Legge regionale n. 19 del 22 luglio 2003  ( Versione vigente )
"Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna)".
(B.U. 24 luglio 2003, n. 30)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I. 
FINALITÀ
Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione con la presente legge:
a) 
provvede al riordino territoriale delle comunità montane, in attuazione dell' articolo 7, comma 2 della legge 3 agosto 1999, n. 265 (Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ) e dell' articolo 27, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
b) 
adegua le disposizioni contenute nella legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna), modificata dalla legge regionale 23 marzo 2000, n. 23 , ai principi stabiliti dal d.lgs. n. 267/2000 , in armonia con quanto previsto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione );
c) 
provvede alla definizione del compendio unico agricolo di montagna determinando l'estensione della superficie minima indivisibile, in attuazione dell' articolo 5 bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) e successive modificazioni.
Capo II. 
MODIFICHE ALLA L.R. 16/1999 . RIORDINO TERRITORIALE DELLE COMUNITÀ MONTANE E ADEGUAMENTO AI PRINCIPI STABILITI DAL D.LGS. 267/2000
Art. 2. 
(Inserimento dell'articolo 1 bis alla l.r. 16/1999 )
1. 
Dopo l' articolo 1 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 , è inserito il seguente: "
Art. 1 bis.
(Natura giuridica delle comunità montane)
1.
Ai sensi dell' articolo 27, comma 1, del d.lgs. 267/2000 , le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti tra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane, per l'esercizio di funzioni proprie e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.
2.
In base alle disposizioni dell'articolo 27, commi 3 e 5 del d.lgs. 267/2000 , possono far parte delle comunità montane anche comuni non montani, fatto salvo quanto previsto all'articolo 1 ter, comma 2.
".
Art. 3. 
(Inserimento dell'articolo 1 ter alla l.r. 16/1999 )
1. 
Dopo l' articolo 1 della l.r. 16/1999 è inserito il seguente: "
Art. 1 ter.
(Ambito di applicazione)
1.
Le disposizioni della presente legge si applicano ai territori delle comunità montane ridelimitate ai sensi dell'articolo 3 ed ai territori classificati montani pur non ricadenti in comunità montane a norma dell' articolo 27, comma 5 del d.lgs. 267/2000 .
2.
I comuni di cui all'articolo 1 bis, comma 2 non sono destinatari degli interventi e dei finanziamenti previsti ai capi VI e VII.
".
Art. 4. 
(Modifica dell'allegato A di cui all' articolo 2 della l.r. 16/1999 )
1. 
L'allegato A, di cui all' articolo 2, della l.r. 16/1999 , relativo ai territori montani della Regione Piemonte, individuati per comune di appartenenza, è sostituito dall'allegato A di cui alla presente legge.
Art. 5.[1] 
(...)
Art. 6.[2] 
(...)
Art. 7. 
(Modifica dell' articolo 5 della l.r. 16/1999 )
1. 
L' articolo 5 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente: "
Art. 5.
(Costituzione della comunità montana)
1.
Tra i comuni il cui territorio, o parte di esso, ricade in ciascuna delle zone omogenee di cui all'articolo 3, è costituita, in attuazione degli articoli 27 e 28 del d.lgs. 267/2000 , la comunità montana.
2.
La costituzione della comunità montana avviene con decreto del Presidente della Giunta regionale. In tale provvedimento sono definite le procedure per l'insediamento dell'organo rappresentativo della comunità montana, in armonia con i principi stabiliti dalla normativa in materia di enti locali.
".
Art. 8. 
(Modifica dell' articolo 6 della l.r. 16/1999 )
1. 
La rubrica dell' articolo 6 della l.r. 16/1999 è sostituita dalla seguente: "
Variazioni territoriali delle zone omogenee
".
2. 
Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente: "
2.
Le leggi regionali che, nell'ambito dei territori montani di cui all'articolo 2, comma 1, istituiscono nuovi comuni o modificano le circoscrizioni territoriali dei comuni esistenti ai sensi dell' articolo 15 del d.lgs. 267/2000 , dispongono altresì circa le conseguenti modifiche delle zone omogenee.
".
Art. 9.[3] 
(...)
Art. 10. 
(Modifica dell' articolo 10 della l.r. 16/1999 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 16/1999 , le parole: "
In applicazione dell' articolo 3 della l. 142/1990
" sono sostituite dalle seguenti: "
In applicazione dell' articolo 4 del d.lgs. 267/2000
".
Art. 11. 
(Modifica dell' articolo 11 della l.r. 16/1999 )
1. 
L' articolo 11 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente: "
Art. 11.
( Statuto )
1.
La comunità montana adotta il proprio statuto nel rispetto della normativa vigente in materia di ordinamento degli enti locali.
2.
Lo statuto stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente e definisce l'ordinamento dei propri uffici e dei servizi pubblici, in armonia con i principi dettati dagli articoli 88 e seguenti del d.lgs. 267/2000 .
3.
Nel quadro delle disposizioni statali e di quelle dettate dal capo II, lo statuto stabilisce, in particolare, i principi che regolano il funzionamento degli organi, la loro composizione, le rispettive competenze, nonchè, specificamente, le modalità di elezione dell'organo esecutivo.
4.
Lo statuto disciplina le forme della collaborazione fra la comunità montana, i comuni e gli altri enti operanti sul territorio e le modalità della partecipazione popolare e dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.
5.
Lo statuto determina infine le forme e i modi di partecipazione e rappresentanza dei comuni non montani inclusi nella zona omogenea.
6.
Lo statuto determina altresì la sede e la denominazione dell'ente.
".
Art. 12. 
(Modifica dell' articolo 12 della l.r. 16/1999 )
1. 
L' articolo 12 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente: "
Art. 12.
(Adozione dello statuto )
1.
