Legge regionale n. 25 del 24 ottobre 2002  ( Versione vigente )
["Regolamentazione delle pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali".[1]
(B.U. 31 ottobre 2002, n. 44)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità ed oggetto)
1. 
La Regione Piemonte, nell'ottica del pluralismo scientifico e della libertà di scelta da parte del paziente, istituisce il registro per le pratiche terapeutiche e per le discipline non convenzionali.
2. 
Le pratiche terapeutiche di cui al comma 1 sono costituite da:
a) 
medicine non convenzionali;
b) 
terapie non convenzionali.
Art. 2. 
(Definizione delle pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali)
1. 
Nell'ambito delle pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali sono riconosciute, per le finalità di cui all'articolo 1, le seguenti:
a) 
agopuntura;
b) 
fitoterapia;
c) 
omeopatia;
d) 
omotossicologia;
e) 
medicina antroposofica;
f) 
medicina tradizionale cinese;
g) 
ayurveda;
h) 
naturopatia;
i) 
shiatsu;
j) 
reflessologia;
k) 
osteopatia;
l) 
chiropratica.
2. 
La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare, identifica con propria deliberazione le attività specifiche afferenti le pratiche terapeutiche e le discipline individuate.
Art. 3. 
(Commissione regionale permanente per le pratiche terapeutiche e le discipline non convenzionali)
1. 
Entro centoventi giorni dall'approvazione della presente legge è istituita presso l'Assessorato competente in materia di Sanità la Commissione permanente per le pratiche terapeutiche e le discipline non convenzionali, di seguito denominata Commissione.
2. 
La Commissione è composta da:
a) 
l'Assessore regionale competente in materia di Sanità o suo delegato con funzioni di Presidente;
b) 
un rappresentante dell'Assessorato regionale individuato nell'organico della Direzione competente per materia;
c) 
un rappresentante designato dall'Ordine dei Medici;
d) 
un rappresentante designato dall'Ordine dei Farmacisti;
e) 
un rappresentante designato dall'Università degli Studi;
f) 
un rappresentante delle organizzazioni di tutela dei consumatori designato dalle rispettive associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;
g) 
un rappresentante per ciascuna delle pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali riconosciute dalla presente legge.
3. 
La Commissione è assistita da una segreteria tecnica, composta da personale dipendente in organico presso la competente Direzione dell'Assessorato regionale alla Sanità, che provvede agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni della Commissione stessa.
4. 
Ai componenti la Commissione spettano i compensi determinati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento, in deroga alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione Regionale).
Art. 4. 
(Compiti della Commissione)
1. 
La Commissione svolge i seguenti compiti:
a) 
coordina e promuove la divulgazione delle pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali nell'ambito di programmi di prevenzione e di educazione alla salute;
b) 
redige annualmente un monitoraggio sui risultati dell'attività svolta, finalizzato a fornire gli elementi per la programmazione e la spesa dell'Assessorato competente in materia di Sanità nel campo della medicina non convenzionale;
c) 
collabora con l'Assessorato regionale competente in materia di Sanità alla definizione dei requisiti minimi per il riconoscimento degli istituti pubblici o privati di formazione degli operatori sulla base dei criteri di cui all'articolo 5;
d) 
verifica il possesso in capo agli operatori delle pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali dei requisiti richiesti per l'iscrizione al registro regionale di cui all'articolo 6;
e) 
individua eventuali modalità di compensazione, anche sulla base di crediti formativi, per il raggiungimento, da parte dei laureati in medicina e chirurgia, dei requisiti minimi previsti all'articolo 5.
Art. 5. 
(Criteri per la definizione dei requisiti minimi per il riconoscimento degli istituti formativi)
1. 
Nella definizione dei requisiti minimi per il riconoscimento degli istituti pubblici o privati di formazione degli operatori, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), la Commissione si attiene ai seguenti criteri:
a) 
gli istituti pubblici o privati che rilasciano il titolo di operatore nelle discipline di osteopatia, chiropratica, agopuntura, fitoterapia, omotossicologia, medicina antroposofica, medicina tradizionale cinese, ayurveda e omeopatia devono garantire un percorso di formazione della durata di sei anni, costituito da un credito formativo di almeno cinquemila ore e seguito da esame finale di idoneità;
b) 
gli istituti pubblici o privati che rilasciano il titolo di operatore nelle discipline di reflessologia, naturopatia e shiatsu devono garantire un percorso di formazione della durata di tre anni, costituito da un credito formativo di almeno settecentocinquanta ore e seguito da esame finale di idoneità.
Art. 6. 
(Registro regionale degli operatori delle pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali)
1. 
È istituito presso l'Assessorato competente in materia di Sanità il registro regionale degli operatori delle pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali.
2. 
Il registro è articolato in due sezioni dedicate rispettivamente agli operatori medici ed agli operatori non medici, suddivisi per specialità.
3. 
L'iscrizione alla specifica sezione del registro regionale avviene su richiesta dell'operatore interessato previa autorizzazione rilasciata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) in seguito al superamento di una prova teorico-pratica finalizzata a verificare l'idoneità dell'operatore all'iscrizione ed in seguito alla produzione di attestati formativi conseguiti presso istituti pubblici o privati riconosciuti dalle rispettive associazioni nazionali di specialità e dalla Commissione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
Art. 7. 
(Disposizioni transitorie)
1. 
Gli operatori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano sul territorio regionale pratiche terapeutiche e discipline non convenzionali presentano alla Commissione, entro l'anno successivo, domanda di iscrizione alla sezione di pertinenza del registro regionale di cui all'articolo 6, allegando alla suddetta istanza i titoli professionali posseduti, nonchè ogni documentazione ritenuta utile a dimostrare gli specifici percorsi formativi seguiti.
2. 
La Commissione, sulla base della documentazione presentata e dei requisiti minimi di cui all'articolo 5, verifica, fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 1, lettera e), l'idoneità dell'operatore all'iscrizione nella specifica sezione del registro, provvedendo a rilasciarne la conseguente autorizzazione.
Art. 8. 
(Monitoraggio e relazione)
1. 
Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, e con successiva periodicità annuale, l'Assessorato competente in materia di Sanità esegue un monitoraggio sullo stato di attuazione delle disposizioni legislative.
2. 
Gli esiti del monitoraggio costituiranno oggetto di successiva informativa alla competente Commissione consiliare.
Art. 9. 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Agli oneri previsti dalla presente legge si provvede rispettivamente per gli anni 2003 e 2004 con la spesa di euro 250.000,00.
2. 
Per la spesa prevista al comma 1 si istituiscono per l'anno 2003, nella Unità Previsionale di Base (UPB) 28011 (Programmazione sanitaria - Titolo I - Spese correnti) i capitoli con le seguenti denominazioni:
a) 
"Spese per la promozione, divulgazione ed informazione delle pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali", con la dotazione finanziaria di euro 100.000,00 in termini di competenza;
b) 
"Spese per il monitoraggio sullo stato di attuazione della disciplina delle pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali", con la dotazione finanziaria di euro 140.000,00 in termini di competenza;
c) 
"Spese di gestione della Commissione regionale permanente per le pratiche terapeutiche e le discipline non convenzionali", con la dotazione finanziaria di euro 10.000,00 in termini di competenza.
3. 
Alla copertura della spesa prevista al comma 2 si fa fronte riducendo di pari importo la dotazione dell'UPB 09011 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo I - Spese correnti ) di cui fa parte il capitolo 15910 del bilancio pluriennale 2002-2004. Il presente provvedimento costituisce integrazione dell'elenco allegato al fondo per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso recanti spese correnti attinenti alle funzioni normali.
4. 
Per l'anno 2004 si provvede riducendo di euro 250.000,00 l'UPB 09011 del bilancio pluriennale 2002-2004.
]

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 ottobre 2002
Enzo Ghigo

Note:

[1] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 353 del 27/11/2003 pubblicata sulla G.U. n. 50 del 17/12/2003 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 25 (Regolamentazione delle pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali).