Legge regionale n. 15 del 02 luglio 2003  ( Versione vigente )
"Integrazione della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 (Riforma dell'organizzazione turistica. Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo ed industria alberghiera)".
(B.U. 10 luglio 2003, n. 28)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Inserimento dell'articolo 5 bis nella l.r. 12/1987 )
1. 
Dopo l' articolo 5 della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 (Riforma dell'organizzazione turistica. Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo ed industria alberghiera), e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente: "
Art. 5 bis.
(Rilevazione dei dati sul movimento turistico)
1.
Ai fini dell'esercizio della funzione amministrativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), i titolari delle aziende alberghiere, dei complessi ricettivi all'aperto e delle strutture ricettive extralberghiere sono tenuti a trasmettere mensilmente alla Provincia e agli uffici dell'Osservatorio turistico regionale, di cui all' articolo 5 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), i dati statistici sul movimento turistico.
2.
La mancata trasmissione dei dati secondo i criteri contenuti nella deliberazione di cui al comma 3 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 900.
3.
La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione, informata la Commissione consiliare competente, le caratteristiche, le modalità ed i tempi per la trasmissione dei dati di cui al comma 1.
4.
Le funzioni di vigilanza e controllo sulla trasmissione dei dati statistici sul movimento turistico sono esercitate dalle Province, cui sono devoluti i proventi delle sanzioni, ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, lettera g).
".
Art. 2. 
(Dichiarazione di urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 2 luglio 2003
Enzo Ghigo