Legge regionale n. 23 del 23 settembre 2003  ( Versione vigente )
"Disposizioni in materia di tasse automobilistiche".
(B.U. 25 settembre 2003, n. 39)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Competenza territoriale ed identificazione del contribuente)
1. 
La Regione Piemonte è competente territorialmente per la tassa automobilistica regionale e la tassa di circolazione regionale dovute dai residenti intestatari dei veicoli nella Regione.
2. 
La tassa di circolazione regionale è dovuta in misura fissa per anno solare. Non è ammesso il rimborso della tassa di circolazione regionale.
3. 
L'archivio regionale delle tasse automobilistiche è costituito sulla base dei seguenti requisiti essenziali:
a) 
la targa del veicolo;
b) 
il codice fiscale del proprietario.
4. 
Dal 1° gennaio 2004 non sono accettati versamenti che non contengano entrambi i dati.
Art. 2. 
(Modalità di pagamento della tassa automobilistica)
1. 
A decorrere dal 1° gennaio 2004 la tassa automobilistica regionale è corrisposta per 12 mesi a partire dal mese di immatricolazione del veicolo.
2. 
Il termine per il pagamento della tassa automobilistica è stabilito nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione. Per le scadenze successive alla prima il termine per il pagamento è fissato nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza.
3. 
L'assolvimento dell'obbligazione tributaria per tutti i veicoli, compresi quelli già immatricolati, avviene in un'unica soluzione con l'esclusione degli autocarri e dei complessi autotreni ed autoarticolati di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate, per cui rimane in vigore la facoltà della periodicità quadrimestrale.
3 bis. 
La facoltà della periodicità quadrimestrale per i versamenti è altresì prevista per le autovetture e gli autoveicoli per trasporto promiscuo persone e cose, alimentati a gasolio e non conformi alla direttiva 91/441/CEE del Consiglio del 26 giugno 1991 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore.
[1]
Art. 3. 
(Perdita di possesso)
1. 
A decorrere dal 1° gennaio 2004 il contribuente, che si trovi nella condizione di registrare la perdita di possesso di un veicolo per furto o rottamazione in corso di validità della tassa automobilistica regionale versata, può richiedere la compensazione su una nuova targa o il rimborso di quota parte del pagamento effettuato in base alle modalità di seguito descritte:
a) 
è riconosciuto il diritto alla compensazione o al rimborso per il periodo nel quale non si è goduto del possesso del veicolo, purchè sia pari almeno ad un quadrimestre. La compensazione o il rimborso vengono riconosciuti in misura proporzionale al numero di mesi interi successivi a quello in cui si è verificato l'evento interruttivo del possesso, derivante da furto o demolizione del veicolo;
b) 
qualora si abbia una nuova immatricolazione o fattispecie ad essa assimilabile, in sostituzione di un veicolo per cui lo stesso titolare ha perso il possesso per furto o demolizione, è riconosciuta al contribuente la facoltà di ridurre l'importo da versare a titolo di tassa automobilistica per il nuovo veicolo. L'importo della riduzione è pari alla quota parte di tassa pagata sul precedente veicolo per il periodo in cui non si è goduto del possesso. L'applicazione di tale riduzione è concessa nel caso in cui la nuova immatricolazione o assimilata avvenga entro e non oltre un quadrimestre dal verificarsi della perdita di possesso del veicolo precedente.
2. 
Nel caso in cui il contribuente non intenda avvalersi della riduzione di cui al comma 1 o nel caso in cui il veicolo di cui si è perduto il possesso non venga sostituito si procede, comunque, al rimborso della quota parte di tassa automobilistica per il periodo di mancato godimento pari comunque ad almeno un quadrimestre.
Art. 4. 
(Variazioni di importi della tassa automobilistica)
1. 
A decorrere dal 1° gennaio 2004 la tassa automobilistica regionale e quella di circolazione sono fissate in:
a) 
20,00 euro per i ciclomotori, con esclusione dei quadricicli normati dall' articolo 18, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge Finanziaria 2003);
b) 
22,00 euro per i motocicli, a cui deve aggiungersi 1,00 euro per ogni Kw per motocicli di potenza superiore a 11 Kw;
c) 
25,00 euro per le roulottes e i rimorchi speciali;
d) 
1,00 euro a Kw o 0,75 euro per Cv per autocaravan.
[2]
Art. 5. 
(Riduzioni ed esenzioni)
1. 
A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono soppresse tutte le riduzioni attualmente in vigore ad eccezione di quelle per le seguenti categorie, la cui percentuale di riduzione rimane invariata:
a) 
autovetture adibite al servizio pubblico di piazza;
b) 
autovetture adibite a scuola guida;
c) 
