La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Nel comma 2 dell'articolo 4 le parole "ad eccezione di quelle realizzate all'interno di una specifica manifestazione, rassegna o festival" sono state aggiunte dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 8 del 2007.
[2] L'articolo 6 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 8 del 2007.
[3] Nel comma 1 dell'articolo 6 le parole "è stabilito dal 20 febbraio al 20 marzo di ogni anno" sono state sostituite dalle parole "è stabilito dalla Giunta regionale mediante deliberazione" ad opera del comma 1 dell'articolo 63 della legge regionale 3 del 2015.
[4] Nella lettera a del comma 2 dell'articolo 7 le parole "ai comuni" sono state sostituite dalle parole "ad amministrazioni pubbliche e soggetti privati" ad opera del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 8 del 2007.
[5] Nella lettera b del comma 2 dell'articolo 7 la parola "contributi" è stata sostituita dalla parola "premi" ad opera del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 8 del 2007.