Lo statuto è approvato dall'organo rappresentativo della comunità montana.
2.
Nella predisposizione dello statuto la comunità montana valuta le relazioni funzionali con gli statuti dei comuni che la costituiscono.
3.
Lo statuto è approvato con il voto favorevole dei due terzi dei componenti l'organo rappresentativo. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta in prima od in eventuale seconda convocazione nella seduta in cui per la prima volta l'argomento è posto all'ordine del giorno, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene in entrambe le sedute il voto favorevole della maggioranza dei componenti l'organo rappresentativo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche od integrazioni dello statuto .
4.
Lo statuto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
".
Art. 13. 
(Modifica dell' articolo 14 della l.r. 16/1999 )
1. 
L' articolo 14 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente: "
Art. 14.
(Organi della comunità montana)
1.
La comunità montana è dotata di un organo rappresentativo, di un organo esecutivo e di un presidente.
".
Art. 14.[4] 
(...)
Art. 15.[5] 
(...)
Art. 16.[6] 
(...)
Art. 17. 
(Modifica dell' articolo 26 della l.r. 16/1999 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 16/1999 le parole: " " sono sostituite dalle seguenti: " ".
2. 
Al comma 3 dell'articolo 26 della l.r. 16/1999 le parole: "
La Giunta
" sono sostituite dalle seguenti: "
L'organo esecutivo
".
3. 
Al comma 4 dell'articolo 26 della l.r. 16/1999 le parole: "
Il Consiglio
" sono sostituite dalle seguenti: "
L'organo rappresentativo
".
Art. 18.[7] 
(...)
Art. 19. 
(Modifica dell' articolo 28 della l.r. 16/1999 )
1. 
Al comma 3 dell'articolo 28 della l.r. 16/1999 le parole: " " sono sostituite dalle seguenti: " ".
Art. 20.[8] 
(...)
Art. 21. 
(Modifica dell' articolo 30 della l.r. 16/1999 )
1. 
L' articolo 30 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente: "
Art. 30.
(Convenzioni)
1.
La Regione promuove i rapporti convenzionali tra la comunità montana ed il comune parzialmente montano escluso dalla medesima in attuazione dell' articolo 27, comma 5 del d.lgs. 267/2000 , per la realizzazione, da parte della comunità montana, degli interventi speciali per la montagna, in forza di normative dell'Unione europea e di leggi statali o regionali, nella parte di territorio classificata montana del comune interessato.
2.
La convenzione regola espressamente i rapporti finanziari, conseguenti alla sua attuazione, tra la comunità montana ed il comune interessato.
".
Art. 22. 
(Modifica dell' articolo 31 della l.r. 16/1999 )
2. 
Il comma 5 dell'articolo 31 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente: "
5.
I comuni di cui al comma 1 classificati parzialmente montani possono disporre che il conferimento alla comunità montana di funzioni proprie o conferite, anche quando le stesse vengono svolte in forma associata, si estenda, ai sensi dell' articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 93 (recante disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 sullo sviluppo della montagna), anche alla parte del proprio territorio non classificata montana. I relativi rapporti di natura finanziaria, nel rispetto delle disposizioni di cui all' articolo 4 della l. 93/1981 , sono regolati da apposita convenzione.
".
3. 
Al comma 6 dell'articolo 31 della l.r. 16/1999 le parole: " " sono sostituite dalle seguenti: " ".
4. 
All'alinea del comma 8 dell'articolo 31 della l.r. 16/1999 le parole: "
Ai sensi degli articoli 28 e 29 della l. 142/1990
" sono sostituite dalle seguenti: "
Ai sensi degli articoli 27 e 28 del d.lgs. 267/2000
".
Art. 23. 
(Modifica dell' articolo 33 della l.r. 16/1999 )
1. 
Al comma 2 dell'articolo 33 della l.r. 16/1999 le parole: "
di cui agli articoli 22, 23, 24 e 25 della l. 142/1990
" sono sostituite dalle seguenti: "
di cui agli articoli 30, 31 e 114 del d.lgs. 267/2000
".
Art. 24. 
(Inserimento dell'articolo 39 bis alla l.r. 16/1999 )
1. 
Dopo l' articolo 39 della l.r. 16/1999 , è inserito il seguente: "
Art. 39 bis.
(Agevolazioni tributarie per determinati usi di beni demaniali regionali in zone ricadenti nel territorio delle comunità montane)
1.
A partire dall'anno 2004 gli impianti funicolari aerei, i palorci, i fili a sbalzo, i telefori, comunque denominati, esistenti in zone ricadenti nel territorio di una comunità montana, sono esentati dal pagamento di canoni di concessione in relazione all'attraversamento o utilizzo di aree o altri beni demaniali regionali.
2.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente agli impianti destinati al trasporto di cose, funzionanti con la forza di gravità ovvero muniti di forza motrice.
".
Art. 25. 
(Inserimento dell'articolo 42 bis alla l.r. 16/1999 )
1. 
Dopo l' articolo 42 della l.r. 16/1999 , è inserito il seguente: "
Art. 42 bis.
(Compendio unico agricolo di montagna)
1.
Ai sensi e per gli effetti dell' articolo 5 bis della l. 97/1994 , il compendio unico è costituito dai terreni agricoli e dalle relative pertinenze, compresi i fabbricati, anche non confinanti tra loro, purchè destinati in modo unitario all'esercizio dell'impresa agricola, siti nei territori delle comunità montane, acquisiti a qualunque titolo, anche con atti successivi, da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, i quali si impegnino:
a)
a coltivare o a condurre i terreni costituiti in compendio unico per un periodo di almeno dieci anni dall'acquisto;
b)
a non frazionare il compendio, al di sotto dei limiti della superficie minima indivisibile di cui all'articolo 42 ter, per un periodo di quindici anni dall'acquisto.
".
Art. 26. 
(Inserimento dell'articolo 42 ter alla l.r. 16/1999 )
1. 
Dopo l' articolo 42 della l.r. 16/1999 , è inserito il seguente: "
Art. 42 ter.
(Superficie minima indivisibile)
1.