autoveicoli per il trasporto di cose muniti di sospensione pneumatica all'asse o agli assi motore, o di sospensione riconosciuta ad essi equivalente.
c bis) 
autobus e autovetture adibite a servizio di noleggio con conducente (articolo 85 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada")
[3]
2. 
Sono esentati dalla tassa automobilistica le seguenti categorie di veicoli:
a) 
gli autoveicoli del Presidente della Repubblica e quelli in dotazione permanente del Segretario generale della Presidenza della Repubblica;
b) 
i veicoli di ogni specie in dotazione fissa dei Corpi armati civili e militari dello Stato e della Protezione civile, provvisti di speciali targhe di riconoscimento, e i veicoli esclusivamente destinati, per conto dello Stato, delle Regioni, delle Province e Comuni o di associazioni umanitarie, al servizio di estinzione incendi e di protezione civile;
[4]
c) 
gli autoveicoli degli agenti diplomatici e consolari, regolarmente accreditati in Italia, a condizione di reciprocità di trattamento;
d) 
gli autobus adibiti a trasporto pubblico di linea;
e) 
le autoambulanze di cui alla tariffa I del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche);
f) 
i veicoli atti al carico, scarico e compattazione dei rifiuti solidi urbani e/o adibiti allo spurgo dei pozzi neri, la cui attrezzatura deve essere fissa e permanente oppure, qualora scarrabili, in caso di intercambiabilità vincolata al caricamento di sola struttura con medesima caratteristica, per i quali si prevede l'esenzione dal pagamento sia della tassa di possesso che dell'integrazione dovuta per la massa rimorchiabile;
g) 
gli autoveicoli elettrici e quelli alimentati a gas metano e a Gas da Petrolio Liquefatti (GPL), già dotati di dispositivo per la circolazione con gas metano o GPL all'atto della immatricolazione;
[5]
g bis) 
nonché per cinque annualità, a decorrere dal primo periodo utile dopo l'entrata in vigore della presente legge, i veicoli di potenza non superiore ai 100 Kw conformi alla direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 e seguenti, appartenenti alle categorie M1 e N1, su cui è installato un sistema di alimentazione a GPL od a metano, collaudato dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria);
[6]
h) 
i veicoli delle organizzazioni di volontariato, iscritte al registro regionale di volontariato del Piemonte ai sensi della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato) utilizzati esclusivamente per l'attività propria di volontariato, delle cooperative sociali iscritte all'apposito albo regionale, delle aziende pubbliche di servizio alla persona e degli Istituti pubblici di assistenza e beneficienza (IPAB) che svolgono in via esclusiva attività nei confronti dei minori, degli anziani, dei portatori di handicap fisici e psichici.
Art. 6. 
(Tasse automobilistiche dovute in relazione alla massa rimorchiabile e tasse automobilistiche per trattori stradali)
1. 
A decorrere dal 1° gennaio 2004 le categorie di veicoli e gli importi fissati dalla tabella 2 bis di cui all' articolo 61, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale) sono sostituiti dai seguenti:
a) 
per autoveicoli di massa complessiva superiore a 6 tonnellate e fino a 17,99 tonnellate euro 258,00;
b) 
per autoveicoli di massa complessiva pari o superiore a 18 tonnellate euro 568,00;
c) 
per trattori stradali a 2 assi euro 568,00;
d) 
per trattori stradali a 3 assi euro 801,00.
2. 
Per gli anni 2001, 2002 e 2003 è data facoltà a tutti coloro che pur avendo l'annotazione della massa rimorchiabile sulla carta di circolazione erano oggettivamente nell'impossibilità di trainare oppure che si sono avvalsi della facoltà di richiedere l'annotazione come da circolare del Ministero delle Finanze n. 12 del 31 gennaio 2001 (Esenzione dal pagamento del tributo aggiuntivo per le automotrici la cui carta di circolazione rechi un'annotazione di inibizione al traino per motivi tecnici, ovvero amministrativi) di produrre autocertificazione o documentazione a comprova del fatto che la maggiorazione della tassa per la rimorchiabilità non era dovuta. Non è comunque ammesso il rimborso a favore di chi abbia eseguito il pagamento della maggiorazione.
Art. 7. 
(Tassa automobilistica regionale per le targhe prova)
1. 
A decorrere dal 1° gennaio 2004 l'importo della tassa automobilistica regionale per le targhe prova è corrisposto per l'intero anno solare e preventivamente al rilascio delle targhe stesse.
2. 
Gli importi della tassa di cui al comma 1 sono fissati in:
a) 
210,00 euro per gli autoveicoli;
b) 
32,00 euro per i ciclomotori e per i motocicli.
Art. 8. 
(Tassa di circolazione per le auto storiche e per particolari categorie di veicoli)
1. 
