Legge regionale n. 24 del 24 ottobre 2002  ( Versione vigente )
"Norme per la gestione dei rifiuti".
(B.U. 31 ottobre 2002, n. 44)

Art. 1.[1] 
(...)
Art. 2.[2] 
(...)
Art. 3.[3] 
(...)
Art. 4.[4] 
(...)
Art. 5.[5] 
(...)
Art. 6.[6] 
(...)
Art. 7.[7] 
(...)
Art. 8.[8] 
(...)
Art. 9.[9] 
(...)
Art. 10.[10] 
(...)
Art. 11.[11] 
(...)
Art. 12.[12] 
(...)
Art. 14.[13] 
(...)
Art. 15.[14] 
(...)
Art. 16.[15] 
(Contributi a favore di comuni e province e obblighi dei gestori)
1. 
I soggetti che gestiscono discariche di rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, oltre al rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dalle disposizioni approvate dalla Giunta regionale, fin dal momento dell'entrata in vigore della presente legge, corrispondono ai comuni sede di discarica un contributo minimo annuo di 0,5 euro ogni 100 chilogrammi di rifiuti sottoposti, nell'anno, alle operazioni di smaltimento. I soggetti che gestiscono impianti di smaltimento di rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, diversi dalle discariche, oltre al rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dalle disposizioni approvate dalla Giunta regionale, corrispondono ai comuni sede degli impianti un contributo minimo annuo di 0,25 euro ogni 100 chilogrammi di rifiuti sottoposti, nell'anno, alle operazioni di smaltimento. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti gli impianti di smaltimento diversi dalle discariche soggetti al pagamento del contributo, le tipologie di rifiuti gestiti negli stessi, nonchè l'eventuale articolazione del pagamento del contributo tra gli impianti interessati dal ciclo dei suddetti rifiuti. Nelle more dell'adozione della deliberazione della Giunta regionale i soggetti che gestiscono impianti di smaltimento diversi dalle discariche corrispondono il contributo per le tipologie impiantistiche e nelle misure previste alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. 
I soggetti che gestiscono discariche di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, oltre al rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dalle disposizioni approvate dalla Giunta regionale, fin dal momento dell'entrata in vigore della legge, corrispondono ai comuni sede degli impianti di discarica un contributo minimo annuo di 0,5 euro ogni 100 chilogrammi di rifiuti sottoposti, nell'anno, alle operazioni di smaltimento, fatta esclusione per i rifiuti da costruzione, demolizione e scavi, compresi quelli contenenti amianto conferiti in discariche per rifiuti inerti e per rifiuti non pericolosi. I soggetti che gestiscono impianti di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, compresi i liquidi (percolato), diversi dalle discariche, oltre al rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dalle disposizioni approvate dalla Giunta regionale, corrispondono ai comuni sede degli impianti un contributo minimo annuo di 0,25 euro ogni 100 chilogrammi di rifiuti sottoposti, nell'anno, alle operazioni di smaltimento. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti gli impianti di smaltimento soggetti al pagamento del contributo, le tipologie di rifiuti gestiti negli stessi, nonché l'eventuale articolazione del pagamento del contributo tra gli impianti interessati dal ciclo dei suddetti rifiuti. Nelle more dell'adozione della deliberazione della Giunta regionale i soggetti che gestiscono impianti di smaltimento diversi dalle discariche corrispondono il contributo per le tipologie impiantistiche e nelle misure previste alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. 
I soggetti che gestiscono impianti di recupero di rifiuti urbani, speciali assimilati agli urbani e speciali non pericolosi e pericolosi, ad esclusione degli impianti di messa in riserva, oltre al rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dalle disposizioni approvate dalla Giunta regionale, corrispondono ai comuni sede degli impianti un contributo minimo annuo di 0,13 euro ogni 100 chilogrammi di rifiuti sottoposti, nell'anno, alle operazioni di recupero. Gli impianti di recupero soggetti al pagamento del contributo, l'eventuale articolazione del pagamento del contributo tra gli impianti interessati dal ciclo dei suddetti rifiuti nonchè le tipologie di rifiuto trattati negli stessi sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.
4. 
(...)
[16]
5. 
La misura minima dei contributi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, previo accordo con i gestori dei succitati impianti, può essere aumentata e può essere destinata parzialmente o totalmente a favore dei comuni limitrofi alla sede di ubicazione degli impianti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dei comuni interessati dall'aumento del traffico veicolare conseguente all'attivazione degli impianti nonchè dei comuni nei quali si evidenzino criticità a causa dell'attivazione dei suddetti impianti.
6. 
I gestori di impianti di incenerimento e discarica di rifiuti urbani e di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, fatta esclusione per i rifiuti da costruzione, demolizione e scavi, compresi quelli contenenti amianto, conferiti in discariche per rifiuti inerti e per rifiuti non pericolosi corrispondono, fin dal momento dell'entrata in vigore della presente legge, alla provincia sede dell'impianto un contributo annuo di 0,25 euro ogni 100 chilogrammi di rifiuti sottoposti, nell'anno, alle succitate operazioni.
7. 
Le province destinano prioritariamente le somme introitate ai sensi del comma 6 al completamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani ed alla copertura degli oneri derivanti dalla riscossione del tributo per il deposito in discarica di cui alla legge regionale 3 luglio 1996, n. 39 (Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Attuazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549 . Delega alle Province).
8. 
La Giunta regionale può incrementare la misura dei contributi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 in relazione alle diverse esigenze territoriali e a seguito di specifiche criticità ambientali o per sottoporre la medesima misura a rivalutazione secondo l'indice ISTAT del costo della vita.
9. 
I contributi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 sono versati dai gestori degli impianti, rispettivamente ai comuni ed alle province territorialmente competenti, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di gestione dei rifiuti.
Art. 17.[17] 
(...)
Art. 18.[18] 
(...)
Art. 19.[19] 
(...)
Art. 20.[20] 
(...)
Art. 21.[21] 
(...)
Art. 22.[22] 
(...)