La superficie minima indivisibile di cui all'articolo 5 bis, commi 1 e 6, della l. 97/1994 , rappresenta l'estensione di terreno necessaria e sufficiente a garantire l'esercizio di una conveniente coltivazione del fondo secondo le regole della buona tecnica agraria. Essa costituisce il limite territoriale al di sotto del quale non è consentito procedere, per quindici anni dall'acquisto, al frazionamento dei terreni costituiti in compendio unico ai sensi dell'articolo 42 bis.
2.
Al fine di garantire le condizioni idonee all'esercizio delle attività agricole montane, avuto riguardo all'ordinamento produttivo ed alla situazione demografica locale, l'estensione della superficie minima indivisibile è determinata nella misura di cinque ettari.
".
Art. 27. 
(Inserimento dell'articolo 48 bis alla l.r. 16/1999 )
1. 
Dopo l' articolo 48 della l.r. 16/1999 è inserito il seguente: "
Art. 48 bis.
(Principi per la determinazione dell'ammontare dei costi e dei finanziamenti per interventi in zone montane)
1.
Nella determinazione dell'ammontare dei finanziamenti per opere pubbliche o di interesse pubblico, o comunque realizzate con l'apporto di fondi di origine pubblica, si tiene conto delle particolari condizioni e delle peculiarità delle zone montane interessate da dette opere.
2.
In particolare, la quantificazione dei costi, a misura o complessivi, per la realizzazione di opere infrastrutturali nelle zone montane e la commisurazione dei relativi limiti massimi di finanziamento, sono adeguatamente differenziate rispetto alle analoghe grandezze riferite alle zone montane.
".
Art. 28. 
(Modifica dell' articolo 50 della l.r. 16/1999 )
1. 
Dopo la lettera d), del comma 1, dell'articolo 50 della l.r. 16/1999 , è inserita le seguente: "
d bis)
i finanziamenti previsti dalla l.r. 16/2000 , per i comuni collinari aventi diritto compresi nella perimetrazione della comunità montana.
".
Art. 29. 
(Inserimento del capo VIII bis alla l.r. 16/1999 )
1. 
Dopo il Capo VIII della l.r. 16/1999 , è inserito il seguente: "
Capo VIII bis. Disciplina conseguente al riordino territoriale delle comunità montane
".
Art. 30.[9] 
(...)
Art. 31.[10] 
(...)
Art. 32.[11] 
(...)
Art. 33.[12] 
(...)
Capo III. 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 34. 
(Norme transitorie)
1. 
Le comunità montane adeguano i contenuti dello statuto ai principi e alle finalità contenuti nel d.lgs. 267/2000 e nella presente legge entro centottanta giorni dalla data di ricostituzione dell'organo rappresentativo.
2. 
Nelle more dell'approvazione del nuovo statuto e in deroga a quanto previsto all' articolo 57 quater della l.r. 16/1999 , il presidente, il vice presidente e l'organo esecutivo cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla comunità montana. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri e può essere proposta solo nei confronti dell'intero organo esecutivo; deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo presidente della comunità montana e di un nuovo esecutivo. La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.
3. 
Fino all'emanazione dei decreti del Presidente della Giunta regionale di cui all' articolo 5, comma 2, della l.r. 16/1999 come modificato dalla presente legge, le comunità montane sono quelle elencate nell'allegato B. Per il riordino territoriale effettuato con la presente legge non si applica l' articolo 60 della l.r. 16/1999 .
4. 
All'atto dell'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale con il decreto di cui all' articolo 5 della l.r. 16/1999 come modificato dalla presente legge, provvede alla costituzione delle comunità montane, secondo la composizione territoriale di cui all' articolo 3 della l.r. 16/1999 come modificato dalla presente legge.
5. 
I termini fissati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 30-7708, del 18 novembre 2002, per la concessione di contributi regionali volti alla gestione associata di funzioni e servizi comunali di cui all' articolo 28 del d.lgs. 267/2000 sono riaperti per sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto del Presidente della Giunta regionale, allo scopo di consentire la partecipazione dei comuni in base alla delimitazione delle zone omogenee di cui all' articolo 3, comma 2 della l.r. 16/1999 come modificato dalla presente legge.
6. 
Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, la deliberazione di una amministrazione comunale relativa al passaggio ad altra comunità montana sia sottoposta a referendum, a norma dell' articolo 8 del d.lgs. 267/2000 , la Giunta regionale, verificata l'osservanza dei principi di cui all'articolo 27, commi 3 e 5 del d.lgs. 267/2000 , all' articolo 7 della legge 265/1999 , nonchè delle norme contenute nella presente legge, è autorizzata ad adottare gli atti conseguenti alla richiesta dell'amministrazione comunale solamente dopo la tenuta della consultazione referendaria. Il suddetto provvedimento di riordino è adottato con le modalità previste all' articolo 5, comma 2, della l.r. 16/1999 come modificato dalla presente legge.
Art. 35. 
(Abrogazioni)
1. 
Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni:
a) 
gli articoli 7, 8, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 32, 34 e 35 della l.r. 16/1999 ;
b) 
i commi 2 e 3 dell' articolo 1 della l.r. 16/1999 ;
2. 
Nella rubrica dell' articolo 1 della l.r. 16/1999 sono soppresse le parole: "
ed ambito di applicazione
".
3. 
Dopo l' articolo 23 della l.r. 16/1999 le parole: "
Capo III. Uffici e personale della Comunità montana
" sono soppresse.
4. 
Al comma 3 dell'articolo 29 della l.r. 16/1999 le parole: "
e resa operante con decreto del Presidente della Giunta regionale
" sono soppresse.
Art. 36. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell' articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 22 luglio 2003
Enzo Ghigo.

Allegato A 

(TERRITORI MONTANI DELLA REGIONE PIEMONTE, INDIVIDUATI PER COMUNE DI APPARTENENZA (ART. 4))

I Comuni il cui territorio è interamente montano vengono elencati senza alcuna specificazione.

Per i comuni il cui territorio è parzialmente montano vengono indicati i fogli di mappa corrispondenti, anche in parte (p), al territorio montano, ovvero i fogli di mappa corrispondenti, anche in parte (p), al territorio non montano; in quest'ultimo caso il territorio montano è individuato per differenza.

a) Provincia di Alessandria:

1) Albera Ligure 2) Arquata Scrivia (territori montani: 6p; 7; 8; 12p; 13p; 14; 15; 16p; dal 17 al 27) 3) Avolasca 4) Borghetto Borbera 5) Bosio 6) Brignano Frascata 7) Cabella Ligure 8) Cantalupo Ligure 9) Carrega Ligure 10) Carrosio 11) Cartosio 12) Casaleggio Boiro 13) Casasco 14) Cassinelle 15) Castellania 16) Castelletto d'Erro 17) Cavatore 18) Costa Vescovato 19) Denice 20) Dernice 21) Fabbrica Curone 22) Fraconalto 23) Garbagna 24) Gremiasco 25) Grondona 26) Lerma 27) Malvicino 28) Merana 29) Molare 30) Momperone 31) Mongiardino Ligure 32) Monleale 33) Montacuto 34) Montechiaro d'Acqui 35) Montegioco 36) Montemarzino 37) Morbello 38) Mornese 39) Pareto 40) Ponzone 41) Pozzol Groppo 42) Roccaforte Ligure 43) Rocchetta Ligure 44) San Sebastiano Curone 45) Serravalle Scrivia (territori montani: 13; 16p) 46) Spigno Monferrato 47) Stazzano 48) Tagliolo Monferrato 49) Vignole Borbera 50) Voltaggio b) Provincia di Asti:

1) Bubbio 2) Cassinasco 3) Cessole 4) Loazzolo 5) Mombaldone 6) Monastero Bormida 7) Olmo Gentile 8) Roccaverano 9) San Giorgio Scarampi 10) Serole 11) Sessame 12) Vesime c) Provincia di Biella:

1) Ailoche 2) Andorno Micca 3) Biella (territori montani: 1; 2; 3; 4; 5; 6p; dal 12 al 19; 20p; 21p; 33p; 35; 36; 37p; 39p; dal 68 al 75) 4) Bioglio 5) Callabiana 6) Camandona 7) Camburzano 8) Campiglia Cervo 9) Caprile 10) Casapinta 11) Cerreto Castello 12) Coggiola 13) Cossato (territori montani: dall'1 al 15; 16p; dal 17 al 21; 22p; 23p; 24p) 14) Crevacuore 15) Crosa 16) Curino 17) Donato 18) Graglia 19) Lessona (territori montani: 1; 3p; 4; 5; 7) 20) Magnano 21) Mezzana Mortigliengo 22) Miagliano 23) Mongrando 24) Mosso 25) Muzzano 26) Netro 27) Occhieppo Inferiore 28) Occhieppo Superiore 29) Pettinengo 30) Piatto 31) Piedicavallo 32) Pollone 33) Portula 34) Pralungo 35) Pray Biellese 36) Quaregna 37) Quittengo 38) Ronco Biellese 39) Rosazza 40) Sagliano Micca 41) Sala Biellese 42) San Paolo Cervo 43) Selve Marcone 44) Soprana 45) Sordevolo 46) Sostegno 47) Strona 48) Tavigliano 49) Ternengo 50) Tollegno 51) Torrazzo 52) Trivero 53) Valdengo 54) Vallanzengo 55) Valle Mosso 56) Valle S.Nicolao 57) Veglio 58) Vigliano Biellese (territori montani: dall'1 all'8) 59) Zimone 60) Zubiena 61) Zumaglia d) Provincia di Cuneo:

1) Acceglio 2) Aisone 3) Albaretto della Torre 4) Alto 5) Argentera 6) Arguello 7) Bagnasco 8) Bagnolo Piemonte (territori non montani: dal 4 al 17; 18p; 19; dal 33 al 35) 9) Barge (territori non montani: dall'1 al 46; 47p; 52p; dal 53 al 59) 10) Battifollo 11) Bellino 12) Belvedere Langhe 13) Benevello 14) Bergolo 15) Bernezzo 16) Bonvicino 17) Borgo San Dalmazzo (territori non montani: dall'1 al 9; dal 15 al 18) 18) Borgomale 19) Bosia 20) Bossolasco 21) Boves (territori non montani: dall'1 all'8, dal 10 al 12, 20) 22) Briaglia 23) Briga Alta 24) Brondello 25) Brossasco 26) Busca (territori non montani: dall'1 al 62; dal 67 al 71) 27) Camerana 28) Canosio 29) Caprauna 30) Caraglio (territori non montani: dall'1 al 32; 50) 31) Cartignano 32) Casteldelfino 33) Castellar 34) Castelletto Uzzone 35) Castellino Tanaro 36) Castelmagno 37) Castelnuovo di Ceva 38) Castino 39) Celle di Macra 40) Cerreto Langhe 41) Cervasca 42) Ceva 43) Chiusa Pesio 44) Cigliè

45) Cissone 46) Cortemilia 47) Costigliole Saluzzo (territori non montani: dall'1 all'8; dal 19 al 21) 48) Cravanzana 49) Crissolo 50) Demonte 51) Dronero 52) Elva 53) Entracque 54) Envie (territori non montani: dal 4 al 12; dal 19 al 21) 55) Feisoglio 56) Frabosa Soprana 57) Frabosa Sottana 58) Frassino 59) Gaiola 60) Gambasca 61) Garessio 62) Gorzegno 63) Gottasecca 64) Igliano 65) Isasca 66) Lequio Berria 67) Lesegno 68) Levice 69) Limone Piemonte 70) Lisio 71) Macra 72) Magliano Alpi (territori montani: dal 29 al 32) 73) Marmora 74) Marsaglia 75) Martiniana Po 76) Melle 77) Moiola 78) Mombarcaro 79) Mombasiglio 80) Monastero Vasco 81) Monasterolo Casotto 82) Monesiglio 83) Montaldo Mondovì

84) Montemale di Cuneo 85) Monterosso Grana 86) Montezemolo 87) Murazzano 88) Niella Belbo 89) Nucetto 90) Oncino 91) Ormea 92) Ostana 93) Paesana 94) Pagno 95) Pamparato 96) Paroldo 97) Perletto 98) Perlo 99) Peveragno (territori non montani: dall'1 al 4; dal 7 al 13; 15; 16; dal 18 al 21) 100) Pezzolo Valle Uzzone 101) Pianfei (territori montani: dal 16 al 20) 102) Piasco 103) Pietraporzio 104) Pontechianale 105) Pradleves 106) Prazzo 107) Priero 108) Priola 109) Prunetto 110) Revello (territori montani: dal 44 al 52) 111) Rifreddo 112) Rittana 113) Roaschia 114) Roascio 115) Robilante 116) Roburent 117) Rocca Cigliè

118) Roccabruna 119) Roccaforte Mondovì

120) Roccasparvera 121) Roccavione 122) Rocchetta Belbo 123) Rossana 124) Sale delle Langhe 125) Sale San Giovanni 126) Saliceto 127) Sambuco 128) Sampeyre 129) San Benedetto Belbo 130) San Damiano Macra 131) San Michele Mondovì

132) Sanfront 133) Scagnello 134) Serravalle Langhe 135) Somano 136) Stroppo 137) Torre Bormida 138) Torre Mondovì

139) Torresina 140) Valdieri 141) Valgrana 142) Valloriate 143) Valmala 144) Venasca 145) Vernante 146) Verzuolo (territori non montani: 3p; dal 4 all'11; dal 21 al 26. Comune censuario di Villanovetta: 1p; 2; 3; 4) 147) Vicoforte 148) Vignolo 149) Villanova Mondovì (territori montani: 26p; 27; 28p; 31p; dal 32 al 43) 150) Villar San Costanzo 151) Vinadio 152) Viola e) Provincia di Novara:

1) Armeno 2) Massino Visconti 3) Nebbiuno f) Provincia di Torino:

1) Ala di Stura 2) Alice Superiore 3) Almese 4) Alpette 5) Andrate 6) Angrogna 7) Avigliana (territori montani: dal 14 al 16) 8) Balangero 9) Balme 10) Bardonecchia 11) Bibiana 12) Bobbio Pellice 13) Borgiallo 14) Borgone di Susa 15) Bricherasio 16) Brosso 17) Bruzolo 18) Bussoleno 19) Cafasse 20) Canischio 21) Cantalupa 22) Cantoira 23) Caprie 24) Carema 25) Caselette 26) Castellamonte 27) Castelnuovo Nigra 28) Ceres 29) Ceresole Reale 30) Cesana Torinese 31) Chialamberto 32) Chianocco 33) Chiesanuova 34) Chiomonte 35) Chiusa S. Michele 36) Cintano 37) Claviere 38) Coassolo Torinese 39) Coazze 40) Colleretto Castelnuovo 41) Condove 42) Corio 43) Cumiana (territori montani: dall'1 al 23; 34; dal 36 al 39; Tavernette 1,7) 44) Cuorgnè

