Legge regionale n. 1 del 07 febbraio 2003  ( Versione vigente )
"Integrazioni alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli Uffici di Comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato) e successive modificazioni".
(B.U. 13 febbraio 2003, n. 7)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli Uffici di Comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato) e successive modificazioni è aggiunto il comma 4 bis: "
4 bis.
Il comma 4 si applica anche ai dipendenti regionali ai quali è conferito l'incarico di cui all' articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni).
".
Art. 2. 
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 7 febbraio 2003
Enzo Ghigo