Legge regionale n. 22 del 30 settembre 2002  ( Versione vigente )
"Potenziamento della capacità turistica extralberghiera. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 15 aprile 1985, n. 31, 14 luglio 1988, n. 34 e 8 luglio 1999, n. 18".
(B.U. 03 ottobre 2002, n. 40)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.[1] 
(...)
Art. 2. 
(Inserimento dell'articolo 18 bis nella legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 )
1. 
Dopo l' articolo 18 della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente: "
Art. 18 bis.
(Alloggi vacanze)
1.
Sono alloggi vacanze le unità abitative di tipo residenziale, come tali accatastate, composte da uno o più locali con superficie calpestabile compresa tra un minimo di trenta ed un massimo di sessanta metri quadrati, arredati e dotati di servizi igienici e cucina autonoma e gestiti per la locazione ai turisti.
2.
Gli alloggi vacanze sono dotati dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari di cui all'articolo 14, come modificato ed integrato dalla legge regionale 14 luglio 1988, n. 34 .
3.
Nella gestione degli alloggi vacanze sono assicurati i servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti ed in particolare:
a)
la pulizia quotidiana delle unità abitative;
b)
la fornitura e il cambio della biancheria, compresa quella del bagno, ad ogni cambio di cliente e comunque almeno due volte alla settimana;
c)
la fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;
d)
il recapito e il ricevimento degli ospiti.
4.
Nelle singole unità abitative possono essere inoltre forniti i servizi di telefono e di radio-televisione.
".
Art. 3. 
(Inserimento dell'articolo 18 ter nella l.r. 31/1985 )
1. 
Dopo l' articolo 18 bis della l.r. 31/1985 , è inserito il seguente: "
Art. 18 ter.
(Gestione alloggi vacanze)
1.
La gestione degli alloggi vacanze di cui all'articolo 18 bis è affidata:
a)
alle cooperative turistiche, ai consorzi e alle società consortili di imprenditori turistici;
b)
alle piccole e medie imprese operanti nel settore del turismo.
2.
Gli alloggi vacanze sono dati in gestione al sistema turistico per un periodo non inferiore a duecentosettantacinque giorni all'anno, mentre i turisti possono beneficiare della locazione per un periodo non superiore a trenta giorni consecutivi.
3.
I proprietari degli alloggi possono utilizzare gratuitamente per non più di novanta giorni complessivi all'anno l'alloggio o gli alloggi vacanze dati in gestione ai soggetti di cui al comma 1. In tal caso viene data comunicazione al soggetto gestore dell'alloggio entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
".
Art. 4.[2] 
(...)
Art. 5.[3] 
(...)
Art. 6.[4] 
(...)
Art. 7.[5] 
(...)
Art. 8.[6] 
(...)
Art. 9.[7] 
(...)
Art. 10. 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 18/1999 , così come sostituito dall' articolo 2 della legge regionale 13 marzo 2000, n. 20 (Integrazione della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture extralberghiere) e modifica della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18 (Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica)) è sostituito dal seguente: "
1.
I beneficiari degli interventi previsti dalla presente legge sono le piccole e medie imprese anche enti no profit operanti nel settore del turismo, i privati proprietari di unità immobiliari da destinarsi ad alloggi vacanze, gli esercenti l'attività di "bed and breakfast", la ristorazione, le aziende agrituristiche ed i servizi a supporto delle attività del tempo libero dei turisti, ivi compresi gli impianti di risalita.
".
Art. 11.[8] 
(...)

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 30 settembre 2002
p. Enzo Ghigo Il Vice Presidente William Casoni

Note: