Legge regionale n. 8 del 05 marzo 2002  ( Versione vigente )
"Disposizioni per la rinegoziazione e per l'estinzione anticipata dei mutui per l'edilizia residenziale agevolata".
(B.U. 14 marzo 2002, n. 11)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Disposizioni per la rinegoziazione dei mutui per l'edilizia residenziale agevolata)
1. 
Al fine di ridurre l'onere del debito pubblico, la Giunta regionale è autorizzata a porre in essere ogni azione utile per la rinegoziazione dei tassi di interesse applicati sui mutui per l'edilizia residenziale agevolata accesi da terzi sui quali sussiste il concorso pubblico al pagamento di contributi, ai sensi di leggi regionali e statali.
2. 
Per i contributi regionali erogati in relazione ai mutui per l'edilizia residenziale agevolata, in attuazione delle leggi indicate dall' articolo 29, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale), si applicano le disposizioni contenute nello stesso articolo 29, commi 1 e 3, e nel decreto ministeriale 24 marzo 2000, n. 110.
3. 
Per i contributi regionali erogati, in relazione ai mutui per l'edilizia residenziale agevolata in attuazione della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28 (Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa), si richiamano le disposizioni contenute nell' articolo 29, comma 2 della l. 133/1999 e nel d.m. 110/2000.
4. 
Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono definite con provvedimento della Giunta regionale entro 30 giorni dall'emanazione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che stabilisce il tasso effettivo globale medio previsto dall' articolo 145, comma 62, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)).
Art. 2. 
(Disposizioni per l'estinzione anticipata dei mutui per l'edilizia residenziale agevolata e concorso al pagamento dei contributi)
1. 
Al fine di ridurre l'onere del debito pubblico, la Giunta regionale è autorizzata a porre in essere ogni azione utile per l'estinzione anticipata dei mutui per l'edilizia residenziale agevolata accesi da terzi sui quali sussiste il concorso al pagamento di contributi ai sensi della l.r. 28/1976 .
2. 
La Giunta regionale, a seguito di estinzione anticipata dei mutui contratti per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale agevolata che usufruiscono di contributi integrativi concessi ai sensi della l.r. 28/1976 , è autorizzata a continuare a concorrere al pagamento dei contributi sui nuovi mutui nella stessa misura di partecipazione prevista dai vecchi mutui oggetto di estinzione. Gli oneri di estinzione anticipata dei mutui sono a carico del bilancio regionale.
3. 
Il contributo regionale sui nuovi mutui è calcolato su un capitale non superiore al capitale residuo del vecchio mutuo all'atto della estinzione e per un numero di rate non superiore a quello mancante per il totale ammortamento del vecchio mutuo, oppure per il numero minimo di rate consentito per l'accensione del nuovo mutuo.
4. 
Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 sono definite con provvedimento della Giunta regionale.
Art. 3. 
(Disposizioni per i fondi economizzati)
1. 
I fondi economizzati con la rinegoziazione di cui agli articoli 1 e 2 debbono essere reimpiegati per interventi di edilizia agevolata.
Art. 4. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 5 marzo 2002
Enzo Ghigo