La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Il termine previsto in questo comma è stato prorogato sino al 30/06/2005 dall'art. 11 della l.r. 31/2004.
[2] Il termine previsto in questo comma è stato prorogato sino al 30/06/2007 dall'art. 44 della l.r. 14/2006.La disposizione ha efficacia dal 1° luglio 2005.
[3] Il termine previsto in questo comma è stato prorogato sino al 30/06/2005 dall'art. 11 della l.r. 31/2004.
[4] Il termine previsto in questo comma è stato prorogato sino al 30/06/2008 dall'art. 44 della l.r. 14/2006.
[5] L'articolo 9 è stato abrogato dalla lettera e del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 3 del 2009.