La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] L'articolo 1 è stato abrogato dalla lettera b del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 13 del 2017.
[2] L'articolo 4 è stato abrogato dalla lettera b del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 13 del 2017.
[3] L'articolo 5 è stato abrogato dalla lettera b del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 13 del 2017.
[4] L'articolo 6 è stato abrogato dalla lettera b del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 13 del 2017.
[5] L'articolo 7 è stato abrogato dalla lettera b del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 13 del 2017.
[6] L'articolo 8 è stato abrogato dalla lettera b del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 13 del 2017.
[7] L'articolo 9 è stato abrogato dalla lettera b del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 13 del 2017.
[8] L'articolo 11 è stato abrogato dal comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 19 del 2016 i modo indiretto dalla data di entrata in vigire del r.r. 9/2017 ovvero il 19 maggio 2017.