La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Il comma 3 bis dell'articolo 2 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 9 del 2004.
[2] Nella lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 le parole "autoveicoli speciali" sono state sostituite dalle parole "autocaravan" ad opera del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 9 del 2004.
[3] La lettera c bis) del comma 1 dell'articolo 5 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 9 del 2004.
[4] Nella lettera b del comma 2 dell'articolo 5 dopo la parola "incendi" sono state aggiunte le parole "e di protezione civile" ad opera del comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 9 del 2004.
[5] La lettera g del comma 2 dell'articolo 5 è stato sostituito dal comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 9 del 2004.