Le autovetture ed i motoveicoli che abbiano compiuto 30 anni dalla costruzione sono assoggettati alla tassa di circolazione nella misura fissa di euro 30,00 per le autovetture e di euro 20,00 per i motoveicoli, ad uso privato per trasporto persone. Sono esclusi da tale agevolazione i veicoli adibiti ad uso professionale utilizzati nell'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.
2. 
A decorrere dal 1° gennaio 2004 i benefici di cui al comma 1 sono estesi ai veicoli che avendo compiuto 20 anni dalla data di immatricolazione presentino requisiti di peculiarità dal punto di vista del loro rilievo industriale, legato a caratteristiche della meccanica, motoristica o del design, purchè lo stato di conservazione sia tale da rispettare l'originario impianto costruttivo dello stesso veicolo e sia certificato da centri specializzati specificatamente individuati con la deliberazione di cui al comma 3.
3. 
La Giunta regionale provvede con propria deliberazione a definire le procedure per il conseguimento dell'agevolazione di cui ai commi 1 e 2.
4. 
Per gli anni 2001, 2002 e 2003 sono esentati dalla tassa di possesso i soggetti proprietari dei veicoli individuati dall' articolo 63 della l. 342/2000 che producano idonea documentazione.
5. 
La Giunta regionale definisce con apposito provvedimento le disposizioni di cui all' articolo 63 della l. 342/2000 .
Art. 9. 
(Interruzione dell'obbligo di pagamento)
1. 
A decorrere dal 1° gennaio 2004 gli elenchi previsti dal decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 come modificata dall' articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 187 , sono trasmessi in formato elettronico alla Regione Piemonte dai soggetti abilitati.
2. 
Il diritto fisso previsto dalla normativa richiamata, a decorrere dalla stessa data, è corrisposto alla Regione Piemonte.
3. 
Con provvedimento della Giunta regionale si stabiliscono le modalità per l'inoltro in formato elettronico degli elenchi di cui al comma 1.
Art. 10. 
(Modalità di esenzione per i soggetti disabili)
1. 
La persona disabile grave, secondo la definizione dell' articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione e i diritti delle persone handicappate), per ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ovvero il soggetto cui il disabile sia fiscalmente a carico, che risulti proprietaria di veicoli come individuati all' articolo 17, comma 1, lettera f bis), del d.p.r. 39/1953 , limitatamente ad un solo veicolo, non è tenuta al pagamento della tassa automobilistica regionale.
2. 
L'esenzione di cui al comma 1 è estesa alle persone con handicap psichico e mentale, in possesso di indennità di accompagnamento e alle persone non vedenti e ipovedenti gravi, come classificate all' articolo 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138 (Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici) o sordomute assolute.
[7]
3. 
L'esenzione di cui al comma 1 è estesa alle persone invalide per ridotte o impedite capacità motorie limitatamente ai veicoli di proprietà degli stessi, adattati in funzione dell'invalidità accertata dalle competenti commissioni mediche pubbliche. L'adattamento del veicolo deve risultare dalla relativa carta di circolazione e viene ad esso equiparato l'adattamento del veicolo prodotto in serie che risponda alle prescrizioni di guida contenute nella patente speciale dell'invalido.
4. 
L'esenzione riconosciuta ai sensi dei commi 1, 2 e 3 può essere trasferita su altro veicolo di proprietà della medesima persona esclusivamente se il veicolo precedentemente esentato sia stato radiato, venduto con regolare voltura ovvero sia stata formalizzata la perdita di possesso.
5. 
A decorrere dal 1° gennaio 2004 le variazioni di natura soggettiva o oggettiva, rispetto all'esenzione riconosciuta ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 sono comunicate alla Regione entro trenta giorni dal loro verificarsi o, in caso di decesso, entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento. Il veicolo cessato dal regime di esenzione soggiace alle regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione di cui all'articolo 2.
6. 
Pena la decadenza dal diritto, le domande per la fruizione dei benefici di cui ai precedenti commi, devono essere inoltrate, entro novanta giorni dalla scadenza prevista per il pagamento della relativa tassa automobilistica, alle competenti strutture tributarie regionali, ovvero agli uffici individuati dall'Amministrazione regionale.
Art. 11. 
(Modalità di rimborso bonus fiscali ai soggetti beneficiari di cui alla legge regionale 23 aprile 2001, n. 9 , che non possono recuperarlo all'atto della presentazione della dichiarazione dei redditi)
1. 