Note:

[1] L'articolo 1 è stato abrogato dalla lettera d del comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 1 del 2018.

[2] L'articolo 2 è stato abrogato dalla lettera d del comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 1 del 2018.

[3] L'articolo 3 è stato abrogato dalla lettera d del comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 1 del 2018.

[4] L'articolo 4 è stato abrogato dalla lettera d del comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 1 del 2018.

[5] L'articolo 5 è stato abrogato dalla lettera d del comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 1 del 2018.

[6] L'articolo 6 è stato abrogato dalla lettera d del comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 1 del 2018.

[7] L'articolo 7 è stato abrogato dalla lettera d del comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 1 del 2018.

[8] L'articolo 8 è stato abrogato dalla lettera d del comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 1 del 2018.

[9] L'articolo 9 è stato abrogato dalla lettera d del comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 1 del 2018.

[10] L'articolo 10 è stato abrogato dalla lettera d del comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 1 del 2018.

[11] L'articolo 11 è stato abrogato dalla lettera d del comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 1 del 2018.

[12] L'articolo 12 è stato abrogato dalla lettera d del comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 1 del 2018.

[13] L'articolo 14 è stato abrogato dalla lettera d del comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 1 del 2018.

[14] L'articolo 15 è stato abrogato dalla lettera d del comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 1 del 2018.

[15] L'articolo 16 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 2 del 2003.

[16] Il comma 4 dell'articolo 16 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 28 del 2008.

[17] L'articolo 17 è stato abrogato dalla lettera d del comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 1 del 2018.

[18] L'articolo 18 è stato abrogato dalla lettera d del comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 1 del 2018.

[19] L'articolo 19 è stato abrogato dalla lettera d del comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 1 del 2018.

[20] L'articolo 20 è stato abrogato dalla lettera d del comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 1 del 2018.

[21] L'articolo 21 è stato abrogato dalla lettera d del comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 1 del 2018.

[22] L'articolo 22 è stato abrogato dalla lettera d del comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 1 del 2018.