45) Exilles 46) Fenestrelle 47) Forno Canavese 48) Frassinetto 49) Frossasco 50) Germagnano 51) Giaglione 52) Giaveno 53) Givoletto 54) Gravere 55) Groscavallo 56) Ingria 57) Inverso Pinasca 58) Issiglio 59) La Cassa 60) Lanzo Torinese 61) Lemie 62) Levone 63) Locana 64) Lugnacco 65) Luserna S. Giovanni 66) Lusernetta 67) Massello 68) Mattie 69) Meana di Susa 70) Meugliano 71) Mezzenile 72) Mompantero 73) Monastero di Lanzo 74) Moncenisio 75) Noasca 76) Nomaglio 77) Novalesa 78) Oulx 79) Pecco 80) Perosa Argentina 81) Perrero 82) Pertusio 83) Pessinetto 84) Pinasca 85) Pinerolo (territori montani: dall'1 al 7; Abbadia A. 1; 2) 86) Piossasco (territori montani: dal 5 al 9; 13; 14; 28; 29; 31; 32; 33; 36) 87) Pomaretto 88) Pont Canavese 89) Porte 90) Pragelato 91) Prali 92) Pramollo 93) Prarostino 94) Prascorsano 95) Pratiglione 96) Quassolo 97) Quincinetto 98) Reano 99) Ribordone 100) Rivara 101) Roletto 102) Ronco Canavese 103) Rorà

104) Roure 105) Rubiana 106) Rueglio 107) S.Didero 108) S.Ambrogio di Torino 109) S.Antonino di Susa 110) S.Colombano Belmonte 111) S.Germano Chisone 112) S.Giorio di Susa 113) S.Pietro Val Lemina 114) S.Secondo di Pinerolo 115) Salbertrand 116) Salza di Pinerolo 117) Sangano 118) Sauze d'Oulx 119) Sauze di Cesana 120) Sestriere 121) Settimo Vittone 122) Sparone 123) Susa 124) Tavagnasco 125) Torre Pellice 126) Trana 127) Trausella 128) Traversella 129) Traves 130) Usseaux 131) Usseglio 132) Vaie 133) Val della Torre 134) Valgioie 135) Vallo Torinese 136) Valperga 137) Valprato Soana 138) Varisella 139) Venaus 140) Vico Canavese 141) Vidracco 142) Villar Dora 143) Villar Focchiardo 144) Villar Pellice 145) Villar Perosa 146) Vistrorio 147) Viù

g) Provincia del Verbano-Cusio-Ossola:

1) Antrona Schieranco 2) Anzola d'Ossola 3) Arizzano 4) Arola 5) Aurano 6) Baceno 7) Bannio Anzino 8) Baveno 9) Bee 10) Beura Cardezza 11) Bognanco 12) Brovello Carpugnino 13) Calasca Castiglione 14) Cambiasca 15) Cannero Riviera 16) Cannobio 17) Caprezzo 18) Casale Corte Cerro 19) Cavaglio Spoccia 20) Ceppo Morelli 21) Cesara 22) Cossogno 23) Craveggia 24) Crevoladossola 25) Crodo 26) Cursolo Orasso 27) Domodossola 28) Druogno 29) Falmenta 30) Formazza 31) Germagno 32) Ghiffa 33) Gignese 34) Gravellona Toce 35) Gurro 36) Intragna 37) Loreglia 38) Macugnaga 39) Madonna del Sasso 40) Malesco 41) Masera 42) Massiola 43) Mergozzo 44) Miazzina 45) Montecrestese 46) Montescheno 47) Nonio 48) Oggebbio 49) Omegna 50) Ornavasso 51) Pallanzeno 52) Piedimulera 53) Pieve Vergonte 54) Premeno 55) Premia 56) Premosello Chiovenda 57) Quarna Sopra 58) Quarna Sotto 59) Re 60) San Bernardino Verbano 61) Santa Maria Maggiore 62) Seppiana 63) Stresa (territori non montani: 6p; 7p; 11p; 12p; dal 13 al 17; 19p; dal 20 al 38) 64) Toceno 65) Trarego Viggiona 66) Trasquera 67) Trontano 68) Valstrona 69) Vanzone con San Carlo 70) Varzo 71) Viganella 72) Vignone 73) Villadossola 74) Villette 75) Vogogna h) Provincia di Vercelli:

1) Alagna Valsesia 2) Balmuccia 3) Boccioleto 4) Borgosesia 5) Breia 6) Campertogno 7) Carcoforo 8) Cellio 9) Cervatto 10) Civiasco 11) Cravagliana 12) Fobello 13) Guardabosone 14) Mollia 15) Pila 16) Piode 17) Postua 18) Quarona 19) Rassa 20) Rima S. Giuseppe 21) Rimasco 22) Rimella 23) Riva Valdobbia 24) Rossa 25) Sabbia 26) Scopa 27) Scopello 28) Valduggia 29) Varallo 30) Vocca.

