comma 1 dell'articolo 5 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 9 del 2004.
[4] Nella lettera b del comma 2 dell'articolo 5 dopo la parola "incendi" sono state aggiunte le parole "e di protezione civile" ad opera del comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 9 del 2004.
[5] Nella lettera g del comma 2 dell'articolo 5 le parole " Gas Propano Liquido" sono state sostituite dalle parole "Gas da Petrolio Liquefatti" ad opera del comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 17 del 2013.
[6] La lettera g bis del comma 2 dell'articolo 5 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 12 del 2008.
[7] Il comma 2 dell'articolo 10 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 36 del 2009.
Le disposizioni contenute in questo comma si applicano a partire dall'anno solare 2009.