Ai cittadini che usufruiscono dei benefici previsti dalla legge regionale 23 aprile 2001, n. 9 (Disposizioni fiscali per l'acquisto delle benzine nei territori regionali di confine) è data facoltà, in alternativa alla compensazione fiscale mediante modello unico, di richiedere alla Regione il rimborso della quota di bonus fiscale maturato, eccedente la detrazione effettuata all'atto del pagamento della tassa automobilistica dovuta.
Art. 12. 
(Delega alla Giunta regionale per la gestione degli archivi e per l'attuazione del Protocollo d'intesa)
1. 
La Giunta regionale adotta i provvedimenti volti ad attuare convenzioni ed intese con enti istituzionali e soggetti privati per:
a) 
favorire il raccordo con tutti gli archivi auto esistenti utili ad implementare e migliorare la gestione dell'archivio regionale;
b) 
attuare il Protocollo d'intesa in materia di tassa automobilistica previsto dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto del Ministero delle Finanze 25 novembre 1998, n. 418 (Regolamento recante norme per il trasferimento alle Regioni a Statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali);
c) 
attuare ogni altro adempimento previsto dalla presente legge.
Art. 13. 
(Definizione delle pendenze in materia di tassa automobilistica e ravvedimento operoso)
1. 
A partire dall'anno di pagamento 2002, il contribuente può regolarizzare la propria posizione, sempre che non siano in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi, mediante il pagamento della tassa o maggiore tassa non versata maggiorata del 10 per cento. Restano fermi i termini e le modalità per il ravvedimento di cui all' articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell' articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ).
2. 
Le pendenze in materia di tasse automobilistiche, relative ai periodi per i quali il pagamento doveva essere eseguito negli anni 1999, 2000 e 2001, possono essere definite dai soggetti nei confronti dei quali non siano in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi mediante il versamento, entro il 30 novembre 2003, della tassa, o maggiore tassa non versata, maggiorata del 10 per cento.
3. 
Le pendenze in materia di tasse automobilistiche, relative ai periodi per i quali il pagamento doveva essere eseguito negli anni 1999, 2000 e 2001, possono essere definite dai soggetti nei quali siano in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi mediante il versamento, entro il 30 novembre 2003, della tassa, o maggiore tassa non versata maggiorata del 30 per cento.
4. 
Le pendenze relative ai versamenti tardivi possono essere definite, per gli stessi periodi e nel termine di cui al comma 2 ed anche nei casi in cui siano in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi, mediante il pagamento di una somma pari al 10 per cento della tassa tardivamente versata.
5. 
Il pagamento entro il 30 novembre 2003 da parte del contribuente della tassa o maggiore tassa di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 comporta la sospensione dei procedimenti di accertamento in corso. Tale pagamento comporta la sospensione delle procedure di riscossione coattiva non ancora estinte.
6. 
Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità operative di attuazione delle norme di cui al presente articolo.
Art. 14. 
(Norma transitoria)
1. 
Le scadenze attualmente attribuite ai veicoli presenti in archivio restano in vigore fino a che non si verifichino condizioni che interrompano l'obbligo del versamento della tassa o l'uscita da un regime di riduzioni o di esenzioni, ai sensi degli articoli 5, 9 e 10, e che comportino pertanto l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 23 settembre 2003
p. Enzo Ghigo Il Vice Presidente William Casoni

Note:

[1] Il comma 3 bis dell'articolo 2 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 9 del 2004.

[2] Nella lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 le parole "autoveicoli speciali" sono state sostituite dalle parole "autocaravan" ad opera del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 9 del 2004.

[3] La lettera c bis) del comma 1 dell'articolo 5 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 9 del 2004.

[4] Nella lettera b del comma 2 dell'articolo 5 dopo la parola "incendi" sono state aggiunte le parole "e di protezione civile" ad opera del comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 9 del 2004.

[5] Nella lettera g del comma 2 dell'articolo 5 le parole " Gas Propano Liquido" sono state sostituite dalle parole "Gas da Petrolio Liquefatti" ad opera del comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 17 del 2013.

[6] La lettera g bis del comma 2 dell'articolo 5 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 12 del 2008.

[7] Il comma 2 dell'articolo 10 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 36 del 2009.
Le disposizioni contenute in questo comma si applicano a partire dall'anno solare 2009.