Allegato B 

(COMUNITÀ MONTANE DELLA REGIONE PIEMONTE COSTITUITE AL 30.9.2001 (ART. 34))

a) nella Provincia di Alessandria:

1) Comunità montana Valli Curone Grue Ossona (Avolasca, Brignano Frascata, Casasco, Castellania, Costa Vescovato, Dernice, Fabbrica Curone, Garbagna, Gremiasco, Momperone, Monleale, Montacuto, Montegioco, Montemarzino, Pozzol Groppo, San Sebastiano Curone);

2) Comunità montana Val Borbera e Valle Spinti (Albera Ligure, Borghetto Borbera, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Carrega Ligure, Grondona, Mongiardino Ligure, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Stazzano, Vignole Borbera);

3) Comunità montana Alta Val Lemme ed Alto Ovadese (Bosio, Carrosio, Casaleggio Boiro, Fraconalto, Lerma, Mornese, Tagliolo Monferrato, Voltaggio);

4) Comunità montana Alta Valle Orba, Valle Erro e Bormida di Spigno (Cartosio, Cassinelle, Castelletto d'Erro, Cavatore, Denice, Malvicino, Merana, Molare, Montechiaro d'Acqui, Morbello, Pareto, Ponzone, Spigno Monferrato);

b) nella Provincia di Asti:

1) Comunità montana Langa Astigiana, Val Bormida (Bubbio, Cassinasco, Castel Boglione, Castel Rocchero, Cessole, Loazzolo, Mombaldone, Monastero Bormida, Montabone, Olmo Gentile, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, Serole, Sessame, Vesime).

c) nella Provincia di Biella:

1) Comunità montana Val Sessera (Ailoche, Caprile, Coggiola, Crevacuore, Guardabosone, Portula, Postua, Pray Biellese, Sostegno);

2) Comunità montana Valle di Mosso (Bioglio, Callabiana, Camandona, Mosso, Pettinengo, Selve Marcone, Soprana, Trivero, Vallanzengo, Valle Mosso, Valle S. Nicolao, Veglio);

3) Comunità montana Alta Valle del Cervo-La Bursch (Campiglia Cervo, Piedicavallo, Quittengo, Rosazza, San Paolo Cervo);

4) Comunità montana Bassa Valle del Cervo (Andorno Micca, Miagliano, Pralungo, Ronco Biellese, Sagliano Micca, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Zumaglia);

5) Comunità montana Alta Valle dell'Elvo (Donato, Graglia, Magnano, Muzzano, Netro, Pollone, Sala Biellese, Sordevolo, Torrazzo, Zimone);

6) Comunità montana Bassa Valle dell'Elvo (Camburzano, Mongrando, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Zubiena);

7) Comunità montana Prealpi Biellesi (Casapinta, Cerreto Castello, Crosa, Curino, Mezzana Mortigliengo, Piatto, Quaregna, Strona, Valdengo, nonchè i territori classificati montani dei Comuni di Cossato, Lessona, Vigliano Biellese);

d) nella Provincia di Cuneo:

1) Comunità montana Valli Po, Bronda e Infernotto (Brondello, Castellar, Crissolo, Gambasca, Martiniana Po, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno, Rifreddo, Sanfront nonchè il territorio classificato montano dei Comuni di Bagnolo Piemonte, Barge, Envie, Revello);

3) Comunità montana Valle Varaita (Bellino, Brossasco, Casteldelfino, Frassino, Isasca, Melle, Piasco, Pontechianale, Rossana, Sampeyre, Valmala, Venasca, nonchè il territorio classificato montano dei Comuni di Costigliole Saluzzo, Verzuolo);

4) Comunità montana Valle Maira (Acceglio, Busca, Canosio, Cartignano, Celle Macra, Dronero, Elva, Macra, Marmora, Prazzo, Roccabruna, San Damiano Macra, Stroppo, Villar San Costanzo);

5) Comunità montana Valle Grana (Bernezzo, Castelmagno, Cervasca, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Pradleves, Valgrana, Vignolo, nonchè il territorio classificato montano del Comune di Caraglio);

6) Comunità montana Valle Stura (Aisone, Argentera, Demonte, Gaiola, Moiola, Pietraporzio, Rittana, Roccasparvera, Sambuco, Valloriate, Vinadio, nonchè il territorio classificato montano del Comune di Borgo San Dalmazzo);

7) Comunità montana Valli Gesso Vermenagna Pesio (Chiusa Pesio, Entracque, Limone Piemonte, Roaschia, Robilante, Roccavione, Valdieri, Vernante, nonchè il territorio classificato montano dei Comuni di Boves e Peveragno );

8) Comunità montana Valli Monregalesi (Briaglia, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Monasterolo Casotto, Monastero Vasco, Montaldo Mondovì, Niella Tanaro, Pamparato, Roburent, Roccaforte Mondovì, San Michele Mondovì, Torre Mondovì, Vicoforte, nonchè il territorio classificato montano del Comune di Villanova Mondovì);

9) Comunità montana Alta Valle Tanaro (Alto, Bagnasco, Briga Alta, Caprauna, Garessio, Nucetto, Ormea, Perlo, Priola);

10) Comunità montana Valli Mongia, Cevetta e Langa Cebana (Battifollo, Castellino Tanaro, Castelnuovo Ceva, Cigliè, Igliano, Lisio, Marsaglia, Monbasiglio, Montezemolo, Murazzano, Paroldo, Priero, Roascio, Rocca Cigliè, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Scagnello, Torresina, Viola nonchè i territori classificati montani dei Comuni di Ceva e di Lesegno);

11) Comunità montana Alta Langa (Albaretto della Torre, Arguello, Belvedere Langhe, Benevello, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Camerana, Cerreto Langhe, Cissone, Cravanzana, Feisoglio, Lequio Berria, Mombarcaro, Monesiglio, Niella Belbo, Prunetto, San Benedetto Belbo, Serravalle Langhe, Somano);

