La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] L'articolo 1 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 35 del 2008.
[2] L'articolo 16 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 31 del 2004 tramite l'inserimento dell'articolo 25 bis nella l.r. 9/2004.
[3] L'articolo 17 è stato abrogato dalla lettera c del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 19 del 2007.
[4] L'articolo 19 è stato abrogato dalla lettera o) del comma 1 dell'articolo 66 della legge regionale 34 del 2008.
[5] L'articolo 24 è stato abrogato dalla lettera g) del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 14 del 2016.