Legge regionale n. 9 del 05 marzo 2002  ( Versione vigente )
"Compensi spettanti ai componenti della Commissione di cui alla legge regionale 20 dicembre 1990, n. 55 - Titolo II 'Commissione consultiva per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum ' ".
(B.U. 14 marzo 2002, n. 11)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
L' articolo 11 della legge regionale 20 dicembre 1990, n. 55 (Modificazioni della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 , in materia di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum), sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 23 aprile 1992, n. 25 e dalla legge regionale 9 giugno 1997, n. 32 , è sostituito dal seguente: "
Art. 11.
1.
Ai componenti della Commissione è dovuto un compenso, a far data dal 1° gennaio 2002, per ogni seduta, pari all'80 per cento dell'indennità di presenza corrisposta ai Consiglieri regionali, così come indicato dall' articolo 2 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazioni delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale) e successive modificazioni.
2.
Al Presidente della Commissione il compenso dovuto è stabilito nella misura del 90 per cento dell'indennità di presenza corrisposta ai Consiglieri regionali.
3.
A tutti i componenti è altresì corrisposto un rimborso chilometrico forfettario calcolato moltiplicando il doppio della distanza tra il domicilio e la sede della Commissione per un quinto del prezzo di un litro di benzina verde individuato secondo le modalità di attuazione del contratto nazionale dei dipendenti pubblici area dirigenza. I componenti con domicilio nel comune in cui ha luogo la riunione della Commissione non ricevono il rimborso chilometrico.
".
Art. 2. 
(Norma finanziaria)
1. 
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, stimati per l'anno 2002 in 5 mila euro, si fa fronte con lo stanziamento della U.P.B. 0900 "Spese del Consiglio regionale", istituito ai sensi dell' articolo 42, comma 4, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 5 marzo 2002
Enzo Ghigo