12) Comunità montana Langa, Valli Bormida e Uzzone (Bergolo, Castelletto Uzzone, Castino, Cortemilia, Gorzegno, Gottasecca, Levice, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Rocchetta Belbo, Saliceto, Torre Bormida);

e) nella Provincia di Novara:

1) Comunità montana dei Due Laghi (Armeno, Massino Visconti, Nebbiuno).

f) nella Provincia di Torino:

1) Comunità montana Valle Pellice (Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Luserna S. Giovanni, Lusernetta, Rorà, Torre Pellice, Villar Pellice);

2) Comunità montana Valli Chisone e Germanasca (Fenestrelle, Inverso Pinasca, Massello, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Roure, Salza di Pinerolo, S. Germano Chisone, Usseaux, Villar Perosa );

3) Comunità montana Pinerolese Pedemontano (Cantalupa, Frossasco, Prarostino, Roletto, S. Pietro Val Lemina, S. Secondo di Pinerolo, nonchè il territorio classificato montano del Comune di Cumiana);

4) Comunità montana Val Sangone (Coazze, Giaveno, Reano, Sangano, Trana, Valgioie);

5) Comunità montana Bassa Val di Susa e della Val Cenischia (Almese, Avigliana, Borgone di Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Caselette, Chianocco, Chiusa S. Michele, Condove, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Rubiana, S. Ambrogio di Torino, S. Antonino di Susa, S. Didero, S. Giorio di Susa, Susa, Vaie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo );

6) Comunità montana Alta Valle di Susa (Bardonecchia, Cesana Torinese, Chiomonte, Claviere, Exilles, Giaglione, Gravere, Oulx, Salbertrand, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Sestriere);

7) Comunità montana Val Ceronda e Casternone ( Givoletto, La Cassa, Val della Torre, Vallo Torinese, Varisella);

8) Comunità montana Valli di Lanzo (Ala di Stura, Balangero, Balme, Cafasse, Cantoira, Ceres, Chialamberto, Coassolo Torinese, Corio, Germagnano, Groscavallo, Lanzo Torinese, Lemie, Mezzenile, Monastero di Lanzo, Pessinetto, Traves, Usseglio, Viù);

9) Comunità montana Alto Canavese (Canischio, Cuorgnè, Forno Canavese, Levone, Pertusio, Prascorsano, Pratiglione, Rivara, S. Colombano Belmonte, Valperga);

10) Comunità montana Valli Orco e Soana (Alpette, Ceresole Reale, Frassinetto, Ingria, Locana, Noasca, Pont Canavese, Ribordone, Ronco Canavese, Sparone, Valprato Soana);

11) Comunità montana Val Chiusella (Alice Superiore, Brosso, Issiglio, Lugnacco, Meugliano, Pecco, Rueglio, Trausella, Traversella, Vico Canavese, Vidracco, Vistrorio);

12) Comunità montana Valle Sacra (Borgiallo, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Chiesanuova, Cintano, Colleretto Castelnuovo);

13) Comunità montana Dora Baltea Canavesana (Andrate, Carema, Nomaglio, Quassolo, Quincinetto, Settimo Vittone, Tavagnasco);

g) nella Provincia del Verbano-Cusio-Ossola:

1) Comunità montana Valli Antigorio e Formazza, ora denominata "Antigorio Divedro Formazza" (Baceno, Crevoladossola, Crodo, Formazza, Montecrestese, Premia, Trasquera, Varzo);

2) Comunità montana Valle Vigezzo (Craveggia, Druogno, Malesco, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno, Villette);

3) Comunità montana Valle Antrona (Antrona Schieranco, Montescheno, Seppiana, Viganella, Villadossola);

4) Comunità montana Valle Anzasca, ora denominata "Monte Rosa" (Bannio Anzino, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Macugnaga, Piedimulera, Pieve Vergonte, Vanzone con San Carlo);

5) Comunità montana Valle Ossola (Anzola d'Ossola, Beura Cardezza, Bognanco, Domodossola, Masera, Mergozzo, Ornavasso, Pallanzeno, Premosello Chiovenda, Trontano, Vogogna);

6) Comunità montana Cusio-Mottarone (Arola, Baveno, Brovello Carpugnino, Cesara, Gignese, Madonna del Sasso, Nonio, Omegna, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Stresa);

7) Comunità montana Val Strona, ora denominata "dello Strona e Basso Toce" (Casale Corte Cerro, Germagno, Gravellona Toce, Loreglia, Massiola, Valstrona);

8) Comunità montana Val Grande (Arizzano, Aurano, Cambiasca, Caprezzo, Cossogno, Intragna, Miazzina, San Bernardino Verbano, Vignone);

9) Comunità montana Alto Verbano (Bee, Cannero Riviera, Ghiffa, Oggebbio, Premeno, Trarego Viggiona);

10) Comunità montana Valle Cannobina (Cannobio, Cavaglio Spoccia, Cursolo Orasso, Falmenta, Gurro);

h) nella Provincia di Vercelli:

1) Comunità montana Valsesia (Alagna Valsesia, Balmuccia, Boccioleto, Borgosesia, Breia, Campertogno, Carcoforo, Cellio, Cervatto, Civiasco, Cravagliana, Fobello, Mollia, Pila, Piode, Quarona, Rassa, Rima S. Giuseppe, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia, Rossa, Sabbia, Scopa, Scopello, Valduggia, Varallo, Vocca).


Note: